Autore: Andrea Marton

  • Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 321 c.p.c. – Decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281-sexies , ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione .

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    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

  • Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa

    Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa

    Art. 320 c.p.c. – Trattazione della causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

    Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.

    Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

  • Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti

    Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti

    Art. 319 c.p.c. – Costituzione delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.

    Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura .

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    Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.

  • Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Art. 318 c.p.c. – Contenuto della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.

    Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies.Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • Art. 317 c.p.c.: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Art. 317 c.p.c.: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

    Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

  • Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 316 c.p.c. – Forma della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

    La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

  • Articolo 315 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 315 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 315 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 314 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 314 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 314 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Art. 313 c.p.c. – Querela di falso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

  • Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 312 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 311 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento dava

    Art. 311 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento dava

    Art. 311 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

  • Art. 310 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del processo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del processo non estingue l’azione.

    L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .

    Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.