Autore: Andrea Marton

  • Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi

    Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi

    Art. 897 c.c. Comunione di fossi

    In vigore

    Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

  • Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi

    Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi

    Art. 898 c.c. – Comunione di siepi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

    Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

  • Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi

    Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi

    Art. 899 c.c. – Comunione di alberi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

    Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

    Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

  • Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre

    Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre

    Art. 900 c.c. – Specie di finestre

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

  • Art. 901 Codice Civile: Luci

    Art. 901 Codice Civile: Luci

    Art. 901 c.c. Luci

    In vigore

    Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

  • Art. 902 c.c.: Apertura priva dei requisiti prescritti per le lu

    Art. 902 c.c.: Apertura priva dei requisiti prescritti per le lu

    Art. 902 c.c. – Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art. 901.

    Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

  • Articolo 903 Codice Civile: Luci nel muro proprio o nel muro comune

    Articolo 903 Codice Civile: Luci nel muro proprio o nel muro comune

    Art. 903 c.c. – Luci nel muro proprio o nel muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

    Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

  • Articolo 904 Codice Civile: Diritto di chiudere le luci

    Articolo 904 Codice Civile: Diritto di chiudere le luci

    Art. 904 c.c. – Diritto di chiudere le luci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.

    Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

  • Art. 905 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute dirette e balco

    Art. 905 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute dirette e balco

    Art. 905 c.c. Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi

    In vigore

    balconi Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.

  • Art. 906 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute laterali od obl

    Art. 906 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute laterali od obl

    Art. 906 c.c. – Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

  • Articolo 907 Codice Civile: Distanza delle costruzioni dalle vedute

    Articolo 907 Codice Civile: Distanza delle costruzioni dalle vedute

    Art. 907 c.c. – Distanza delle costruzioni dalle vedute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905.

    Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

    Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

  • Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane

    Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane

    Art. 908 c.c. – Scarico delle acque piovane

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

    Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.