Art. 946 c.c. – Alveo abbandonato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
L’azione di regolamento di confini spetta a ciascun proprietario quando il confine tra due fondi è incerto: si chiede al giudice di stabilirlo. Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Presuppone che entrambi riconoscano la reciproca proprietà ma discutano dove passi la linea di confine (a differenza dell’azione di rivendicazione, che contesta la proprietà stessa). Le mappe catastali hanno valore solo sussidiario, quando mancano prove migliori.
Due vicini sono d’accordo che ciascuno è proprietario del proprio terreno ma non sanno dove passi esattamente il confine: ognuno può chiedere al giudice di fissarlo.
Quando il confine tra due fondi è incerto e i proprietari, pur non contestando la reciproca proprietà, ne discutono l’esatta linea.
No: il giudice vi ricorre solo in mancanza di altri elementi di prova.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
L’azione di regolamento di confini spetta a ciascun proprietario quando il confine tra due fondi è incerto: si chiede al giudice di stabilirlo. Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Presuppone che entrambi riconoscano la reciproca proprietà ma discutano dove passi la linea di confine (a differenza dell’azione di rivendicazione, che contesta la proprietà stessa). Le mappe catastali hanno valore solo sussidiario, quando mancano prove migliori.
Due vicini sono d’accordo che ciascuno è proprietario del proprio terreno ma non sanno dove passi esattamente il confine: ognuno può chiedere al giudice di fissarlo.
Quando il confine tra due fondi è incerto e i proprietari, pur non contestando la reciproca proprietà, ne discutono l’esatta linea.
No: il giudice vi ricorre solo in mancanza di altri elementi di prova.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’art. 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Spiegazione
L’azione di rivendicazione consente al proprietario di recuperare la cosa da chiunque la possiede o detiene. L’azione può proseguire anche se il convenuto, dopo la domanda, ha cessato di possedere per fatto proprio (in tal caso deve recuperarla per l’attore o risarcirne il valore). L’azione non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapione.
Come funziona e quando si applica
È l’azione tipica a tutela della proprietà. Chi rivendica deve provare il proprio diritto di proprietà (la cosiddetta probatio diabolica), risalendo a un titolo idoneo o, più spesso, all’usucapione.
Esempio pratico
Il proprietario di un terreno occupato senza titolo può agire in giudizio per recuperarlo da chi lo possiede.
Domande frequenti
L’azione di rivendicazione si prescrive?
No, è imprescrittibile; sono però fatti salvi gli effetti dell’usucapione a favore di chi ha posseduto per il tempo previsto dalla legge.
Cosa deve provare chi rivendica?
La proprietà del bene, risalendo a un titolo idoneo o all’usucapione (la cosiddetta «probatio diabolica»).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.