Autore: Andrea Marton

  • Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato

    Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato

    Art. 946 c.c. – Alveo abbandonato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico .

  • Art. 947 c.c.: Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regola

    Art. 947 c.c.: Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regola

    Art. 947 c.c. – Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

    La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

    In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico .

  • Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione

    Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione

    Art. 948 c.c. – Azione di rivendicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

    Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

    L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

    Spiegazione

    L’azione di rivendicazione consente al proprietario di recuperare la cosa da chiunque la possiede o detiene. L’azione può proseguire anche se il convenuto, dopo la domanda, ha cessato di possedere per fatto proprio (in tal caso deve recuperarla per l’attore o risarcirne il valore). L’azione non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapione.

    Come funziona e quando si applica

    È l’azione tipica a tutela della proprietà. Chi rivendica deve provare il proprio diritto di proprietà (la cosiddetta probatio diabolica), risalendo a un titolo idoneo o, più spesso, all’usucapione.

    Esempio pratico

    Il proprietario di un terreno occupato senza titolo può agire in giudizio per recuperarlo da chi lo possiede.

    Domande frequenti

    L’azione di rivendicazione si prescrive?

    No, è imprescrittibile; sono però fatti salvi gli effetti dell’usucapione a favore di chi ha posseduto per il tempo previsto dalla legge.

    Cosa deve provare chi rivendica?

    La proprietà del bene, risalendo a un titolo idoneo o all’usucapione (la cosiddetta «probatio diabolica»).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria

    Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria

    Art. 949 c.c. – Azione negatoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

    Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

  • Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini

    Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini

    Art. 950 c.c. – Azione di regolamento di confini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

    Ogni mezzo di prova è ammesso.

    In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

    Spiegazione

    L’azione di regolamento di confini spetta a ciascun proprietario quando il confine tra due fondi è incerto: si chiede al giudice di stabilirlo. Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

    Come funziona e quando si applica

    Presuppone che entrambi riconoscano la reciproca proprietà ma discutano dove passi la linea di confine (a differenza dell’azione di rivendicazione, che contesta la proprietà stessa). Le mappe catastali hanno valore solo sussidiario, quando mancano prove migliori.

    Esempio pratico

    Due vicini sono d’accordo che ciascuno è proprietario del proprio terreno ma non sanno dove passi esattamente il confine: ognuno può chiedere al giudice di fissarlo.

    Domande frequenti

    Quando si usa l’azione di regolamento di confini?

    Quando il confine tra due fondi è incerto e i proprietari, pur non contestando la reciproca proprietà, ne discutono l’esatta linea.

    Le mappe catastali sono decisive?

    No: il giudice vi ricorre solo in mancanza di altri elementi di prova.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    L’azione di regolamento di confini spetta a ciascun proprietario quando il confine tra due fondi è incerto: si chiede al giudice di stabilirlo. Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

    Come funziona e quando si applica

    Presuppone che entrambi riconoscano la reciproca proprietà ma discutano dove passi la linea di confine (a differenza dell’azione di rivendicazione, che contesta la proprietà stessa). Le mappe catastali hanno valore solo sussidiario, quando mancano prove migliori.

    Esempio pratico

    Due vicini sono d’accordo che ciascuno è proprietario del proprio terreno ma non sanno dove passi esattamente il confine: ognuno può chiedere al giudice di fissarlo.

    Domande frequenti

    Quando si usa l’azione di regolamento di confini?

    Quando il confine tra due fondi è incerto e i proprietari, pur non contestando la reciproca proprietà, ne discutono l’esatta linea.

    Le mappe catastali sono decisive?

    No: il giudice vi ricorre solo in mancanza di altri elementi di prova.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini

    Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini

    Art. 951 c.c. – Azione per apposizione di termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

  • Articolo 952 Codice Civile: Costituzione del diritto di superficie

    Articolo 952 Codice Civile: Costituzione del diritto di superficie

    Art. 952 c.c. – Costituzione del diritto di superficie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

    Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

  • Articolo 953 Codice Civile: Costituzione a tempo determinato

    Articolo 953 Codice Civile: Costituzione a tempo determinato

    Art. 953 c.c. – Costituzione a tempo determinato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

  • Articolo 954 Codice Civile: Estinzione del diritto di superficie

    Articolo 954 Codice Civile: Estinzione del diritto di superficie

    Art. 954 c.c. – Estinzione del diritto di superficie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’art. 2816.

    I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.

    Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.

    Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

  • Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Art. 955 c.c. – Costruzioni al disotto del suolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

  • Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c. – Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

  • Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Art. 957 c.c. – Disposizioni inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

    Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.