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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 952 c.c. – Costituzione del diritto di superficie

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

In sintesi

  • L'art. 952 c.c. introduce il diritto di superficie, diritto reale tipico su cosa altrui che deroga al principio superficies solo cedit sancito dall'art. 934 c.c.
  • Il proprietario del suolo può costituire il diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra del proprio fondo a favore di un terzo, che ne acquista la proprietà (c.d. proprietà superficiaria).
  • In alternativa, il proprietario può alienare la costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo, realizzando una scissione verticale del fondo.
  • Si distinguono due figure: il ius aedificandi (diritto di costruire su suolo altrui) e la proprietà superficiaria (proprietà della costruzione già esistente separata dal suolo).
  • La costituzione richiede forma scritta ad substantiam ex art. 1350 n. 2 c.c. e trascrizione ex art. 2643 n. 2 c.c. per l'opponibilità ai terzi.
  • Il diritto può essere costituito a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, e può essere temporaneo o perpetuo (salvo i limiti dell'art. 953 c.c.).
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La deroga al principio dell'accessione e la struttura del diritto di superficie

L'art. 952 c.c. apre il Capo II del Titolo III del Libro III, dedicato alla superficie, e costituisce la principale deroga codicistica al principio generale dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c., secondo cui tutto ciò che si costruisce, pianta o incorpora al suolo appartiene al proprietario del fondo (superficies solo cedit). La norma consente al proprietario di scindere giuridicamente la sorte del suolo da quella della costruzione, creando un assetto proprietario verticalmente articolato che risponde a fondamentali esigenze economiche e urbanistiche moderne, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e delle concessioni amministrative.

La disposizione individua due distinte figure giuridiche, spesso ricondotte unitariamente al nomen di superficie ma strutturalmente diverse. La prima e' la concessione ad aedificandi (comma 1): un diritto reale di costruire e mantenere una costruzione su suolo altrui, che si traduce, una volta realizzato l'edificio, nella proprietà superficiaria del costruttore. La seconda e' l'alienazione separata della costruzione già esistente (comma 2): un trasferimento immediato della proprietà dell'edificio, scisso dal suolo che resta del concedente. Tizio, proprietario di un terreno edificabile in Lombardia, può concedere a Caio il diritto di edificare un fabbricato a uso commerciale per trent'anni: alla scadenza, salvo diversa pattuizione, opera la consolidazione ex art. 953 c.c.

Natura giuridica, oggetto e forma della costituzione

La superficie e' pacificamente qualificata come diritto reale di godimento su cosa altrui, tipico e a numero chiuso, opponibile erga omnes e suscettibile di trasferimento, ipoteca (art. 2810 n. 3 c.c.) e successione. La proprietà superficiaria, invece, una volta venuta in essere mediante l'edificazione, costituisce una vera e propria proprietà, sia pure limitata nel suo oggetto alla sola costruzione e tendenzialmente temporanea quando il diritto e' a tempo determinato. La Cassazione ha più volte chiarito che, finché la costruzione non e' realizzata, il superficiario e' titolare di un mero ius aedificandi, mentre dopo l'edificazione diviene proprietario dell'opera.

L'oggetto del diritto e' la costruzione, intesa come qualunque opera edilizia stabilmente incorporata al suolo. Resta esclusa, per espressa previsione dell'art. 956 c.c., la possibilità di costituire proprietà separata di piantagioni. La forma richiesta e' scritta a pena di nullita' ex art. 1350 n. 2 c.c., trattandosi di atto costitutivo di diritto reale immobiliare; la trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2643 n. 2 c.c. e' necessaria per l'opponibilita' ai terzi. Mevia che acquista da Sempronio il diritto di superficie su un'area in Veneto deve stipulare atto pubblico o scrittura privata autenticata e procedere alla trascrizione, pena l'inopponibilita' a successivi acquirenti del suolo.

Modalità di costituzione e profili pratico-applicativi

Il diritto di superficie può nascere per contratto (vendita, donazione, conferimento in società), per testamento, per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. e, in casi tassativi, per provvedimento amministrativo (concessione edilizia in diritto di superficie ex art. 35 L. 865/1971 e art. 9 L. 10/1977 per l'edilizia economica e popolare). Quest'ultima modalità ha assunto enorme rilevanza pratica nelle aree PEEP (Piani di Edilizia Economica e Popolare), dove i Comuni hanno concesso ad enti e cooperative il diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di alloggi a costo calmierato.

Il corrispettivo, ove pattuito, prende il nome di canone superficiario e può essere unico o periodico; la sua natura giuridica e' di obbligazione personale, salvo che le parti lo configurino come onere reale. Caio, cooperativa edilizia che ottiene da un Comune piemontese un diritto di superficie novantanovennale su un'area PEEP per costruire alloggi, paga un canone annuo che potra' essere oggetto di revisione secondo i parametri di legge. La cedibilita' del diritto e' principio generale, salvo patto contrario o limiti convenzionali compatibili con la disciplina dei diritti reali.

Rapporti con altri diritti reali e disciplina applicabile

La superficie si distingue nettamente dall'enfiteusi (artt. 957 ss. c.c.), che ha ad oggetto il godimento del fondo con obbligo di miglioramento e canone, e dall'usufrutto (artt. 978 ss. c.c.), che pure attribuisce un diritto di godimento ma non di edificazione autonoma. La differenza più marcata e' che la superficie consente la creazione di un nuovo bene (la costruzione) di cui il superficiario diviene proprietario, mentre usufrutto ed enfiteusi presuppongono un bene già esistente.

Per quanto non espressamente disciplinato negli artt. 952-956 c.c., si applicano in via analogica le norme sulla proprietà (artt. 832 ss. c.c.) alla proprietà superficiaria, e quelle sulle servitu' di vicinato (artt. 873 ss. c.c., distanze legali) ai rapporti tra superficiario e proprietario del suolo o fondi limitrofi. Sempronio, superficiario di un edificio in centro storico, dovrà rispettare le distanze dal confine con il fondo di Mevia esattamente come se fosse proprietario pleno iure. In materia urbanistica, infine, il superficiario e' soggetto passivo dell'IMU sulla costruzione (art. 9 D.Lgs. 23/2011) e degli oneri concessori connessi all'edificazione.

Domande frequenti

Che cos'e' il diritto di superficie ex art. 952 c.c.?

È il diritto reale di costruire e mantenere una costruzione su suolo altrui, acquistandone la proprietà, oppure di acquistare la proprietà di una costruzione già esistente separatamente dal suolo. Costituisce la principale deroga al principio dell'accessione (art. 934 c.c.).

Quali sono le due figure previste dall'art. 952 c.c.?

Il comma 1 disciplina la concessione ad aedificandi (diritto di edificare su suolo altrui), mentre il comma 2 disciplina l'alienazione separata della costruzione già esistente. Le due figure hanno presupposti e struttura diversi ma convergono nella scissione tra proprietà del suolo e della costruzione.

Quale forma deve avere l'atto costitutivo del diritto di superficie?

L'atto costitutivo richiede forma scritta a pena di nullita' (art. 1350 n. 2 c.c.) e deve essere trascritto nei registri immobiliari (art. 2643 n. 2 c.c.) per essere opponibile ai terzi acquirenti del suolo o di diritti su di esso.

Il diritto di superficie può essere ipotecato?

Si', l'art. 2810 n. 3 c.c. include espressamente la superficie tra i diritti suscettibili di ipoteca. L'ipoteca grava sul diritto del superficiario e, una volta edificata l'opera, sulla proprietà superficiaria, con i limiti temporali correlati alla durata del diritto.

Come si distingue la superficie dall'usufrutto e dall'enfiteusi?

La superficie consente la creazione di un nuovo bene (la costruzione) di cui il superficiario e' proprietario; l'usufrutto attribuisce solo il godimento di un bene altrui; l'enfiteusi attribuisce un godimento ampio con obbligo di miglioramento e pagamento di un canone, senza diritto di edificazione autonoma.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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