Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 967 c.c. – Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 965 - Art. 965 Codice Civile: Disponibilità del diritto dell’enfiteuta→Cod. civ. art. 968 - Articolo 968 Codice Civile: Subenfiteusi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 969 Codice Civile: Ricognizione→Articolo 964 Codice Civile: Imposte e altri pesi→Art. 970 Codice Civile: Prescrizione del diritto dell’enfiteuta→Articolo 963 Codice Civile: Perimento totale o parziale del fondo→Articolo 971 Codice Civile: Affrancazione→Art. 972 Codice Civile: Devoluzione→Articolo 961 Codice Civile: Pagamento del canone
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Commento all'art. 967 c.c., Diritti e obblighi in caso di alienazione del diritto enfiteutico
L'articolo 967 del codice civile disciplina le conseguenze patrimoniali e formali derivanti dalla circolazione dei diritti reali coinvolti nel rapporto enfiteutico: tanto il diritto dell'enfiteuta sul fondo, suscettibile di alienazione ai sensi dell'art. 965 c.c., quanto il diritto del concedente sul canone e sulla nuda proprietà. La norma realizza un punto di equilibrio tra la libera circolazione di tali diritti e la tutela dell'aspettativa creditoria reciproca delle parti, imponendo regole di solidarietà passiva e di notifica che presidiano la stabilità del rapporto.
Solidarietà tra enfiteuta cedente e cessionario
Il primo comma dispone che, in caso di alienazione del diritto enfiteutico, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente con il precedente al pagamento dei canoni non ancora soddisfatti. La solidarietà passiva, costruita secondo lo schema degli artt. 1292 e seguenti c.c., consente al concedente di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro debitore per l'intero, rafforzando in modo significativo la sua posizione creditoria. La ratio è chiara: poiché l'alienazione del diritto enfiteutico non richiede il consenso del concedente, la legge compensa tale autonomia dispositiva con una garanzia patrimoniale aggiuntiva, evitando che il cedente possa sottrarsi ai canoni arretrati trasferendo il fondo a un soggetto eventualmente meno solvibile.
Liberazione del cedente solo dopo notifica
Il secondo comma stabilisce che il precedente enfiteuta non è liberato dai propri obblighi prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente. La notifica assume rilievo costitutivo dell'effetto liberatorio: fino a quel momento il cedente resta vincolato e la solidarietà opera in pieno. La formalità protegge il concedente, che senza una comunicazione qualificata potrebbe ignorare l'identità del nuovo enfiteuta e trovare difficoltà nell'esigere i canoni futuri. La notifica è atto recettizio: deve essere portata a conoscenza del concedente mediante mezzi idonei a fornire prova del ricevimento (ufficiale giudiziario, raccomandata A/R, posta elettronica certificata).
Alienazione del diritto del concedente
Il terzo comma estende il meccanismo della notifica anche al versante opposto: in caso di alienazione del diritto del concedente (cessione del credito da canone e della nuda proprietà residua), l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione. La regola si coordina con l'art. 1264 c.c. in tema di cessione del credito, ma è qui specificamente adattata alla complessità del rapporto enfiteutico, che include sia il pagamento del canone sia gli obblighi di miglioramento del fondo. L'enfiteuta che paga al cedente prima della notifica è validamente liberato e non può subire pretese duplicate.
Casi pratici
Tizio, enfiteuta su un fondo agricolo concesso da Caio, cede il proprio diritto a Sempronio senza notificare l'atto a Caio. Caio può continuare a esigere i canoni da Tizio, e in caso di morosità può anche agire solidalmente contro Sempronio per i canoni maturati al momento del trasferimento. Solo dopo la notifica della cessione Tizio sarà liberato dagli obblighi futuri, mentre i canoni anteriori restano dovuti solidalmente da entrambi.
In senso speculare, Mevia, concedente, cede il proprio diritto a Caio. Tizio enfiteuta, ignaro della cessione, paga il canone annuale a Mevia. Tale pagamento è liberatorio: Caio non può pretendere da Tizio un nuovo pagamento, ma dovrà recuperare quanto ricevuto dalla cedente Mevia, dopo che la cessione sarà stata regolarmente notificata.
Coordinamento con altre norme dell'enfiteusi
L'art. 967 c.c. si coordina con l'art. 965 c.c. sulla disponibilità del diritto enfiteutico, con l'art. 966 c.c. sull'indivisibilità del fondo e con gli artt. 970-971 c.c. in tema di affrancazione. La solidarietà prevista dal primo comma trova un parallelo concettuale nelle obbligazioni propter rem che caratterizzano altri diritti reali di godimento. La notifica come condizione di liberazione richiama, in materia di servitù prediale, le regole di pubblicità immobiliare, anche se l'art. 967 c.c. non richiede trascrizione, ma una notifica formale al concedente. Per le maggiori cautele in caso di trasferimento di fondi enfiteutici di rilevante valore è prudente accompagnare la notifica con la trascrizione dell'atto di alienazione nei registri immobiliari.
Profili di forma e prova della notifica
La norma non prescrive una forma specifica per la notifica al concedente, ma le esigenze di certezza che la regola di liberazione del cedente intende presidiare richiedono che la comunicazione sia effettuata con strumenti idonei a fornire prova certa della ricezione. Nella prassi notarile, l'atto di alienazione del diritto enfiteutico viene spesso accompagnato dalla notifica dell'estratto al concedente tramite ufficiale giudiziario o servizio postale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la notifica debba essere riferita all'intero contenuto patrimoniale dell'atto di acquisto, comprese le clausole accessorie che possano influenzare la posizione del concedente (es. patti di non concorrenza colturale, riserve sulle migliorie).
La forma scritta della notifica, pur non essendo richiesta a pena di nullità, è in pratica l'unica che consente di provare con certezza la conoscenza dell'atto da parte del concedente. La posta elettronica certificata, dove le parti l'abbiano accettata come strumento di comunicazione, può svolgere efficacemente questa funzione. È buona norma corredare la notifica con copia conforme dell'atto di alienazione e con l'indicazione dei dati identificativi del nuovo enfiteuta, ai fini dell'emissione dei successivi avvisi di pagamento del canone.
Regime delle obbligazioni accessorie
Oltre al pagamento del canone, l'enfiteuta è gravato da una serie di obbligazioni accessorie: miglioramento del fondo (art. 960 c.c.), pagamento delle imposte fondiarie (art. 962 c.c.), divieto di subenfiteusi (art. 968 c.c.). Il primo comma dell'art. 967 c.c. si riferisce espressamente al pagamento dei canoni, ma la dottrina prevalente estende la solidarietà a tutte le obbligazioni pecuniarie sorte prima del trasferimento, comprese le imposte fondiarie arretrate e le eventuali penali. Le obbligazioni di facere (es. obbligo di miglioramento) si trasferiscono integralmente al cessionario per il futuro, mentre il cedente resta responsabile per i fatti pregiudizievoli (deterioramento) verificatisi prima dell'alienazione.
Profili giuspubblicistici e fiscali
Sotto il profilo fiscale, l'alienazione del diritto enfiteutico è equiparata, nella maggior parte dei tributi, all'alienazione di un diritto reale immobiliare: l'atto è soggetto a imposta di registro proporzionale (art. 1 della Tariffa parte I del DPR 131/1986), imposte ipotecaria e catastale, ed eventuale imposta sostitutiva sulle plusvalenze. La notifica al concedente, in quanto atto privato successivo, non è soggetta a ulteriori formalità fiscali, ma le spese relative possono essere ripartite tra le parti secondo gli accordi privati.
Per i fondi rustici si applicano inoltre le disposizioni speciali in materia di prelazione agraria (L. 590/1965) e di tutela del coltivatore diretto, che possono incidere sulla validità dell'alienazione e sulla legittimazione del cessionario. La notifica al concedente, in tali contesti, può rappresentare anche il momento in cui questi può eccepire eventuali violazioni delle norme protettive del coltivatore, come la prelazione legale a favore dei confinanti coltivatori diretti.
Effetti sulle obbligazioni future e regresso interno
La solidarietà sancita dall'art. 967 comma 1 c.c. opera, sul piano dei rapporti interni tra cedente e cessionario, secondo le regole generali degli artt. 1298 e seguenti c.c. Il debitore solidale che paga ha diritto di regresso verso il condebitore per la parte di sua spettanza: nell'economia del rapporto enfiteutico, in difetto di patti specifici, si presume che la quota di pertinenza ricada interamente sul cessionario, in quanto attuale titolare del diritto enfiteutico. Il cedente che venga escusso dal concedente per canoni anteriori alla notifica avrà quindi diritto di rivalersi integralmente sul cessionario, salvo che le parti abbiano pattuito una diversa ripartizione nell'atto di alienazione.
Le obbligazioni future, ossia i canoni che maturano dopo la notifica al concedente, ricadono esclusivamente sul nuovo enfiteuta. Il cedente è completamente liberato e non risponde più, neppure in via sussidiaria, dei canoni che il cessionario non versi successivamente. Questo regime di liberazione progressiva è coerente con la struttura del rapporto enfiteutico, ove la posizione del cedente si esaurisce con il trasferimento del diritto reale e la pubblicità qualificata realizzata mediante notifica.
Decesso dell'enfiteuta e successione mortis causa
Il regime dell'art. 967 c.c. opera in caso di alienazione inter vivos. In caso di successione mortis causa, valgono le regole proprie del diritto ereditario: gli eredi dell'enfiteuta subentrano nella posizione del de cuius e rispondono dei canoni arretrati nei limiti dell'asse ereditario (in caso di accettazione con beneficio di inventario) o senza limitazioni (in caso di accettazione pura e semplice). La trasmissione mortis causa non richiede la notifica al concedente per produrre effetti tra le parti, ma è opportuno comunicare ufficialmente l'apertura della successione e l'avvenuta accettazione per consentire al concedente di indirizzare correttamente le richieste di pagamento del canone.
Per le enfiteusi familiari, ricorrenti soprattutto nei contesti rurali, la successione può comportare la trasmissione del diritto enfiteutico a più eredi pro indiviso. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 966 c.c. il fondo enfiteutico è indivisibile e gli eredi devono nominare un rappresentante comune per i rapporti con il concedente. La pluralità di enfiteuti non incide sulla solidarietà passiva per i canoni maturati, che opera tra tutti i coeredi per intero, salvo regresso interno secondo le quote ereditarie.
Domande frequenti
Chi paga i canoni arretrati dopo che l'enfiteuta ha ceduto il diritto?
Il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente con il precedente al pagamento dei canoni non ancora soddisfatti, ai sensi dell'art. 967 comma 1 c.c. Il concedente può quindi esigere l'intera somma da uno qualsiasi dei due debitori, salvo il regresso interno.
Quando il vecchio enfiteuta è liberato dai suoi obblighi?
Il precedente enfiteuta è liberato solo dopo che l'atto di acquisto sia stato notificato al concedente. Fino a quel momento resta vincolato e la solidarietà opera pienamente per i canoni e gli obblighi non ancora soddisfatti.
Come va effettuata la notifica al concedente prevista dall'art. 967 c.c.?
La notifica può avvenire mediante ufficiale giudiziario, raccomandata A/R o posta elettronica certificata. È essenziale che sia conservata prova del ricevimento, perché la notifica condiziona la liberazione del cedente e l'opponibilità del trasferimento al concedente.
Se il concedente cede il proprio diritto, l'enfiteuta a chi deve pagare il canone?
L'enfiteuta deve continuare a pagare al concedente originario fino a quando non gli sia stata notificata l'alienazione. Il pagamento effettuato prima della notifica è pienamente liberatorio e l'acquirente potrà solo rivalersi sul cedente.
L'art. 967 c.c. impone la trascrizione dell'atto di alienazione del diritto enfiteutico?
La norma richiede formalmente solo la notifica al concedente ai fini della liberazione del cedente. La trascrizione resta tuttavia opportuna per l'opponibilità ai terzi ed è obbligatoria quando trattasi di beni immobili ai sensi dell'art. 2643 c.c.