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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 972 c.c. Devoluzione

In vigore

Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo; 2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda. La domanda di devoluzione non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 971.

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In sintesi

  • Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo in due ipotesi tassative: deterioramento o mancato miglioramento del fondo e mora di due annualità di canone.
  • La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta paga i canoni maturati prima che sia intervenuta sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda.
  • Il pagamento sanatorio rappresenta un'ipotesi di purgatio morae tipica del rapporto enfiteutico.
  • La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni dell'art. 971 c.c.
  • L'istituto realizza un equilibrio tra tutela del concedente e favor per la conservazione del rapporto enfiteutico, in linea con la funzione produttiva del fondo.

Commento all'art. 972 c.c. — Devoluzione del fondo enfiteutico

L'articolo 972 del codice civile disciplina la devoluzione, ossia il meccanismo attraverso il quale il concedente può ottenere la restituzione del fondo enfiteutico in caso di gravi inadempimenti dell'enfiteuta. Si tratta di un rimedio risolutorio specifico, calibrato sulla peculiare natura del rapporto enfiteutico: non opera come la risoluzione contrattuale di diritto comune, ma è soggetto a regole proprie che riflettono la struttura reale e duratura dell'istituto.

Le ipotesi tassative di devoluzione

Il primo comma elenca in modo tassativo i due presupposti per la devoluzione: (i) il deterioramento del fondo o il mancato adempimento dell'obbligo di migliorarlo; (ii) la mora nel pagamento di due annualità di canone. La tassatività preclude al concedente di invocare la devoluzione per altri inadempimenti, anche gravi, dell'enfiteuta: l'autonomia privata non può ampliare il catalogo delle cause di devoluzione, trattandosi di rimedio tipico del diritto reale.

Il deterioramento richiama la violazione dell'obbligo di buona conservazione (art. 960 c.c.) e l'omessa attività migliorativa contraddice l'obbligo di miglioramento del fondo (art. 960 c.c.), che costituisce uno dei tratti caratteristici dell'enfiteusi e ne giustifica il regime favorevole all'enfiteuta. La valutazione del deterioramento è rimessa al giudice, che deve considerare la natura del fondo, le pratiche agricole correnti e l'evoluzione storica della destinazione. La mora di due annualità è invece un parametro oggettivo, di immediata verifica.

Il pagamento sanatorio

Il secondo comma introduce una rilevante eccezione: la devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta paga i canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda. La norma esprime un favor per la conservazione del rapporto enfiteutico, in coerenza con la finalità di assicurare la produttività del fondo. L'enfiteuta moroso, citato in giudizio per la devoluzione, può sanare la propria posizione versando integralmente i canoni dovuti fino al momento della sentenza di primo grado. Si tratta di una purgatio morae particolarmente generosa, che differisce notevolmente dalla risoluzione contrattuale ordinaria.

Il limite temporale è chiaramente posto: la sanatoria non opera se interviene dopo la sentenza di primo grado di accoglimento, anche se non ancora passata in giudicato. Successivamente, l'enfiteuta non può più purgare la mora e la devoluzione si consolida (salvo l'eventuale esito di appello). La regola privilegia la certezza del rapporto giuridico dopo che il giudice si è pronunciato, evitando manovre dilatorie. Va osservato che la norma riguarda solo l'ipotesi della mora nei canoni: per il deterioramento e la mancata effettuazione delle migliorie non è prevista una purgatio simile, salvo l'eventuale risarcimento o ripristino in pendenza di giudizio.

Salvezza del diritto di affrancazione

Il terzo comma stabilisce che la domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni dell'art. 971 c.c. La regola è di fondamentale importanza sistemica: il concedente non può, attraverso la domanda di devoluzione, impedire all'enfiteuta di scegliere l'opzione opposta, ossia la liberazione del fondo con il pagamento della somma capitalizzata. L'affrancazione si configura così come diritto potestativo prevalente, esercitabile anche in pendenza del giudizio di devoluzione.

Operativamente, l'enfiteuta convenuto per la devoluzione può proporre domanda riconvenzionale di affrancazione: se questa è accolta (con il pagamento della relativa somma), la devoluzione perde oggetto e il rapporto enfiteutico si estingue per fusione del dominio in capo all'enfiteuta. La salvezza dell'affrancazione realizza il favor per la trasformazione dell'enfiteusi in proprietà piena, in linea con la tendenza moderna a superare l'istituto.

Casi pratici

Tizio, concedente di un fondo agricolo, cita Caio, enfiteuta, per la devoluzione perché in mora da due annualità. Pendente il giudizio, Caio paga integralmente i canoni arretrati: la devoluzione non può più essere pronunciata, e il rapporto prosegue. Diversamente, se Caio versa i canoni solo dopo la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda, la sanatoria non opera e il fondo si devolve al concedente, salvo appello.

In altro scenario, Sempronio è citato per devoluzione da Mevia, concedente, per deterioramento del fondo. Sempronio propone riconvenzionale di affrancazione e versa la somma capitalizzata. Il giudice accoglie l'affrancazione e dichiara estinto il rapporto enfiteutico: Sempronio diventa pieno proprietario, mentre la domanda di devoluzione di Mevia perde oggetto.

Aspetti processuali del giudizio di devoluzione

Il giudizio di devoluzione si svolge davanti al giudice ordinario, generalmente al tribunale del luogo in cui si trova il fondo (art. 21 c.p.c. in materia di azioni reali immobiliari). La competenza per valore segue le regole ordinarie, ma in pratica il valore del rapporto enfiteutico, calcolato sulla capitalizzazione del canone o sul valore venale del fondo, fa ricadere la maggior parte dei giudizi nella competenza del tribunale collegiale.

La domanda di devoluzione deve essere proposta con atto di citazione contenente l'indicazione precisa dei presupposti dell'art. 972 c.c. (deterioramento, mancata effettuazione delle migliorie, mora biennale) e degli elementi di fatto a sostegno. La trascrizione della domanda nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2652 c.c. è essenziale per l'opponibilità ai terzi e per attivare il meccanismo dell'art. 974 c.c. a tutela dei creditori dell'enfiteuta. La trascrizione anticipata della domanda blocca le successive iscrizioni pregiudizievoli e garantisce l'efficacia retroattiva della sentenza di devoluzione.

Onere probatorio e ripartizione delle prove

L'onere di provare i presupposti della devoluzione grava sul concedente attore: deve dimostrare il deterioramento (anche mediante CTU agronomica), la mancata effettuazione delle migliorie obbligatorie (con riferimento agli usi locali e alle pratiche colturali tradizionali) o la mora biennale (mediante prova del mancato pagamento dei canoni). L'enfiteuta convenuto può difendersi provando l'avvenuto pagamento (es. ricevute, estratti conto), eccependo cause di giustificazione dell'inadempimento o, in alternativa, esercitando la sanatoria mediante pagamento integrale prima della sentenza di primo grado.

La CTU agronomica è prova frequente nei giudizi di devoluzione fondati sul deterioramento: il consulente tecnico valuta le condizioni del fondo, la conformità alle pratiche agricole correnti, l'effetto del comportamento dell'enfiteuta sulla produttività e sul valore patrimoniale del bene. Il giudice non è vincolato alla CTU, ma in pratica essa svolge un ruolo decisivo nell'orientare la decisione.

Devoluzione ed equa indennità

Sebbene l'art. 972 c.c. non lo preveda espressamente, la giurisprudenza riconosce che, in caso di devoluzione, l'enfiteuta ha diritto a una indennità per le migliorie effettuate sul fondo, in coerenza con i principi degli artt. 936 e seguenti c.c. e con la disciplina dell'art. 975 c.c. in tema di indennità per il rilascio. L'indennità è calcolata sulla base dell'aumento di valore del fondo al momento della devoluzione, salvo che le migliorie non siano state autorizzate o consensualmente concordate. La disciplina dell'indennità per le migliorie rappresenta un correttivo importante del meccanismo devolutivo, evitando l'arricchimento ingiustificato del concedente a danno dell'enfiteuta.

Per i fondi rustici, le leggi speciali in materia agraria prevedono regimi indennitari rafforzati a favore del coltivatore diretto: in molti casi, la devoluzione è subordinata al pagamento di un'indennità sostanziosa per gli investimenti aziendali effettuati durante il rapporto enfiteutico. Il bilanciamento tra interessi del concedente e tutela del lavoratore agricolo è oggetto di costante riequilibrio da parte della legislazione speciale e della giurisprudenza costituzionale.

Effetti della devoluzione sui terzi e sulle ipoteche

La devoluzione produce effetti significativi sulla situazione dei terzi titolari di diritti sul fondo enfiteutico. In linea di principio, l'estinzione del diritto enfiteutico comporta l'estinzione di tutti i diritti reali che ne dipendevano: usufrutto costituito dall'enfiteuta, ipoteche iscritte sul diritto enfiteutico, servitù attive di cui era titolare. Tuttavia, la rigida applicazione di questo principio sarebbe iniqua per i creditori e i terzi che abbiano confidato nella stabilità della loro posizione: l'art. 974 c.c. introduce specifici correttivi a tutela dei creditori dell'enfiteuta, particolarmente di quelli ipotecari.

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le proprie ragioni, esercitando l'affrancazione, offrendo il risarcimento o prestando cauzione. La trascrizione della domanda di devoluzione costituisce pubblicità qualificata e impone la notifica ai creditori titolari di iscrizioni anteriori, ai quali è dovuta tempestiva informazione per consentire l'intervento. La mancata notifica può preservare il diritto di affrancazione del creditore ipotecario anche dopo la pronuncia di devoluzione.

Devoluzione per inadempimenti reiterati

La giurisprudenza ha precisato che la mora biennale rilevante ai fini dell'art. 972 c.c. deve essere effettiva e non meramente formale: il concedente deve provare il mancato pagamento di due intere annualità di canone, non potendo configurare la mora attraverso il cumulo di rate parziali o ritardi sporadici. Tuttavia, la mora si configura anche in presenza di pagamenti parziali continuativi, qualora l'importo arretrato complessivo equivalga a due annualità.

In materia di deterioramento e mancata effettuazione delle migliorie, la giurisprudenza richiede la prova di una condotta dell'enfiteuta significativamente pregiudizievole per la conservazione e la produttività del fondo. Non basta un mero comportamento omissivo isolato: occorre una sistematica violazione degli obblighi di buona gestione e di miglioramento, valutata alla luce delle pratiche colturali correnti e delle caratteristiche del fondo. La valutazione è di competenza del giudice di merito, generalmente assistita da CTU agronomica.

Devoluzione e leggi speciali agrarie

Per i fondi rustici, la disciplina della devoluzione è significativamente influenzata dalle leggi speciali in materia agraria. La L. 607/1966 e successive modifiche hanno introdotto regimi favorevoli al coltivatore-enfiteuta, prevedendo procedure più garantistiche per la devoluzione e termini più ampi per la sanatoria della mora. La giurisprudenza ha ulteriormente attenuato i presupposti devolutori per i contratti agrari con caratteristiche peculiari, in considerazione della funzione sociale dell'attività agricola.

Le leggi speciali agrarie prevedono spesso una clausola di favor verso la conservazione del rapporto: la devoluzione può essere pronunciata solo se l'inadempimento è grave e ripetuto, e se il concedente ha previamente sollecitato l'adempimento. Tale principio, sebbene non espressamente codificato nell'art. 972 c.c., trova applicazione costante nella prassi giurisprudenziale, soprattutto per le enfiteusi su fondi rustici condotti da coltivatori diretti.

Domande frequenti

Quando il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico?

Solo in due casi tassativi previsti dall'art. 972 c.c.: deterioramento del fondo o mancato adempimento dell'obbligo di miglioramento, oppure mora dell'enfiteuta nel pagamento di due annualità di canone. Altri inadempimenti non legittimano la devoluzione.

L'enfiteuta moroso può evitare la devoluzione pagando i canoni in giudizio?

Sì. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta paga i canoni maturati prima della sentenza di primo grado che accoglie la domanda. Si tratta di una purgatio morae specifica del rapporto enfiteutico, espressione del favor per la conservazione del rapporto.

Il pagamento dopo la sentenza di primo grado evita la devoluzione?

No. Una volta intervenuta sentenza di primo grado di accoglimento, la sanatoria non opera più, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato. L'enfiteuta potrà solo difendersi in appello sui presupposti della devoluzione.

L'enfiteuta convenuto per devoluzione può ancora affrancare il fondo?

Sì. La domanda di devoluzione non preclude l'esercizio del diritto di affrancazione ai sensi dell'art. 971 c.c. L'enfiteuta può proporre riconvenzionale di affrancazione, anche in pendenza del giudizio, e ottenere il pieno dominio sul fondo.

Cosa si intende per deterioramento del fondo nell'art. 972 c.c.?

Si tratta della violazione dell'obbligo di buona conservazione e produttività imposto dall'art. 960 c.c. Il giudice valuta caso per caso, tenendo conto della natura del fondo, delle pratiche agricole correnti e dell'effettivo pregiudizio arrecato dal comportamento dell'enfiteuta.

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Redazione Legge in Chiaro
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