Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 966 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Prelazione a favore del concedente.

In vigore dal 19/04/1942

(In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito

a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la

proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve

esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza

della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della

vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo

avente causa.

Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti

congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il

quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, legge 18 dicembre 1970, n.

1138.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.