Testo dell'articoloAbrogato
Art. 966 c.c. – Prelazione a favore del concedente
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1138. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, il concedente è preferito a parità di condizioni.
L’enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.
In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall’acquirente e da ogni successivo avente causa.
Se i concedenti sono più e la prelazione non è esercitata da tutti congiuntamente, essa può esercitarsi per la totalità anche da uno solo, il quale subentra all’enfiteuta di fronte agli altri concedenti
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In sintesi