Art. 1052 c.c. – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.
