Autore: Andrea Marton

  • Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore

    Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore

    Art. 187 c.p.c. – Provvedimenti del giudice istruttore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

    Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

    Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

    Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

    Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo

  • Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’

    Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’

    Art. 186-quater c.p.c. – Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

    L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

    Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

    L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato …

    , la volontà che sia pronunciata la sentenza.

  • Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Art. 186-ter c.p.c. – Istanza di ingiunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .

    L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

    Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma.

    Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647.

    L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

  • Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con

    Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con

    Art. 186-bis c.p.c. – Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .

    L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

  • Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Art. 186 c.p.c. – Pronuncia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

  • Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

  • Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar

    Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar

    Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Articolo abrogato D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164

    [Abrogato]

  • Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de

    Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de

    Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

    Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.

    Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.

    Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive inclusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

    Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

  • Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

    Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.