Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1075 Codice Civile: Esercizio limitato della servitù

    Articolo 1075 Codice Civile: Esercizio limitato della servitù

    Art. 1075 c.c. – Esercizio limitato della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

  • Art. 1076 c.c.: Esercizio della servitù non conforme al Titolo o

    Art. 1076 c.c.: Esercizio della servitù non conforme al Titolo o

    Art. 1076 c.c. – Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.

  • Articolo 1077 Codice Civile: Servitù costituite sul fondo enfiteutico

    Articolo 1077 Codice Civile: Servitù costituite sul fondo enfiteutico

    Art. 1077 c.c. – Servitù costituite sul fondo enfiteutico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.

  • Art. 1078 c.c.: Servitù costituite a favore del fondo enfiteutic

    Art. 1078 c.c.: Servitù costituite a favore del fondo enfiteutic

    Art. 1078 c.c. – Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

  • Art. 1079 c.c.: Accertamento della servitù e altri provvedimenti

    Art. 1079 c.c.: Accertamento della servitù e altri provvedimenti

    Art. 1079 c.c. – Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

  • Articolo 1080 Codice Civile: Presa d’acqua continua

    Articolo 1080 Codice Civile: Presa d’acqua continua

    Art. 1080 c.c. – Presa d’acqua continua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto alla presa d’acqua continua si può esercitare in ogni istante.

  • Articolo 1081 Codice Civile: Modulo d’acqua

    Articolo 1081 Codice Civile: Modulo d’acqua

    Art. 1081 c.c. – Modulo d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.

    Il modulo è l’unità di misura dell’acqua corrente.

    Esso è un corpo d’acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

  • Art. 1082 c.c.: Forma della bocca e dell’edificio derivatore

    Art. 1082 c.c.: Forma della bocca e dell’edificio derivatore

    Art. 1082 c.c. Forma della bocca e dell’edificio derivatore

    In vigore

    Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d’acqua, salvo che l’eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l’edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d’acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque. In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 1083 Codice Civile: Determinazione della quantità d’acqua

    Articolo 1083 Codice Civile: Determinazione della quantità d’acqua

    Art. 1083 c.c. – Determinazione della quantità d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la quantità d’acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s’intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso.

    Se però è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall’

  • Articolo 1084 Codice Civile: Norme regolatrici della servitù

    Articolo 1084 Codice Civile: Norme regolatrici della servitù

    Art. 1084 c.c. – Norme regolatrici della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

    In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

  • Articolo 1085 Codice Civile: Tempo d’esercizio della servitù

    Articolo 1085 Codice Civile: Tempo d’esercizio della servitù

    Art. 1085 c.c. Tempo d’esercizio della servitù

    In vigore

    Il diritto alla presa d’acqua si esercita per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera. La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L’uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l’uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.

  • Articolo 1086 Codice Civile: Distribuzione per ruota

    Articolo 1086 Codice Civile: Distribuzione per ruota

    Art. 1086 c.c. – Distribuzione per ruota

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l’acqua per giungere alla bocca di derivazione dell’utente si consuma a suo carico, e la coda dell’acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.