Testo dell'articoloVigente
Art. 1128 c.c. Perimento totale o parziale dell’edificio
In vigore
Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
In sintesi
Perimento dell'edificio: la soglia dei tre quarti
L'art. 1128 c.c. disciplina le conseguenze giuridiche del perimento, totale o parziale, dell'edificio condominiale, regolando sia i diritti dei singoli condomini sia le modalità di gestione delle risorse residue.
La norma introduce una soglia di rilevanza: se l'edificio perisce per l'intero o per una parte che rappresenta almeno i 3/4 del suo valore, ciascun condomino acquista il diritto di chiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo diverso accordo. Al di sotto di tale soglia, invece, la decisione spetta all'assemblea condominiale, che delibera sulla ricostruzione.
Ruolo dell'assicurazione e diritto di recesso dalla ricostruzione
Un elemento fondamentale è la destinazione dell'indennità assicurativa: la somma percepita per le parti comuni deve essere impiegata per la loro ricostruzione, garantendo la continuità del patrimonio condominiale.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione ha però una via d'uscita: può cedere i propri diritti agli altri condomini (o ad alcuni di essi) secondo una stima imparziale. Questa facoltà tutela il dissenso individuale senza bloccare la maggioranza che vuole ricostruire. La norma si coordina con gli artt. 1117-1139 c.c. e con la disciplina assicurativa condominiale.
Domande frequenti
Cosa accade se l'edificio condominiale perisce per intero o per tre quarti del valore?
Ciascun condomino può chiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo diverso accordo (art. 1128 c.c.).
E in caso di perimento di una parte minore?
L'assemblea delibera sulla ricostruzione delle parti comuni e ciascuno concorre in proporzione ai propri diritti.
Come è destinata l'indennità assicurativa?
Alla ricostruzione delle parti comuni alle quali si riferisce.
Il condomino può rifiutare di partecipare alla ricostruzione?
Sì: deve però cedere agli altri condomini i propri diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo una stima.
Qual è la soglia rilevante?
I tre quarti del valore dell'edificio: oltre questa soglia scatta il diritto alla vendita all'asta.