Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1201 Codice Civile: Surrogazione per volontà del creditore

    Articolo 1201 Codice Civile: Surrogazione per volontà del creditore

    Art. 1201 c.c. – Surrogazione per volontà del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

  • Articolo 1202 Codice Civile: Surrogazione per volontà del debitore

    Articolo 1202 Codice Civile: Surrogazione per volontà del debitore

    Art. 1202 c.c. Surrogazione per volontà del debitore

    In vigore

    Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

  • Articolo 1203 Codice Civile: Surrogazione legale

    Articolo 1203 Codice Civile: Surrogazione legale

    Art. 1203 c.c. Surrogazione legale

    In vigore

    La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 1204 Codice Civile: Terzi garanti

    Articolo 1204 Codice Civile: Terzi garanti

    Art. 1204 c.c. – Terzi garanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

    Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1263.

  • Articolo 1205 Codice Civile: Surrogazione parziale

    Articolo 1205 Codice Civile: Surrogazione parziale

    Art. 1205 c.c. – Surrogazione parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

  • Art. 1206 Codice Civile: Condizioni

    Art. 1206 Codice Civile: Condizioni

    Art. 1206 c.c. – Condizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione.

  • Art. 1207 Codice Civile: Effetti

    Art. 1207 Codice Civile: Effetti

    Art. 1207 c.c. Effetti

    In vigore

    Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

  • Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Art. 1208 c.c. Requisiti per la validità dell’offerta

    In vigore

    Affinché l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione; 6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.

  • Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Art. 1209 c.c. – Offerta reale e offerta per intimazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.

    Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

  • Art. 1210 c.c.: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Art. 1210 c.c.: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Art. 1210 c.c. – Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

    Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

  • Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Art. 1211 c.c. – Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

  • Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito

    Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito

    Art. 1212 c.c. Requisiti del deposito

    In vigore

    Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.