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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in parte, della norma che subordinava il rinnovo dei contratti di locazione delle amministrazioni al nulla osta dell’Agenzia del demanio: il silenzio dell’Agenzia non poteva impedire il rinnovo, dovendo invece valere come assenso e richiedendo un diniego espresso.
Di cosa si tratta
Per contenere la spesa pubblica, l’art. 1, comma 388, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevedeva che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche non potessero essere rinnovati se l’Agenzia del demanio non avesse espresso il nulla osta entro sessanta giorni; i contratti stipulati in violazione erano nulli.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto dubitava della legittimità dell’art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 42, 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta»: in pratica il mero silenzio dell’Agenzia non può bloccare il rinnovo, occorrendo un diniego espresso. Ha invece dichiarato non fondate le restanti censure proposte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
Il principio
Una norma di contenimento della spesa non può far derivare dal mero silenzio dell’amministrazione un effetto preclusivo così grave come l’impossibilità di rinnovare il contratto di locazione: occorre un atto espresso di diniego, in coerenza con i principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma impugnata?
Che i contratti di locazione delle amministrazioni non potessero essere rinnovati se l’Agenzia del demanio non avesse espresso il nulla osta entro sessanta giorni.
Che cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimità parziale: il rinnovo non può essere impedito dal semplice silenzio dell’Agenzia, ma richiede un diniego espresso del nulla osta.
Le altre censure della Regione sono state accolte?
No: le questioni proposte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione sono state dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sulla ragionevolezza della disciplina, sotto il profilo accolto dalla Corte.
- Art. 42 della Costituzione — parametro evocato in materia di proprietà e contratti.
- Art. 117 della Costituzione — quarto comma, parametro sul riparto di competenze legislative.
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria regionale.
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