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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 275 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul cosiddetto «rito Fornero», relativa alla possibilità che lo stesso giudice tratti sia la fase sommaria sia quella di opposizione del giudizio sui licenziamenti. La soluzione non viola l’imparzialità del giudice.

Di cosa si tratta

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per giusta causa, il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, si trovava a decidere la fase di opposizione dopo aver già deciso, come medesima persona fisica, la precedente fase sommaria del rito speciale introdotto dalla riforma del lavoro del 2012 (cosiddetto rito Fornero). La sua richiesta di astensione era stata respinta.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità (o l’astensione obbligatoria) del medesimo giudice a trattare sia la fase sommaria sia quella di opposizione, con lesione dell’imparzialità del giudice.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Con la sentenza n. 78 del 2015 aveva già dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica, osservando che la trattazione di entrambe le fasi da parte dello stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà e si rivela funzionale al giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata, a vantaggio anche del lavoratore. Il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quella pronuncia.

Il principio

Il fatto che la fase sommaria e quella di opposizione del rito sui licenziamenti possano essere svolte dallo stesso giudice non viola il principio di terzietà e imparzialità: anzi, favorisce la ragionevole durata del processo, a beneficio del lavoratore.

Domande e risposte

Che cos’è il «rito Fornero»?

È il rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti introdotto dalla legge n. 92 del 2012, articolato in una fase sommaria iniziale e in una successiva, eventuale, fase di opposizione a cognizione piena.

Perché si dubitava dell’imparzialità del giudice?

Perché lo stesso giudice persona fisica poteva decidere prima la fase sommaria e poi quella di opposizione, che il rimettente riteneva avere carattere impugnatorio della prima.

Perché la Corte ha ritenuto compatibile questa soluzione?

Perché, come già chiarito nella sentenza n. 78 del 2015, le due fasi appartengono al medesimo grado di giudizio e la loro trattazione da parte dello stesso magistrato non lede la terzietà, ma favorisce la ragionevole durata del processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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