Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 274/2015 – Indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità

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    Con l’ordinanza n. 274 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione, sollevata dalla Corte di cassazione, sull’interpretazione autentica delle modalità di calcolo dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità. La norma retroattiva non viola la CEDU.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava la misura dell’indennità integrativa speciale spettante su una pensione di reversibilità. Una norma del 2006 aveva fornito l’interpretazione autentica della disciplina previgente, stabilendo che per le pensioni di reversibilità sorte dopo l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 l’indennità va attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, e non in misura intera.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU, ritenendo che la norma, retroattiva, incidesse sui giudizi in corso in difetto di motivi imperativi di interesse generale, in violazione del divieto di ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Aveva già scrutinato gli stessi dubbi, anche rispetto alla CEDU, con la sentenza n. 1 del 2011 (poi ribadita dalla sentenza n. 227 del 2014), e il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi. La norma enuclea una delle plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, si inserisce nella complessa riforma del sistema pensionistico con finalità di armonizzazione e perequazione, salvaguarda i trattamenti già definiti in contenzioso e non integra un’ingerenza arbitraria nelle funzioni giurisdizionali.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che enuclea una delle plausibili varianti di senso della disposizione interpretata e persegue finalità di razionalizzazione e perequazione del sistema previdenziale, non viola il divieto di ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia: l’incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle norme interpretative.

    Domande e risposte

    Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una norma con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente; per sua natura ha efficacia retroattiva e si applica anche ai giudizi in corso.

    Perché si invocava la CEDU?

    L’art. 6 CEDU, attraverso l’art. 117, primo comma, Cost., tutela il giusto processo e vieta l’ingerenza del legislatore nei giudizi in corso, salvo «motivi imperativi di interesse generale». Il rimettente riteneva che tali motivi mancassero.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la Corte aveva già deciso questioni identiche (sentenze n. 1 del 2011 e n. 227 del 2014) e il giudice rimettente non aveva offerto argomenti nuovi per discostarsi da quell’orientamento ormai costante.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — evocato (primo comma) quale parametro che impone il rispetto degli obblighi internazionali, tra cui l’art. 6 CEDU
  • Corte cost. n. 241/2015 – Aumento di pena per il reato satellite e recidiva reiterata (art. 81 c.p.)

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    La Corte non ha deciso nel merito la questione sull’aumento minimo di pena per il reato satellite in caso di recidiva reiterata: la questione è stata dichiarata inammissibile per i difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 81, quarto comma, del codice penale, introdotto dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex-Cirielli), impone per il recidivo reiterato, nel cumulo giuridico tra reati, un aumento di pena non inferiore a un terzo per il reato satellite. Il giudice rimettente lamentava che, in certi casi, ciò poteva condurre a un aumento obbligato fino al massimo edittale anche per fatti oggettivamente non gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Macerata dubitava della legittimità dell’art. 81, quarto comma, c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena l’aumento minimo obbligatorio per il reato satellite a carico del recidivo reiterato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito, in ragione dei vizi dell’atto di rimessione.

    Il principio

    L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale impedisce alla Corte di esaminare il merito: la decisione non afferma né la conformità né il contrasto della norma con la Costituzione, ma rileva un ostacolo processuale alla pronuncia.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 81, quarto comma, c.p.?

    Per il recidivo reiterato, nel reato continuato, un aumento di pena per il reato satellite non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena), della Costituzione.

    Che cosa significa «inammissibile»?

    Che la Corte non ha potuto esaminare il merito per un difetto della questione così come sollevata dal giudice; la norma resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2015 – Messa alla prova e mancanza di disciplina transitoria (art. 464-bis c.p.p.)

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    La Corte ha ritenuto legittima la disciplina sulla sospensione del procedimento con messa alla prova nella parte in cui non prevede una norma transitoria per i processi già in corso: spetta al legislatore, e non a una regola transitoria implicita, individuare il punto di applicazione dei nuovi istituti.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 67 del 2014 ha introdotto nel processo penale l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, alternativa al giudizio. L’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale fissa il termine entro cui chiederla. Per i processi già pendenti in primo grado, in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento era anteriore alla legge, l’accesso all’istituto risultava precluso, in assenza di una disciplina transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino dubitava della legittimità dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui — mancando una disciplina transitoria — preclude la messa alla prova agli imputati di processi già pendenti in cui il dibattimento era stato aperto prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la scelta del momento applicativo del nuovo istituto rientri nella discrezionalità del legislatore e che la disciplina censurata non violi i parametri invocati.

    Il principio

    L’individuazione del momento a partire dal quale un nuovo istituto processuale si applica ai giudizi in corso rientra nella discrezionalità del legislatore; la mancanza di una disciplina transitoria più favorevole non comporta, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza o del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un istituto che consente di sospendere il processo penale affidando l’imputato a un programma di prova; in caso di esito positivo il reato si estingue.

    Qual era il problema sollevato?

    La norma, mancando una disciplina transitoria, impediva l’accesso alla messa alla prova negli imputati dei processi in cui il dibattimento era stato già aperto prima della legge n. 67 del 2014.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la fissazione del momento di applicazione del nuovo istituto rientri nella discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2015 – Riserva all’erario delle maggiori entrate e statuto siciliano

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    Con la sentenza n. 273 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni promosse dalla Regione siciliana sulla riserva all’erario di maggiori entrate tributarie. La destinazione delle nuove entrate era specificamente indicata, nel rispetto dello statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana contestava due norme del d.l. n. 66 del 2014 e della relativa legge di conversione che, secondo la ricorrente, riservavano allo Stato maggiori entrate tributarie (tra cui quelle da IVA e dall’aumento al 26 per cento dell’imposta sui redditi di natura finanziaria) destinate invece, in base allo statuto, a spettare alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, comma 11, della legge n. 89 del 2014 e l’art. 50, comma 10, del d.l. n. 66 del 2014, per violazione di varie norme dello statuto speciale (artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946) e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, oltre che del principio di leale collaborazione. Il nodo era se la riserva all’erario rispettasse le condizioni statutarie, in particolare la specifica destinazione del gettito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili, per genericità delle censure, la questione sull’art. 1, comma 11, e quella sull’art. 50, comma 10, in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto. Ha invece esaminato nel merito la censura sull’art. 50, comma 10, in riferimento all’art. 36 dello statuto, dichiarandola non fondata: la norma indicava in modo dettagliato gli oneri da compensare con le maggiori entrate, soddisfacendo il requisito statutario della specifica destinazione del gettito. Di conseguenza non risultavano lesi né l’art. 43 dello statuto né il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    La riserva allo Stato del gettito di nuovi tributi erariali riscossi in Sicilia è legittima se rispetta le tre condizioni statutarie: natura tributaria dell’entrata, sua novità e destinazione a finalità specifiche indicate nella legge. Un’elencazione dettagliata e plurima di oneri da compensare soddisfa il requisito della specificità della destinazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «riserva all’erario»?

    È la destinazione allo Stato del gettito di entrate tributarie che, in base allo statuto, spetterebbero alla Regione. Lo statuto siciliano la consente solo a precise condizioni.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché erano generiche e assertive: la Regione si era limitata a richiamare i parametri statutari senza svolgere argomentazioni specifiche, requisito ancora più rigoroso nei giudizi in via principale.

    Perché la riserva è stata ritenuta legittima?

    Perché la norma indicava in modo dettagliato la pluralità di oneri da compensare con le maggiori entrate: la destinazione del gettito era quindi specifica, come richiesto dallo statuto, e non un generico richiamo agli obiettivi di finanza pubblica.

  • Corte cost. n. 239/2015 – Concorso delle Regioni speciali alla finanza pubblica (Legge di stabilità 2014)

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    La Corte costituzionale non è entrata nel merito del concorso finanziario imposto alle Regioni a statuto speciale dalla Legge di stabilità 2014: i giudizi si sono chiusi per ragioni processuali, con processi estinti per rinuncia e cessazione della materia del contendere dopo le modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013) imponeva alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica, con accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali. Diverse autonomie speciali — Valle d’Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trento e Bolzano — impugnarono la disciplina ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni e le Province autonome contestavano l’art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013 in riferimento ai rispettivi statuti speciali e agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, oltre ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione desunti dagli artt. 3, 5 e 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi promossi da Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni promosse dalla Valle d’Aosta e dalla Sicilia, a seguito di rinunce e di modifiche normative sopravvenute. Non vi è quindi stata una decisione sul merito della legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando le parti rinunciano al ricorso o quando la norma impugnata viene modificata o sostituita in modo da soddisfare le pretese delle ricorrenti, il giudizio costituzionale si chiude in via processuale — con estinzione del processo o cessazione della materia del contendere — senza che la Corte si pronunci sul merito.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva la norma impugnata?

    Un ulteriore concorso delle Regioni speciali e delle Province autonome al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2014, mediante accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché alcuni ricorsi sono stati oggetto di rinuncia (con conseguente estinzione del processo) e per altri le modifiche normative sopravvenute hanno fatto venir meno l’interesse, determinando la cessazione della materia del contendere.

    Che differenza c’è tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione consegue alla rinuncia al ricorso accettata; la cessazione della materia del contendere si ha quando, per fatti sopravvenuti (tipicamente la modifica della norma), non sussiste più una controversia da decidere.

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  • Corte cost. n. 272/2015 – Blocco delle assunzioni per ritardi nei pagamenti: norma illegittima

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    Con la sentenza n. 272 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che vietava le assunzioni di personale alle pubbliche amministrazioni in ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali. Il blocco totale e indifferenziato delle assunzioni viola il principio di proporzionalità e comprime l’autonomia organizzativa delle regioni.

    Di cosa si tratta

    Per ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese, il legislatore aveva previsto una sanzione: le amministrazioni con tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015 non potevano procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, nell’anno successivo. La Regione Veneto ha ritenuto la misura sproporzionata e lesiva delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (primo, terzo e quarto comma) e 119 della Costituzione. Secondo la ricorrente, la «sanzione» del blocco delle assunzioni era disomogenea e sproporzionata rispetto alla violazione, lesiva del buon andamento e della competenza regionale piena in materia di organizzazione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto la censura secondo cui la norma non costituirebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica (vi rientrano anche le norme che «riorientano» la spesa). Ha invece accolto la censura di proporzionalità: il blocco totale e rigido delle assunzioni colpisce indistintamente ogni ritardo, a prescindere dalla sua entità e dalle sue cause (anche non imputabili all’ente), risultando inidoneo allo scopo e comunque eccessivamente afflittivo. Ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

    Il principio

    La sanzione prevista dal legislatore statale a carico delle regioni deve rispettare il principio di proporzionalità: una misura rigida e indifferenziata, che non distingue tra le diverse violazioni né considera le loro cause, e che incide sull’autonomia organizzativa regionale, è costituzionalmente illegittima quando non è né idonea né necessaria al fine perseguito.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma annullata?

    Vietava alle pubbliche amministrazioni (escluse quelle del Servizio sanitario nazionale) con tempi medi di pagamento superiori alle soglie fissate di assumere personale, a qualsiasi titolo, nell’anno successivo alla violazione.

    Perché il blocco delle assunzioni è stato ritenuto sproporzionato?

    Perché colpiva ogni ritardo in modo indistinto, senza considerarne l’entità o le cause (talvolta non imputabili all’ente, come il mancato trasferimento di risorse): risultava così inidoneo a garantire pagamenti tempestivi ed eccessivamente afflittivo.

    La finalità della norma era legittima?

    Sì: favorire il pagamento tempestivo dei debiti delle PA verso le imprese è un obiettivo legittimo e la norma costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica. È lo strumento concreto, il blocco totale delle assunzioni, a essere stato giudicato sproporzionato.

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  • Corte cost. n. 271/2015 – Esenzione IMU dei terreni montani: estinzione del processo per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 271 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione promossa dalla Provincia autonoma di Trento sull’esenzione IMU dei terreni montani, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale numerose disposizioni del d.l. n. 66 del 2014, tra cui la norma che ridefiniva l’ambito dell’esenzione IMU per i terreni montani e di collina, prevedendo un «recupero» di maggior gettito a favore dello Stato. La Provincia lamentava la lesione della propria autonomia legislativa e finanziaria in materia di tributi locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso censurava l’art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di numerose norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (in particolare gli artt. 75, 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione, a tutela della potestà legislativa primaria in materia di tributi locali e dell’autonomia finanziaria provinciale.

    La decisione della Corte

    In seguito all’Accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato all’impugnazione e il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, riservando a separate pronunce le altre questioni.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito della questione, perché è venuto meno l’interesse delle parti a proseguire, tipicamente per rinuncia accettata.

    Perché la Provincia ha rinunciato?

    Perché aveva raggiunto con il Governo un Accordo in materia di finanza pubblica (15 ottobre 2014) che prevedeva l’impegno a ritirare i ricorsi sulle impugnative in materia di finanza pubblica.

    La norma sull’IMU è stata giudicata legittima o illegittima?

    Né l’una né l’altra: la Corte non ha deciso il merito, limitandosi a dichiarare estinto il processo a seguito della rinuncia.

  • Corte cost. n. 270/2015 – Cumulo giuridico delle sanzioni amministrative: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 270 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, sollevata dal Tribunale di Imperia. L’ordinanza non ricostruiva i fatti in modo sufficiente e l’intervento richiesto era riservato alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Due soggetti erano stati sanzionati dalla Provincia di Imperia con una sanzione amministrativa di 16.200 euro per aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi utilizzando otto formulari privi dell’indicazione della quantità. Il Tribunale, dovendo determinare la sanzione, applicava il cumulo materiale (somma delle singole sanzioni), più gravoso del cumulo giuridico (una sanzione unica aumentata).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Imperia ha censurato l’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la continuazione e il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, escludendolo per tutti gli altri illeciti amministrativi. Ne deriverebbe un’irragionevole disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Da un lato, l’ordinanza di rimessione non chiariva le concrete modalità esecutive delle violazioni né la loro riconducibilità a un medesimo disegno, in violazione del principio di autosufficienza, impedendo di valutare la rilevanza. Dall’altro, l’estensione del cumulo giuridico ad altri illeciti è preclusa dalla discrezionalità del legislatore e dall’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, come già affermato in precedenti pronunce (ordinanze n. 280 del 1999, n. 23 del 1995 e n. 468 del 1989).

    Il principio

    La scelta sul «se e come» configurare il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative spetta alla discrezionalità del legislatore: in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, la richiesta di estenderlo in via additiva è inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra cumulo materiale e cumulo giuridico?

    Nel cumulo materiale si sommano le singole sanzioni per ciascuna violazione; nel cumulo giuridico, più favorevole, si applica un’unica sanzione, aumentata, per più violazioni riconducibili a un medesimo disegno.

    Perché il cumulo giuridico era limitato a previdenza e assistenza?

    L’art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 lo prevede solo per le violazioni di leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Il Tribunale riteneva irragionevole tale limitazione, ma la Corte ha ricondotto la scelta alla discrezionalità del legislatore.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per due ragioni: l’ordinanza non ricostruiva adeguatamente i fatti (difetto di autosufficienza, che impedisce di valutare la rilevanza) e l’intervento richiesto era additivo, in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — evocato come unico parametro, sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza della disparità di trattamento
  • Corte cost. n. 269/2015 – Fermo amministrativo e riparto di giurisdizione: questioni inammissibili

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    Con l’ordinanza n. 269 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Tivoli sul riparto di giurisdizione in tema di fermo amministrativo e preavviso di fermo dei beni mobili registrati. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella descrizione dei fatti e chiedevano alla Corte un intervento «creativo» rimesso al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva impugnato il fermo di un’autovettura disposto da Equitalia Sud spa per il mancato pagamento di più cartelle esattoriali, alcune di natura tributaria e altre di natura diversa. Il Tribunale ordinario di Tivoli, dovendo decidere, si è trovato di fronte al problema del riparto di giurisdizione: per i crediti tributari decide il giudice tributario, per gli altri il giudice ordinario, con la conseguenza che il debitore deve rivolgersi a giudici diversi per opporsi allo stesso provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Tivoli ha censurato un complesso di norme (art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006; artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; artt. 86 e 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 362 del codice di procedura civile) «nella parte in cui non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo» e obbligano il debitore a rivolgersi a giudici diversi, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, oltre che agli artt. 6 e 13 CEDU e a varie norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In via subordinata, ha chiesto un intervento sull’art. 362 cod. proc. civ. per introdurre una sorta di rinvio pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. Le ordinanze di rimessione non indicavano il titolo delle pretese creditorie né i motivi delle domande, impedendo di valutare la rilevanza; inoltre il rimettente non chiedeva l’eliminazione di una norma, ma un intervento «additivo» e «creativo» per concentrare le controversie davanti a un unico giudice, senza indicarne il contenuto: un petitum indeterminato e ambiguo. Anche la questione sull’art. 362 cod. proc. civ. è stata ritenuta ipotetica e inconferente.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non descrive adeguatamente i fatti di causa e chiede alla Corte un intervento manipolativo «creativo», in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata e con scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza del petitum.

    Domande e risposte

    Che cos’è il preavviso di fermo amministrativo?

    È l’atto con cui l’agente della riscossione comunica al debitore che, in caso di mancato pagamento, dispoorrà il fermo del bene mobile registrato (ad esempio l’auto). La giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto l’autonoma impugnabilità.

    Perché il debitore deve rivolgersi a giudici diversi?

    Perché la giurisdizione segue la natura del credito: per i crediti tributari decide il giudice tributario, per gli altri il giudice ordinario. Se il fermo riguarda crediti di natura diversa, le opposizioni vanno proposte davanti a giudici differenti.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché le ordinanze erano carenti nella ricostruzione dei fatti e il giudice chiedeva un intervento «creativo» non costituzionalmente obbligato, riservato alle scelte del legislatore: da qui la manifesta inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2015 – Ineleggibilità dei deputati siciliani e ricorso improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro norme regionali sull’ineleggibilità dei deputati: dopo la sentenza n. 255 del 2014, il potere del Commissario di impugnare in via preventiva le delibere legislative siciliane non opera più.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva il potere, ormai venuto meno, di impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della promulgazione. In questo caso aveva contestato norme che ampliavano i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale, estendendoli a «funzionari», «soci» e «dipendenti» di enti di diritto privato partecipati dalla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 1, lettera c), 2 e 3, di un disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: secondo il Commissario l’estensione delle cause di ineleggibilità a soggetti privi di poteri significativi sarebbe stata generica e in contrasto con il diritto all’elettorato passivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. La sopravvenuta sentenza n. 255 del 2014 ha eliminato il frammento normativo che manteneva il particolare controllo preventivo delle leggi siciliane, rendendo non più operanti le norme statutarie sulle competenze del Commissario dello Stato. Esteso anche alla Sicilia il controllo successivo dell’art. 127 Cost., il giudizio non poteva proseguire, neppure ai fini di una cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Con la fine del controllo preventivo sulle leggi siciliane, i ricorsi del Commissario dello Stato contro le delibere legislative regionali, basati su quel potere ormai inoperante, vanno dichiarati improcedibili in limine.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le nuove cause di ineleggibilità fossero legittime?

    No. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, quindi il merito delle norme sull’ineleggibilità non è stato esaminato.

    Perché il ricorso non è potuto proseguire?

    Perché, dopo la sentenza n. 255 del 2014, il potere del Commissario dello Stato di impugnare preventivamente le delibere legislative siciliane non è più operante.

    Le leggi siciliane sono ancora controllabili dalla Corte?

    Sì, ma con il controllo successivo previsto dall’art. 127 Cost., come per le altre Regioni, e non più con il vecchio sistema preventivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 162/2015 – Patrocinio a spese dello Stato e reati tributari

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per i reati tributari: l’ordinanza non descriveva a sufficienza la situazione reddituale dell’imputato e mancava di rilevanza, essendo già definitivo il rigetto dell’istanza di ammissione.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente ai non abbienti di difendersi in giudizio a carico dello Stato. Una norma esclude da questo beneficio chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e IVA. Un giudice ha dubitato della legittimità di tale esclusione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha impugnato l’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione: l’esclusione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa dei non abbienti e con la presunzione di non colpevolezza, trattando l’imputato come se avesse certamente tratto arricchimento dall’illecito fiscale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Difettava la rilevanza, poiché il rigetto dell’istanza di ammissione, non impugnato nelle forme di legge, era ormai definitivo e non revocabile. Inoltre l’ordinanza non conteneva notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell’interessato e sugli eventuali redditi tratti dal reato, impedendo di apprezzare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La rilevanza della questione di costituzionalità va dimostrata con una descrizione completa della fattispecie: se il provvedimento da cui dipende il giudizio è ormai definitivo e mancano dati essenziali (qui, le condizioni reddituali), la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi commette reati fiscali può ottenere il patrocinio a spese dello Stato?

    La norma esclude indagati, imputati e condannati per reati di evasione su imposte sui redditi e IVA. La Corte, in questa pronuncia, non ha deciso nel merito la legittimità di tale esclusione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per difetto di rilevanza (il rigetto dell’istanza era ormai definitivo) e per la carente descrizione delle condizioni reddituali dell’interessato nell’ordinanza di rimessione.

    La presunzione di non colpevolezza è stata esaminata?

    No nel merito: l’inammissibilità ha impedito alla Corte di valutare il contrasto con l’art. 27, secondo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2015 – Tutela cautelare nel processo tributario e ordinanza inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tutela cautelare nel processo tributario: l’ordinanza del giudice non descriveva a sufficienza il caso, sollevava una questione prematura e chiedeva alla Corte un improprio «avallo interpretativo».

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario la sospensione dell’atto impugnato cessa con la sentenza di primo grado, e la sentenza che accoglie il ricorso contro un atto di diniego non è provvisoriamente esecutiva. Una Commissione tributaria ha ritenuto che questa disciplina penalizzi il contribuente rispetto al fisco e ne ha dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha impugnato gli artt. 47 e 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra fisco e contribuente nella tutela cautelare ed esecutiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per più ragioni: l’ordinanza di rimessione non descriveva compiutamente la fattispecie né motivava la rilevanza; la questione era prematura, riferendosi a fasi processuali successive alla decisione di primo grado non ancora pronunciata; infine il giudice chiedeva alla Corte un avallo su una possibile interpretazione, sottraendosi al proprio dovere di interpretare la legge conformemente alla Costituzione.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve descrivere compiutamente il caso e motivarne la rilevanza, senza anticipare fasi processuali future né trasformare la Corte in un organo che fornisce avalli interpretativi: in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se il processo tributario penalizza il contribuente?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizi dell’ordinanza di rimessione, quindi il merito non è stato esaminato.

    Che cosa significa che la questione era «prematura»?

    Significa che riguardava effetti relativi a fasi successive alla sentenza di primo grado, non ancora pronunciata: in quella fase la questione era priva di rilevanza.

    Perché non si può chiedere alla Corte un «avallo interpretativo»?

    Perché spetta al giudice interpretare la legge alla luce della Costituzione; sollevare la questione solo per ottenere conferma di un’interpretazione è un uso improprio dell’incidente di costituzionalità.

    Norme collegate