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Con l’ordinanza n. 269 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Tivoli sul riparto di giurisdizione in tema di fermo amministrativo e preavviso di fermo dei beni mobili registrati. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella descrizione dei fatti e chiedevano alla Corte un intervento «creativo» rimesso al legislatore.
Di cosa si tratta
Un contribuente aveva impugnato il fermo di un’autovettura disposto da Equitalia Sud spa per il mancato pagamento di più cartelle esattoriali, alcune di natura tributaria e altre di natura diversa. Il Tribunale ordinario di Tivoli, dovendo decidere, si è trovato di fronte al problema del riparto di giurisdizione: per i crediti tributari decide il giudice tributario, per gli altri il giudice ordinario, con la conseguenza che il debitore deve rivolgersi a giudici diversi per opporsi allo stesso provvedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Tivoli ha censurato un complesso di norme (art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006; artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; artt. 86 e 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 362 del codice di procedura civile) «nella parte in cui non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo» e obbligano il debitore a rivolgersi a giudici diversi, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, oltre che agli artt. 6 e 13 CEDU e a varie norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In via subordinata, ha chiesto un intervento sull’art. 362 cod. proc. civ. per introdurre una sorta di rinvio pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Cassazione.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. Le ordinanze di rimessione non indicavano il titolo delle pretese creditorie né i motivi delle domande, impedendo di valutare la rilevanza; inoltre il rimettente non chiedeva l’eliminazione di una norma, ma un intervento «additivo» e «creativo» per concentrare le controversie davanti a un unico giudice, senza indicarne il contenuto: un petitum indeterminato e ambiguo. Anche la questione sull’art. 362 cod. proc. civ. è stata ritenuta ipotetica e inconferente.
Il principio
Quando il giudice rimettente non descrive adeguatamente i fatti di causa e chiede alla Corte un intervento manipolativo «creativo», in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata e con scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza del petitum.
Domande e risposte
Che cos’è il preavviso di fermo amministrativo?
È l’atto con cui l’agente della riscossione comunica al debitore che, in caso di mancato pagamento, dispoorrà il fermo del bene mobile registrato (ad esempio l’auto). La giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto l’autonoma impugnabilità.
Perché il debitore deve rivolgersi a giudici diversi?
Perché la giurisdizione segue la natura del credito: per i crediti tributari decide il giudice tributario, per gli altri il giudice ordinario. Se il fermo riguarda crediti di natura diversa, le opposizioni vanno proposte davanti a giudici differenti.
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché le ordinanze erano carenti nella ricostruzione dei fatti e il giudice chiedeva un intervento «creativo» non costituzionalmente obbligato, riservato alle scelte del legislatore: da qui la manifesta inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — evocato come parametro a tutela del diritto di agire in giudizio del contribuente
- Art. 111 della Costituzione — richiamato in relazione al giusto processo e alla durata delle controversie
- Art. 117 della Costituzione — invocato come via di ingresso dei parametri CEDU ed europei
- Art. 11 della Costituzione — richiamato quale fondamento dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale ed europeo
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