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La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sulle norme della legge elettorale della Regione Lombardia, dichiarando inammissibile una questione e non fondata l’altra, in riferimento ai principi di eguaglianza e di rappresentanza.
Di cosa si tratta
La legge elettorale della Regione Lombardia disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il giudice amministrativo aveva sollevato dubbi su due disposizioni, relative ai meccanismi della rappresentanza e alla parità tra gli elettori.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4 della legge n. 165 del 2004.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 24, della legge regionale e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge.
Il principio
Il legislatore regionale dispone di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare il sistema elettorale, nei limiti dei principi costituzionali e della legge statale di principio: le scelte che restano entro tali limiti non sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Cosa disciplinava la legge regionale?
L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.
Chi ha sollevato le questioni?
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
Qual è stato l’esito?
Una questione è stata dichiarata inammissibile, l’altra non fondata: le norme impugnate sono rimaste in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, evocato a tutela della parità tra gli elettori.
- Art. 51 della Costituzione — Sancisce l’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, parametro del giudizio elettorale.