Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 193/2015 – Soglia di sbarramento nell’elezione del Consiglio regionale della Lombardia

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    La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sulle norme della legge elettorale della Regione Lombardia, dichiarando inammissibile una questione e non fondata l’altra, in riferimento ai principi di eguaglianza e di rappresentanza.

    Di cosa si tratta

    La legge elettorale della Regione Lombardia disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il giudice amministrativo aveva sollevato dubbi su due disposizioni, relative ai meccanismi della rappresentanza e alla parità tra gli elettori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4 della legge n. 165 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 24, della legge regionale e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge.

    Il principio

    Il legislatore regionale dispone di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare il sistema elettorale, nei limiti dei principi costituzionali e della legge statale di principio: le scelte che restano entro tali limiti non sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge regionale?

    L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.

    Chi ha sollevato le questioni?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

    Qual è stato l’esito?

    Una questione è stata dichiarata inammissibile, l’altra non fondata: le norme impugnate sono rimaste in vigore.

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  • Corte cost. n. 192/2015 – Riduzione dei compensi degli ausiliari del magistrato e tariffe inadeguate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva una riduzione di un terzo dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato anche quando si applicano tariffe già inadeguate, dichiarando inammissibili le altre questioni connesse.

    Di cosa si tratta

    Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che operano su incarico dell’autorità giudiziaria hanno diritto a un compenso. Una norma del 2013 imponeva, per ragioni di contenimento della spesa, una riduzione di un terzo degli importi loro spettanti. Diversi giudici hanno dubitato della sua legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e l’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevati dai Tribunali di Lecce e di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non escludeva la riduzione di un terzo degli importi quando si applicano previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R.; ha dichiarato inammissibili le restanti questioni.

    Il principio

    La riduzione dei compensi degli ausiliari del magistrato non può operare quando le tariffe di base sono già inadeguate: in tal caso il taglio si tradurrebbe in un compenso non proporzionato alla prestazione, in contrasto con il principio della giusta retribuzione.

    Domande e risposte

    Chi sono gli ausiliari del magistrato?

    Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    Una riduzione di un terzo dei compensi loro spettanti, introdotta dalla legge di stabilità 2014.

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che la riduzione non può applicarsi quando le tariffe di base sono già inadeguate, dichiarando illegittima la norma in tale parte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2015 – Pensione di guerra alla madre separata e valutazione del reddito complessivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulle pensioni di guerra che negava il trattamento alla madre del caduto vivente separata dal marito per il solo fatto di non ricevere gli alimenti, senza considerare la sua effettiva situazione reddituale complessiva.

    Di cosa si tratta

    Le pensioni indirette di guerra spettano, a determinate condizioni, ai familiari del militare o del civile deceduto. Per la madre separata dal marito, la legge subordinava il diritto al mancato ricevimento degli alimenti dal coniuge, a prescindere dal suo reddito complessivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 60, commi primo e terzo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico in materia di pensioni di guerra), sollevati dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinavano il diritto alla pensione della madre separata alla condizione del mancato ricevimento degli alimenti, anche quando questi, sommati agli altri redditi, non superassero il limite di reddito previsto dalla legge.

    Il principio

    Il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre separata non può dipendere dal solo dato formale del ricevimento degli alimenti: occorre valutare la sua effettiva situazione reddituale complessiva, in coerenza con i principi di eguaglianza e di tutela della famiglia.

    Domande e risposte

    A chi spetta la pensione in discussione?

    Alla madre del militare o del civile deceduto, nell’ambito delle pensioni indirette di guerra.

    Cosa censurava la Corte dei conti?

    Il fatto che il diritto fosse negato per il solo mancato ricevimento degli alimenti, senza guardare al reddito complessivo della madre separata.

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale?

    Ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non teneva conto della situazione reddituale complessiva entro il limite di legge.

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  • Corte cost. n. 190/2015 – Restituzione degli atti sulla custodia cautelare in carcere (art. 275 c.p.p.)

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente in merito alla questione sull’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275 del codice di procedura penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevedeva, per determinati reati, una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La materia è stata oggetto di plurimi interventi normativi e di precedenti pronunce della Corte, sopravvenute rispetto all’ordinanza di rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevato dal Tribunale ordinario di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna, affinché il giudice rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della Corte che incidono sulla questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È il rinvio del fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali sopravvenute.

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., sulle presunzioni in materia di custodia cautelare in carcere.

    Chi era il giudice rimettente?

    Il Tribunale ordinario di Bologna.

  • Corte cost. n. 189/2015 – Decreto del fare: illegittime due norme, salve quelle sull’autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni del cosiddetto «decreto del fare» impugnate dalla Regione Veneto, dichiarando invece inammissibile o non fondata la questione su un’altra norma del medesimo decreto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), recante misure urgenti per il rilancio dell’economia, ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 18, comma 9, 41, comma 4, e 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, promossi dalla Regione Veneto in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, e dell’art. 56-bis, comma 11, del decreto; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 18, comma 9, in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost.

    Il principio

    Le misure statali di rilancio economico devono rispettare il riparto di competenze e l’autonomia delle Regioni: le disposizioni che invadono indebitamente tali ambiti sono illegittime, mentre quelle che restano nei limiti delle competenze statali si sottraggono alla censura.

    Domande e risposte

    Chi ha impugnato il decreto?

    La Regione Veneto, lamentando la lesione delle proprie competenze e dell’autonomia regionale.

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 41, comma 4, e l’art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013.

    Cosa è accaduto all’art. 18, comma 9?

    La relativa questione è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte non fondata.

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  • Corte cost. n. 148/2015 – Sanzioni nel Codice delle comunicazioni elettroniche: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Livorno su una disposizione sanzionatoria del Codice delle comunicazioni elettroniche. Non vi è decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede sanzioni amministrative per chi installa o esercita reti o servizi senza la prescritta autorizzazione. Il dubbio riguardava la ragionevolezza della misura sanzionatoria prevista dalla disposizione impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Livorno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’art. 2, comma 136, del decreto-legge n. 262 del 2006 (conv. legge n. 286 del 2006), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Livorno.

    Il principio

    La questione sulla sanzione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche è manifestamente inammissibile in difetto dei requisiti processuali richiesti: la Corte non entra nel merito della denunciata irragionevolezza.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la sanzione era irragionevole?

    No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi non vi è stata alcuna valutazione di merito.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 98, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina una sanzione amministrativa nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione.

    Su quale parametro si basava la questione?

    Sull’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato contro la disciplina sanzionatoria
  • Corte cost. n. 208/2015 – Estinzione parziale del processo nel ricorso della Provincia di Bolzano

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    Con l’ordinanza n. 208 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente ad alcune questioni del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, riservando a separate pronunce le altre.

    Di cosa si tratta

    Nei ricorsi in via principale può accadere che, su alcune delle disposizioni impugnate, intervenga una rinuncia accettata o vengano meno i presupposti per proseguire: in tal caso la Corte dichiara l’estinzione solo per quelle questioni e prosegue, con separate pronunce, sulle altre.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). In corso di giudizio sono maturate le condizioni per la chiusura del processo limitatamente a tali questioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il ricorso e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sull’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.

    Il principio

    Il processo costituzionale può estinguersi solo in parte: la Corte chiude il giudizio sulle questioni per le quali sono venuti meno i presupposti e riserva a separate pronunce la decisione di quelle ancora da esaminare.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione parziale del processo?

    Che il giudizio si chiude solo su alcune delle questioni impugnate, mentre le altre proseguono con decisioni separate.

    La Corte ha deciso nel merito le altre questioni?

    Non in questa ordinanza: le ha riservate a separate pronunce.

    Chi aveva proposto il ricorso?

    La Provincia autonoma di Bolzano, in un giudizio in via principale contro disposizioni della legge di stabilità 2013.

  • Corte cost. n. 188/2015 – Risorse insufficienti per le funzioni conferite agli enti locali (Regione Piemonte)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva conferito agli enti locali una serie di funzioni amministrative. Le impugnate norme di bilancio non garantivano però risorse sufficienti al loro effettivo esercizio, in particolare con riguardo a uno specifico capitolo di spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione 2013), in combinato disposto con l’Allegato A, e l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, riferito al Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale n. 34 del 1998 e delle altre leggi che ad essa si richiamano.

    Il principio

    Quando la legge trasferisce funzioni agli enti locali, deve assicurare la corrispondente provvista di risorse: una dotazione di bilancio inadeguata al concreto esercizio delle funzioni conferite è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Qual era il problema?

    Le norme di bilancio non destinavano risorse sufficienti all’esercizio delle funzioni che la Regione aveva conferito agli enti locali.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui non consentivano risorse adeguate a quelle funzioni.

    Qual è il principio?

    Al conferimento di funzioni deve corrispondere un’adeguata dotazione di risorse finanziarie.

  • Corte cost. n. 207/2015 – Irripetibilità di somme indebite: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 207 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 1287, della legge finanziaria 2007, in tema di irripetibilità di somme indebitamente percepite.

    Di cosa si tratta

    La norma censurata, in deroga al principio generale della ripetizione dell’indebito (art. 2033 cod. civ.), prevedeva l’irripetibilità di alcune somme erogate a chi, pur privo del requisito della cittadinanza, era stato indotto a richiedere il beneficio in buona fede. Il giudice voleva estenderne l’ambito ai cittadini italiani o, in alternativa, eliminare del tutto l’irripetibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verbania aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, prospettando in via alternativa due soluzioni additive: estendere il beneficio ai cittadini italiani oppure ammettere la ripetibilità per tutti, senza distinzione di cittadinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione dei fatti di causa (incidendo sulla valutazione di rilevanza) e prospettava il petitum in forma ancipite, con due richieste alternative e tra loro concettualmente antitetiche.

    Il principio

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con un petitum ancipite, cioè con richieste alternative e contraddittorie, e con una descrizione carente dei fatti di causa, che impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché il giudice ha proposto due soluzioni alternative e contraddittorie e non ha descritto adeguatamente i fatti di causa, impedendo la valutazione della rilevanza.

    Cos’è un petitum ancipite?

    È una richiesta formulata in modo alternativo e ambiguo, che chiede alla Corte esiti tra loro incompatibili.

    La norma sull’irripetibilità è stata annullata?

    No: la Corte non è entrata nel merito, dichiarando la questione manifestamente inammissibile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Parametro di uguaglianza invocato dal giudice rimettente; la questione non è stata esaminata nel merito
  • Corte cost. n. 187/2015 – Inammissibile la questione sulla confisca urbanistica (art. 44 t.u. edilizia)

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma del testo unico dell’edilizia in materia di confisca dei terreni e delle opere abusivamente lottizzati.

    Di cosa si tratta

    Il giudice penale dubitava della legittimità della disposizione del testo unico dell’edilizia che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche in relazione ai principi della CEDU richiamati dall’art. 117, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), sollevato dal Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Rieti.

    Il principio

    Le carenze nella formulazione o nella motivazione dell’ordinanza di rimessione precludono l’esame nel merito e conducono a una pronuncia di inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 44, comma 2, del testo unico dell’edilizia, in materia di confisca per lottizzazione abusiva.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito.

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  • Corte cost. n. 147/2015 – Compensi degli agenti della riscossione: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate da due commissioni tributarie sull’art. 17 del decreto sulla riscossione, relativo agli oneri a carico del contribuente. Non vi è decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 disciplina i compensi e gli oneri di riscossione che gravano sul contribuente moroso. Le commissioni tributarie dubitavano della ragionevolezza e del buon andamento di tale disciplina, nella versione modificata dalla normativa anti-crisi del 2008-2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Latina avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32 del decreto-legge n. 185 del 2008 (conv. legge n. 2 del 2009), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di Torino e di Latina, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Il principio

    Le questioni sulla disciplina dei compensi della riscossione sono manifestamente inammissibili quando difettano dei requisiti processuali necessari (ad esempio in punto di rilevanza o di adeguata motivazione), e la Corte non può esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato se i compensi di riscossione sono legittimi?

    No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili, quindi non vi è stata alcuna decisione di merito sulla disciplina dell’art. 17.

    Cosa significa che i giudizi sono stati riuniti?

    Le due ordinanze di rimessione, vertenti sulla stessa norma, sono state trattate insieme e decise con un unico provvedimento.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Latina.

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  • Corte cost. n. 186/2015 – Accertamento della pericolosità sociale e superamento degli OPG

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    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sulle norme del 2014 in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, riguardanti i criteri di accertamento della pericolosità sociale, fornendone un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), il legislatore aveva dettato regole sull’accertamento della pericolosità sociale del soggetto, stabilendo che esso si fondasse sulle qualità soggettive della persona e che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non potesse sostenere il giudizio di pericolosità. Il giudice rimettente dubitava della legittimità di tali criteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le norme impugnate, correttamente interpretate, fossero compatibili con i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Le norme sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari devono essere lette in modo conforme a Costituzione: l’accertamento della pericolosità sociale resta ancorato a una valutazione individuale e alla tutela della salute della persona, senza tradursi in automatismi.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli OPG?

    Gli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture il cui superamento è stato disposto dal legislatore con interventi normativi a partire dal 2014.

    Cosa contestava il giudice rimettente?

    I criteri di accertamento della pericolosità sociale fissati dalla norma sul superamento degli OPG.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una pronuncia di non fondatezza: la Corte ha ritenuto le norme conformi a Costituzione se correttamente interpretate.

    Norme collegate