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Con l’ordinanza n. 208 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente ad alcune questioni del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, riservando a separate pronunce le altre.
Di cosa si tratta
Nei ricorsi in via principale può accadere che, su alcune delle disposizioni impugnate, intervenga una rinuncia accettata o vengano meno i presupposti per proseguire: in tal caso la Corte dichiara l’estinzione solo per quelle questioni e prosegue, con separate pronunce, sulle altre.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). In corso di giudizio sono maturate le condizioni per la chiusura del processo limitatamente a tali questioni.
La decisione della Corte
La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il ricorso e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sull’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.
Il principio
Il processo costituzionale può estinguersi solo in parte: la Corte chiude il giudizio sulle questioni per le quali sono venuti meno i presupposti e riserva a separate pronunce la decisione di quelle ancora da esaminare.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione parziale del processo?
Che il giudizio si chiude solo su alcune delle questioni impugnate, mentre le altre proseguono con decisioni separate.
La Corte ha deciso nel merito le altre questioni?
Non in questa ordinanza: le ha riservate a separate pronunce.
Chi aveva proposto il ricorso?
La Provincia autonoma di Bolzano, in un giudizio in via principale contro disposizioni della legge di stabilità 2013.
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