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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate da due commissioni tributarie sull’art. 17 del decreto sulla riscossione, relativo agli oneri a carico del contribuente. Non vi è decisione di merito.
Di cosa si tratta
L’art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 disciplina i compensi e gli oneri di riscossione che gravano sul contribuente moroso. Le commissioni tributarie dubitavano della ragionevolezza e del buon andamento di tale disciplina, nella versione modificata dalla normativa anti-crisi del 2008-2009.
La questione di legittimità costituzionale
Le Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Latina avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32 del decreto-legge n. 185 del 2008 (conv. legge n. 2 del 2009), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di Torino e di Latina, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il principio
Le questioni sulla disciplina dei compensi della riscossione sono manifestamente inammissibili quando difettano dei requisiti processuali necessari (ad esempio in punto di rilevanza o di adeguata motivazione), e la Corte non può esaminarne il merito.
Domande e risposte
La Corte ha valutato se i compensi di riscossione sono legittimi?
No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili, quindi non vi è stata alcuna decisione di merito sulla disciplina dell’art. 17.
Cosa significa che i giudizi sono stati riuniti?
Le due ordinanze di rimessione, vertenti sulla stessa norma, sono state trattate insieme e decise con un unico provvedimento.
Chi aveva sollevato le questioni?
Le Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Latina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — parametro sul buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione
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