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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma del testo unico dell’edilizia in materia di confisca dei terreni e delle opere abusivamente lottizzati.
Di cosa si tratta
Il giudice penale dubitava della legittimità della disposizione del testo unico dell’edilizia che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche in relazione ai principi della CEDU richiamati dall’art. 117, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), sollevato dal Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Rieti.
Il principio
Le carenze nella formulazione o nella motivazione dell’ordinanza di rimessione precludono l’esame nel merito e conducono a una pronuncia di inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Quale norma era impugnata?
L’art. 44, comma 2, del testo unico dell’edilizia, in materia di confisca per lottizzazione abusiva.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Sancisce la legalità in materia penale, tra i parametri evocati sulla confisca urbanistica.
- Art. 42 della Costituzione — Tutela la proprietà, rilevante rispetto alla confisca dei terreni e delle opere.
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