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Con l’ordinanza n. 207 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 1287, della legge finanziaria 2007, in tema di irripetibilità di somme indebitamente percepite.
Di cosa si tratta
La norma censurata, in deroga al principio generale della ripetizione dell’indebito (art. 2033 cod. civ.), prevedeva l’irripetibilità di alcune somme erogate a chi, pur privo del requisito della cittadinanza, era stato indotto a richiedere il beneficio in buona fede. Il giudice voleva estenderne l’ambito ai cittadini italiani o, in alternativa, eliminare del tutto l’irripetibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Verbania aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, prospettando in via alternativa due soluzioni additive: estendere il beneficio ai cittadini italiani oppure ammettere la ripetibilità per tutti, senza distinzione di cittadinanza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione dei fatti di causa (incidendo sulla valutazione di rilevanza) e prospettava il petitum in forma ancipite, con due richieste alternative e tra loro concettualmente antitetiche.
Il principio
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con un petitum ancipite, cioè con richieste alternative e contraddittorie, e con una descrizione carente dei fatti di causa, che impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione.
Domande e risposte
Perché la questione è inammissibile?
Perché il giudice ha proposto due soluzioni alternative e contraddittorie e non ha descritto adeguatamente i fatti di causa, impedendo la valutazione della rilevanza.
Cos’è un petitum ancipite?
È una richiesta formulata in modo alternativo e ambiguo, che chiede alla Corte esiti tra loro incompatibili.
La norma sull’irripetibilità è stata annullata?
No: la Corte non è entrata nel merito, dichiarando la questione manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro di uguaglianza invocato dal giudice rimettente; la questione non è stata esaminata nel merito
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