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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova sulla disciplina transitoria del decreto che ha riformato la filiazione. Le norme impugnate restano in vigore.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha attuato la riforma della filiazione, equiparando la posizione dei figli. Il dubbio riguardava la disciplina transitoria, cioè come la riforma si applichi ai rapporti e alle successioni sorti prima della sua entrata in vigore, in un giudizio di petizione di eredità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, dubitando anche del rispetto dei limiti della delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 154 del 2013, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione.

Il principio

La disciplina transitoria della riforma della filiazione rispetta i parametri costituzionali e i limiti della delega legislativa: la diversa modulazione temporale degli effetti della riforma non viola i principi di tutela dei diritti inviolabili, uguaglianza e corretto esercizio della delega.

Domande e risposte

La disciplina transitoria sulla filiazione è rimasta valida?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi l’art. 104, commi 2 e 3, del decreto continua ad applicarsi.

Cosa lamentava il Tribunale di Genova?

Dubitava che la disciplina transitoria violasse i diritti inviolabili, il principio di uguaglianza e i limiti della delega legislativa (artt. 2, 3 e 76 Cost.).

In che contesto è sorta la questione?

Nell’ambito di un giudizio di petizione di eredità relativo a una successione apertasi prima della riforma della filiazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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