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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva conferito agli enti locali una serie di funzioni amministrative. Le impugnate norme di bilancio non garantivano però risorse sufficienti al loro effettivo esercizio, in particolare con riguardo a uno specifico capitolo di spesa.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione 2013), in combinato disposto con l’Allegato A, e l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, riferito al Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale n. 34 del 1998 e delle altre leggi che ad essa si richiamano.
Il principio
Quando la legge trasferisce funzioni agli enti locali, deve assicurare la corrispondente provvista di risorse: una dotazione di bilancio inadeguata al concreto esercizio delle funzioni conferite è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Qual era il problema?
Le norme di bilancio non destinavano risorse sufficienti all’esercizio delle funzioni che la Regione aveva conferito agli enti locali.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui non consentivano risorse adeguate a quelle funzioni.
Qual è il principio?
Al conferimento di funzioni deve corrispondere un’adeguata dotazione di risorse finanziarie.
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