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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Livorno su una disposizione sanzionatoria del Codice delle comunicazioni elettroniche. Non vi è decisione di merito.
Di cosa si tratta
Il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede sanzioni amministrative per chi installa o esercita reti o servizi senza la prescritta autorizzazione. Il dubbio riguardava la ragionevolezza della misura sanzionatoria prevista dalla disposizione impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Livorno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’art. 2, comma 136, del decreto-legge n. 262 del 2006 (conv. legge n. 286 del 2006), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Livorno.
Il principio
La questione sulla sanzione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche è manifestamente inammissibile in difetto dei requisiti processuali richiesti: la Corte non entra nel merito della denunciata irragionevolezza.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se la sanzione era irragionevole?
No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi non vi è stata alcuna valutazione di merito.
Quale norma era impugnata?
L’art. 98, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina una sanzione amministrativa nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione.
Su quale parametro si basava la questione?
Sull’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato contro la disciplina sanzionatoria
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