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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Livorno su una disposizione sanzionatoria del Codice delle comunicazioni elettroniche. Non vi è decisione di merito.

Di cosa si tratta

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede sanzioni amministrative per chi installa o esercita reti o servizi senza la prescritta autorizzazione. Il dubbio riguardava la ragionevolezza della misura sanzionatoria prevista dalla disposizione impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Livorno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’art. 2, comma 136, del decreto-legge n. 262 del 2006 (conv. legge n. 286 del 2006), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Livorno.

Il principio

La questione sulla sanzione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche è manifestamente inammissibile in difetto dei requisiti processuali richiesti: la Corte non entra nel merito della denunciata irragionevolezza.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se la sanzione era irragionevole?

No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi non vi è stata alcuna valutazione di merito.

Quale norma era impugnata?

L’art. 98, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina una sanzione amministrativa nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione.

Su quale parametro si basava la questione?

Sull’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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