Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente in merito alla questione sull’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275 del codice di procedura penale.

Di cosa si tratta

L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevedeva, per determinati reati, una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La materia è stata oggetto di plurimi interventi normativi e di precedenti pronunce della Corte, sopravvenute rispetto all’ordinanza di rimessione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevato dal Tribunale ordinario di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna, affinché il giudice rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens.

Il principio

Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della Corte che incidono sulla questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Cosa significa «restituzione degli atti»?

È il rinvio del fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali sopravvenute.

Quale norma era in discussione?

L’art. 275, comma 3, c.p.p., sulle presunzioni in materia di custodia cautelare in carcere.

Chi era il giudice rimettente?

Il Tribunale ordinario di Bologna.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.