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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sulle norme della legge elettorale della Regione Lombardia, dichiarando inammissibile una questione e non fondata l’altra, in riferimento ai principi di eguaglianza e di rappresentanza.

Di cosa si tratta

La legge elettorale della Regione Lombardia disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il giudice amministrativo aveva sollevato dubbi su due disposizioni, relative ai meccanismi della rappresentanza e alla parità tra gli elettori.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4 della legge n. 165 del 2004.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 24, della legge regionale e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge.

Il principio

Il legislatore regionale dispone di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare il sistema elettorale, nei limiti dei principi costituzionali e della legge statale di principio: le scelte che restano entro tali limiti non sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Cosa disciplinava la legge regionale?

L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.

Chi ha sollevato le questioni?

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Qual è stato l’esito?

Una questione è stata dichiarata inammissibile, l’altra non fondata: le norme impugnate sono rimaste in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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