Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 160/2015 – Fine del controllo preventivo sulle leggi siciliane e ricorso improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana: dopo la sentenza n. 255 del 2014, il particolare controllo preventivo sulle leggi siciliane è venuto meno, e con esso il potere del Commissario di impugnare le delibere legislative regionali.

    Di cosa si tratta

    Storicamente le leggi della Regione siciliana erano sottoposte a un controllo preventivo: il Commissario dello Stato poteva impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della promulgazione. Una sentenza della Corte del 2014 ha eliminato questo sistema, estendendo anche alla Sicilia il controllo successivo previsto per le altre Regioni dall’art. 127 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 4 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (in materia di prosecuzione di rapporti di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117 della Costituzione, ritenendola una norma retroattiva e priva di copertura finanziaria. La disposizione era poi stata omessa in sede di promulgazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014 era stato annullato l’ultimo «frammento normativo» che manteneva il particolare controllo preventivo delle leggi siciliane; di conseguenza le norme statutarie sulle competenze del Commissario dello Stato non trovano più applicazione. Non essendo più previsto il sindacato sulla delibera prima della promulgazione, il giudizio non poteva proseguire, neppure ai fini di una cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Venuto meno il controllo preventivo sulle leggi della Regione siciliana, è cessato anche il potere del Commissario dello Stato di impugnare in via principale le delibere legislative regionali: i ricorsi pendenti basati su quel potere diventano improcedibili.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché il potere del Commissario dello Stato di impugnare preventivamente le leggi siciliane è venuto meno dopo la sentenza n. 255 del 2014, che ha esteso anche alla Sicilia il controllo successivo dell’art. 127 Cost.

    Esiste ancora il Commissario dello Stato per la Sicilia?

    Le norme statutarie sulle sue competenze nel controllo delle leggi siciliane non trovano più applicazione: il controllo è ora successivo, come per le altre Regioni.

    La Corte ha deciso se la norma regionale fosse incostituzionale?

    No. Il ricorso è stato chiuso in limine per improcedibilità, senza esame del merito della disposizione impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2015 – Clausola di salvaguardia e interesse a proseguire il giudizio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Sardegna sulla clausola di salvaguardia della legge di stabilità 2013: dopo la rinuncia all’impugnazione di quasi tutte le altre norme, la disposizione è rimasta priva di qualunque potenzialità lesiva, facendo venir meno l’interesse a proseguire.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 contiene una clausola di salvaguardia secondo cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome attuano le sue disposizioni nelle forme stabilite dai rispettivi statuti. La Regione Sardegna riteneva questa formula troppo restrittiva rispetto ad altre clausole, perché non garantirebbe espressamente il rispetto dello statuto in caso di attuazione lesiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento a numerosi articoli dello statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione, oltre al principio di uguaglianza e ragionevolezza. La clausola, secondo la ricorrente, avrebbe consentito un’attuazione delle norme della legge anche in contrasto con lo statuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Una clausola di salvaguardia ha senso solo in relazione ad altre norme della legge che pretendano di applicarsi alla ricorrente; ma la Sardegna aveva rinunciato all’impugnazione della gran parte di quelle disposizioni e, per le poche rimaste (commi 380 e 387), la clausola non rilevava. Venuta meno ogni potenzialità lesiva, mancava l’interesse a proseguire il giudizio.

    Il principio

    L’impugnazione di una clausola di salvaguardia richiede un interesse concreto e attuale: se vengono meno le norme rispetto alle quali la clausola dovrebbe operare, la questione perde potenzialità lesiva ed è inammissibile per difetto di interesse a proseguire.

    Domande e risposte

    Che cos’è una clausola di salvaguardia?

    È una disposizione che stabilisce come le Regioni e Province ad autonomia speciale applicano una legge statale, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Regione aveva rinunciato a impugnare quasi tutte le norme della legge cui la clausola si riferiva: senza quelle norme, la clausola non poteva più arrecare alcuna lesione concreta.

    La Corte ha valutato se la clausola fosse formulata male?

    No. Mancando l’interesse a proseguire, la Corte non è entrata nel merito della formulazione della clausola.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2015 – Legge regionale approvata in prorogatio: incostituzionale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014: il Consiglio regionale l’aveva approvata dopo la scadenza del mandato, in regime di prorogatio, pur trattandosi di interventi non urgenti né dovuti, in violazione dei limiti previsti dallo statuto regionale.

    Di cosa si tratta

    Quando un Consiglio regionale è scaduto ma il nuovo non si è ancora insediato, esso resta in carica in regime di «prorogatio» con poteri limitati: può adottare solo atti dovuti o urgenti. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, in questa fase, aveva approvato una legge contenente, tra l’altro, una sanatoria urbanistica, norme sul servizio idrico e misure di sostegno finanziario. Il Governo l’ha impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, e in via subordinata l’art. 1, comma 1, lettera b), in riferimento agli artt. 75 e 117, secondo comma, Cost. (servizio idrico, remunerazione del capitale espunta dal referendum del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all’art. 123 Cost. (inconferenti gli artt. 121 e 122). I contenuti della legge — sanatoria urbanistica, gestione ordinaria del servizio idrico, sostegno alla ricollocazione del personale delle comunità montane — non erano atti dovuti né urgenti e improcrastinabili; anzi, alcuni si prestavano a essere letti come una «captatio benevolentiae» verso gli elettori, vietata in periodo pre-elettorale. La censura subordinata sull’art. 1, comma 1, lettera b), è rimasta assorbita.

    Il principio

    Un Consiglio regionale in prorogatio dispone di poteri attenuati: può approvare solo atti dovuti o realmente urgenti e improcrastinabili, astenendosi da interventi che possano apparire come ricerca di consenso elettorale. L’esercizio della funzione legislativa oltre questi limiti viola lo statuto regionale e l’art. 123 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prorogatio di un Consiglio regionale?

    È la permanenza in carica del Consiglio scaduto fino all’insediamento del nuovo: in questa fase l’organo conserva solo poteri attenuati, limitati agli atti dovuti o urgenti.

    Perché l’intera legge abruzzese è stata annullata?

    Perché approvata in prorogatio pur contenendo interventi non dovuti né urgenti (sanatoria edilizia, servizio idrico ordinario, sostegno al personale), in violazione dell’art. 86 dello statuto e dell’art. 123 Cost.

    Che cosa significa «captatio benevolentiae» in questo caso?

    Indica un intervento legislativo che può apparire come ricerca del favore degli elettori in prossimità del voto: il Consiglio in prorogatio deve astenersene per garantire una competizione libera e trasparente.

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  • Corte cost. n. 157/2015 – Legge Pinto e penalità di mora: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 3, comma 7, della legge Pinto: il giudice ha impugnato la norma sbagliata. Nel processo da cui nasceva la questione rilevava la «penalità di mora» del processo amministrativo, non la disposizione sull’erogazione degli indennizzi «nei limiti delle risorse disponibili».

    Di cosa si tratta

    La «legge Pinto» (n. 89 del 2001) prevede un equo indennizzo per chi subisce un processo di durata irragionevole. Una sua norma stabilisce che gli indennizzi sono erogati «nei limiti delle risorse disponibili». Il Consiglio di Stato, dovendo decidere se applicare all’amministrazione la «penalità di mora» per il ritardato pagamento, ha dubitato che proprio quel limite di spesa fosse compatibile con il diritto a un processo equo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU: la norma, subordinando il pagamento alle risorse disponibili, non garantirebbe il risarcimento integrale del danno da irragionevole durata del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per «aberratio ictus»: la norma censurata era estranea all’oggetto del processo principale. Il giudice doveva decidere sull’applicabilità della penalità di mora prevista dall’art. 114 del codice del processo amministrativo, e quindi avrebbe dovuto eventualmente impugnare quella disposizione, non l’art. 3, comma 7, della legge Pinto, che riguarda un tema diverso (il risarcimento integrale) e non rilevante in quel giudizio.

    Il principio

    La questione di costituzionalità deve avere ad oggetto la norma da cui dipende effettivamente la decisione del giudizio principale: censurare una disposizione estranea, ancorché collegata in modo solo indiretto, comporta l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se gli indennizzi della legge Pinto possono essere limitati dalle risorse disponibili?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile perché riguardava una norma estranea al giudizio principale: il merito non è stato esaminato.

    Che cosa significa «aberratio ictus» in questo contesto?

    Significa che il giudice ha «mancato il bersaglio»: ha impugnato una disposizione diversa da quella effettivamente rilevante per la decisione che doveva prendere.

    Il limite delle risorse disponibili cancella il diritto all’indennizzo?

    No. Secondo la Corte quel limite non esclude l’adempimento dei giudicati, ma comporta solo che il pagamento sia differito al ripristino delle risorse, e quindi avvenga in ritardo.

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  • Corte cost. n. 156/2015 – Regioni speciali e concorso al risanamento della finanza pubblica

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia contro la legge di stabilità 2013: le norme che chiamano le Regioni a statuto speciale a concorrere al risanamento della finanza pubblica non violano gli statuti speciali né il principio dell’accordo in materia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 ha previsto un concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al contenimento e al risanamento della finanza pubblica, con accantonamenti e riduzioni di risorse. Tre enti ad autonomia speciale hanno impugnato tali disposizioni, ritenendole lesive delle proprie prerogative finanziarie statutarie e del metodo consensuale che deve regolare i rapporti finanziari con lo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli statuti speciali (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia) e relative norme di attuazione, agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione (in combinato con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché al principio consensualistico e di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i ricorsi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Le norme impugnate, che impongono alle autonomie speciali un concorso al risanamento finanziario, sono compatibili con gli statuti e con il principio dell’accordo, rientrando nel quadro del coordinamento della finanza pubblica cui anche le Regioni speciali sono tenute a partecipare.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale sono chiamate a concorrere al risanamento della finanza pubblica: misure statali di contenimento che le coinvolgono non violano l’autonomia statutaria né il principio consensuale, quando si inseriscono nel coordinamento della finanza pubblica complessiva.

    Domande e risposte

    Le Regioni speciali possono essere chiamate a tagliare la spesa?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittimo il loro concorso al risanamento della finanza pubblica, ritenendolo compatibile con gli statuti speciali e con il principio dell’accordo.

    Il principio dell’accordo è stato violato?

    No. La Corte ha escluso la violazione del metodo consensuale: le misure rientrano nel coordinamento della finanza pubblica, a cui anche le autonomie speciali devono partecipare.

    Qual è stato l’esito complessivo dei ricorsi?

    Tutte le questioni sui commi 454, 456, 457 e 459 della legge n. 228 del 2012 sono state dichiarate non fondate.

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  • Corte cost. n. 155/2015 – IMU e finanza locale: ricorsi delle Regioni speciali inammissibili

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    La Corte definisce i ricorsi di quattro Regioni a statuto speciale contro le norme sull’IMU e sulla finanza locale: dichiara cessata la materia del contendere su una disposizione e inammissibili tutte le altre questioni, per sopravvenienze normative e carenze dei ricorsi.

    Di cosa si tratta

    L’introduzione anticipata dell’IMU (in sostituzione di ICI e di parte dell’IRPEF) e le successive misure sulla finanza locale hanno inciso sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia), che lamentavano la sottrazione di gettito e la lesione della propria autonomia finanziaria statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), e l’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento a numerosi parametri statutari e costituzionali (tra cui l’art. 117, terzo comma, e l’art. 119 Cost., in combinato con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa all’art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011, promossa dal Friuli-Venezia Giulia, e ha dichiarato inammissibili tutte le altre questioni sollevate dalle quattro Regioni speciali sugli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 e sull’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale le sopravvenienze normative satisfattive possono determinare la cessazione della materia del contendere, mentre le carenze di impostazione e di motivazione dei ricorsi conducono all’inammissibilità delle questioni: l’esame nel merito presuppone censure ammissibili e ancora attuali.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’IMU lede l’autonomia delle Regioni speciali?

    No, non nel merito: le questioni sono state dichiarate in parte con cessazione della materia del contendere e in parte inammissibili, senza un giudizio sulla fondatezza.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che — per modifiche normative sopravvenute che soddisfano la pretesa o per il venir meno dell’interesse — non c’è più una controversia da decidere, e la Corte chiude il giudizio senza pronuncia sul merito.

    Perché sono stati riuniti i ricorsi?

    Perché le quattro Regioni impugnavano le stesse disposizioni con parametri e motivi in parte coincidenti: la riunione consente una trattazione unitaria.

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  • Corte cost. n. 154/2015 – Norme estranee nel decreto milleproroghe e legge di conversione

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che, inserita in un decreto «milleproroghe» convertito in legge, estendeva agli agrotecnici competenze catastali: si trattava di una disposizione del tutto estranea all’oggetto e alle finalità del decreto, in violazione delle regole costituzionali sulla legge di conversione.

    Di cosa si tratta

    In sede di conversione di un decreto-legge «milleproroghe» era stata inserita una norma che, sotto forma di interpretazione autentica, estendeva agli agrotecnici la possibilità di redigere e sottoscrivere atti di aggiornamento catastale, fino ad allora di competenza di altre figure professionali (come i geometri). Il Consiglio Nazionale Geometri ha impugnato gli atti applicativi; il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione: una norma sulle attribuzioni di una categoria professionale, inserita in un decreto destinato a proroghe di termini, sarebbe eterogenea rispetto all’oggetto del provvedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. La legge di conversione deve avere contenuto omogeneo rispetto al decreto-legge: non può ospitare emendamenti del tutto estranei all’oggetto o alle finalità del testo originario. Disciplinare le attribuzioni di una categoria professionale in un decreto «milleproroghe» costituisce un uso improprio del potere di conversione. Le ulteriori censure (artt. 3 e 97 Cost.) sono rimaste assorbite.

    Il principio

    La legge di conversione di un decreto-legge non può introdurre norme eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto: l’inserimento di disposizioni estranee viola l’art. 77, secondo comma, della Costituzione, indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la norma sugli agrotecnici è stata annullata?

    Non per il suo contenuto, ma per il modo in cui è stata approvata: era una disposizione estranea inserita nella legge di conversione di un decreto «milleproroghe», in violazione delle regole costituzionali sulla conversione.

    Che cosa può contenere una legge di conversione?

    Solo norme collegate al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, o alla sua finalità dominante. Non può aprirsi a qualsiasi contenuto, perché segue un procedimento semplificato.

    La Corte ha esaminato anche la disparità di trattamento tra categorie?

    No. Accertata la violazione dell’art. 77 Cost., le censure relative agli artt. 3 e 97 Cost. sono rimaste assorbite e non sono state decise.

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  • Corte cost. n. 153/2015 – Tetto a 240.000 euro alle retribuzioni del personale regionale

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    La Corte dichiara non fondate e in parte inammissibili le censure della Regione Campania contro il tetto di 240.000 euro alle retribuzioni pubbliche: imporre alle Regioni il limite massimo allo stipendio del personale è un principio di coordinamento della finanza pubblica, legittimamente fissato dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica, una norma del 2014 ha esteso anche al personale delle Regioni il tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, fissato in 240.000 euro lordi. La Regione Campania ha impugnato la disposizione, lamentando l’invasione della propria competenza in materia di organizzazione amministrativa e la lesione dell’autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, commi 1-4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla legge n. 89 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (primo, terzo e quarto comma), 118, 119, 120 e 123 della Costituzione. Le censure effettive riguardavano il comma 3, che impone alle Regioni di adeguarsi al nuovo limite retributivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le censure sul riparto di competenze e inammissibili le altre. Il contenimento della spesa per il personale, anche tramite un tetto massimo, è legittima espressione del principio di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), che può tradursi anche in norme puntuali. Inoltre il trattamento economico dei dipendenti pubblici rientra nell’«ordinamento civile», di competenza statale, che prevale sulle attribuzioni regionali. Le censure aggiunte solo con memoria, quelle sul termine di adeguamento e quella sull’art. 97 Cost. sono state ritenute inammissibili (per tardività, genericità, mancata interpretazione conforme o difetto di «ridondanza»).

    Il principio

    Il tetto agli stipendi del personale pubblico è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e, insieme, materia di ordinamento civile: entrambe le competenze sono statali e prevalgono sull’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

    Domande e risposte

    Lo Stato può imporre alle Regioni un tetto agli stipendi del personale?

    Sì. Il limite massimo alle retribuzioni pubbliche è un principio di coordinamento della finanza pubblica e attiene all’ordinamento civile, materie entrambe di competenza statale.

    Il tetto viola l’autonomia finanziaria della Regione?

    No. Trattandosi di coordinamento finanziario uniforme su tutto il territorio, l’autonomia di spesa regionale recede di fronte a tali misure.

    Perché alcune censure non sono state esaminate nel merito?

    Perché inammissibili: alcune introdotte tardivamente con memoria, altre formulate in modo generico, altre ancora prive della dimostrazione che il vizio incidesse sulle competenze regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2015 – Acquisti centralizzati Consip per i fondi UE e competenze regionali

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    La Corte dichiara non fondata la questione: la norma che affida a Consip le gare per l’acquisto di beni e servizi a supporto dei programmi finanziati con fondi UE non invade le competenze regionali, perché rientra nel coordinamento della finanza pubblica e non incide sulle funzioni proprie delle amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    Per rendere più efficiente la gestione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, una norma del 2014 prevede che il Ministero dell’economia si avvalga di Consip spa (centrale di committenza) per svolgere le gare destinate a fornire beni e servizi alle autorità di gestione, certificazione e audit di quei programmi. La Regione Campania ha contestato la norma, temendo un accentramento di funzioni amministrative a danno delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla legge n. 89 del 2014), in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione: secondo la Regione l’accentramento avrebbe leso i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il buon andamento e il principio di leale collaborazione, configurando un improprio potere sostitutivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La norma si limita a razionalizzare e semplificare le procedure di acquisto, riducendo tempi e costi, ma lascia inalterato l’esercizio delle funzioni proprie di ciascuna amministrazione coinvolta, comprese quelle regionali. È quindi riconducibile alla materia del «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.) e non pone problemi di interferenza con gli artt. 97 e 118 Cost., né assume i caratteri del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 Cost.

    Il principio

    Una misura statale di centralizzazione degli acquisti che persegue risparmio ed efficienza, senza sottrarre alle amministrazioni le funzioni loro spettanti, rientra nel coordinamento della finanza pubblica e non viola l’autonomia amministrativa regionale né il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Consip si sostituisce alle Regioni nella gestione dei fondi UE?

    No. Consip svolge solo le procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi; le funzioni proprie di gestione, certificazione e audit restano alle singole amministrazioni, comprese quelle regionali.

    Perché la norma non viola le competenze regionali?

    Perché rientra nel coordinamento della finanza pubblica e mira a risparmio ed efficienza, senza incidere sull’esercizio delle funzioni amministrative degli enti coinvolti.

    Si tratta di un potere sostitutivo dello Stato?

    No. Il potere sostitutivo dell’art. 120 Cost. presuppone l’inerzia degli enti ed è previsto altrove; questa norma non lo attiva, ma offre solo uno strumento di acquisto centralizzato.

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  • Corte cost. n. 151/2015 – ISEE, ICEF e autonomia speciale: il ricorso deve citare lo statuto

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro le norme della Provincia autonoma di Trento che usano l’indicatore ICEF al posto dell’ISEE per l’edilizia agevolata: il ricorso non menzionava le competenze dello statuto speciale, requisito indispensabile per impugnare una legge di un ente ad autonomia speciale.

    Di cosa si tratta

    Per stabilire chi ha diritto a prestazioni sociali agevolate (qui: canoni di edilizia pubblica e contributi per la casa) lo Stato ha introdotto l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. La Provincia autonoma di Trento utilizza invece un proprio indicatore, l’ICEF (indicatore della condizione economica familiare). Il Governo ha impugnato le norme provinciali sostenendo che l’ISEE fissa un livello essenziale delle prestazioni, uguale su tutto il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni). La Provincia ha eccepito l’inammissibilità, tra l’altro, perché il ricorso non faceva alcun riferimento alle competenze attribuite dallo statuto speciale di autonomia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Quando si impugna la legge di un ente ad autonomia speciale invocando l’art. 117 Cost., il ricorrente ha l’onere di spiegare perché debba applicarsi tale parametro invece di quello ricavabile dallo statuto. Il ricorso del Governo, fondato solo sull’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e privo di qualunque riferimento allo statuto trentino, non soddisfaceva questo requisito.

    Il principio

    Per impugnare la legge di una Regione o Provincia ad autonomia speciale invocando il nuovo Titolo V, lo Stato deve motivare perché si applichi l’art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale: l’omissione di ogni riferimento alle competenze statutarie rende il ricorso inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se Trento può usare l’ICEF al posto dell’ISEE?

    No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato il ricorso inammissibile per un difetto di impostazione, quindi la legittimità dell’uso dell’ICEF non è stata decisa.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché impugnava una legge della Provincia autonoma di Trento senza mai menzionare le competenze del suo statuto speciale, né spiegare perché dovesse prevalere l’art. 117 Cost.

    Vale solo per Trento questa regola?

    No: vale per tutte le Regioni e Province ad autonomia speciale. Per questi enti il parametro dello statuto va sempre considerato, e il ricorrente deve motivare l’eventuale ricorso all’art. 117 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato dal Governo: livelli essenziali delle prestazioni; ricorso ritenuto carente perché ignorava lo statuto speciale
  • Corte cost. n. 150/2015 – Festività di domenica nel pubblico impiego e legge retroattiva

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    La Corte dichiara non fondata la questione: l’art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, che esclude per i dipendenti pubblici il compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica, è una norma di interpretazione autentica legittima e non viola il diritto a un processo equo, pur applicandosi ai giudizi in corso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 della legge n. 260 del 1949 riconosce una retribuzione aggiuntiva quando una festività civile nazionale cade di domenica. Una norma del 2005 ha chiarito che, per i dipendenti pubblici, dopo la stipula dei contratti collettivi quel compenso non spetta più, perché il trattamento economico è ormai affidato interamente alla contrattazione collettiva. Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia avevano agito per ottenere quel compenso; la Corte di cassazione ha dubitato della legittimità della norma retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): la norma, avendo efficacia retroattiva e incidendo su un giudizio in corso a favore dello Stato (parte del processo), avrebbe violato i principi del giusto processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La norma ha natura genuinamente interpretativa: assegna alla disposizione del 1949 uno dei significati già ricavabili dal testo, coerente con il principio — ispiratore della riforma del pubblico impiego — di affidare alla sola contrattazione collettiva la definizione del trattamento retributivo, eliminando le voci extra ordinem. La retroattività trova quindi adeguata giustificazione, senza ledere l’affidamento né le attribuzioni del potere giudiziario.

    Il principio

    Il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale: tra questi rientra la coerenza del sistema retributivo del pubblico impiego, fondato sulla contrattazione collettiva e sul divieto di compensi non previsti dai contratti.

    Domande e risposte

    Ai dipendenti pubblici spetta il compenso extra per le feste di domenica?

    No: dopo la stipula dei contratti collettivi, per i dipendenti pubblici quel compenso aggiuntivo non è più dovuto, perché la retribuzione è definita esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

    Una legge può cambiare le regole di un processo già in corso?

    Può farlo solo se vi sono «motivi imperativi di interesse generale». In questo caso la Corte li ha ravvisati nella coerenza del sistema del pubblico impiego, quindi la norma retroattiva è stata ritenuta legittima.

    La norma ha leso l’indipendenza dei giudici?

    No. Avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, limitandosi a precisare la regola astratta da applicare, senza toccare la potestà di giudicare il caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo e il divieto di interferenze legislative
  • Corte cost. n. 149/2015 – Rifiuti in discarica: la Regione non può prorogare i termini statali

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 5 della legge della Regione Liguria n. 21 del 2014: prorogando i termini per il pretrattamento dei rifiuti prima della discarica, la Regione aveva consentito di conferire rifiuti indifferenziati oltre i limiti fissati dallo Stato, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La normativa statale impone che in discarica finiscano solo rifiuti già trattati, con separazione fra frazione secca e frazione umida. Una legge della Regione Liguria aveva introdotto un nuovo articolo (24-bis) che spostava al 31 dicembre 2014 — e, con un crono-programma, fino al 31 dicembre 2015 — l’obbligo di conferire solo rifiuti trattati, di fatto permettendo lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ben oltre il termine, già scaduto, previsto dalla legge dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto del giudizio era l’art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (che aveva introdotto l’art. 24-bis della legge regionale n. 1 del 2014). Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione: la disciplina statale sulle discariche (d.lgs. n. 36 del 2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE) rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva dello Stato, e attua vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Pur essendo stata abrogata dalla stessa Regione, la disposizione era rimasta in vigore per tre mesi con applicazione immediata e automatica, sicché non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere. Nel merito, consentendo per più tempo una modalità di smaltimento deteriore per l’ambiente, la legge regionale comprometteva i livelli di tutela fissati dallo Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; gli ulteriori profili sono stati assorbiti.

    Il principio

    La disciplina dei rifiuti appartiene alla tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono intervenire solo per fissare livelli di tutela più elevati, mai più bassi: prorogare termini già scaduti per il trattamento dei rifiuti significa abbassare la tutela e travalica le competenze regionali.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva spostare i termini sui rifiuti?

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono solo innalzare i livelli di tutela, non ridurli; prorogare un termine già scaduto riduce la protezione ambientale.

    L’abrogazione della norma da parte della Regione ha evitato la condanna?

    No. La norma era rimasta in vigore tre mesi con applicazione immediata e automatica; per questo la Corte non ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha deciso nel merito.

    Che cosa significa che gli altri profili sono «assorbiti»?

    Significa che, una volta accertata la violazione decisiva (competenza statale sull’ambiente), la Corte non esamina gli ulteriori motivi di censura, perché non cambierebbero l’esito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riserva allo Stato della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e rispetto dei vincoli comunitari