Art. 5 c.p.c. – Momento determinante della giurisdizione e della competenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.
