Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

    Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:

    a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e

    b) alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

    2. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

    3. La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

    4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

    5. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.

  • Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

    Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

    3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

    a) richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

    b) ispezioni;

    c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

    4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

    5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 – Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

    Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 – Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 73 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 5, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Nel fare ciò, tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.

    2. Nella decisione di cui all'articolo 73, la Commissione chiede al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di elaborare e comunicare, entro un termine ragionevole specificato nella decisione, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Tali misure comprendono l'impegno a effettuare una revisione indipendente a norma dell'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle altre misure e specificano l'identità dei revisori, nonché la metodologia, la tempistica e il seguito da dare alla revisione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 45.

    3. Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se le misure previste nel piano d'azione sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti. Successivamente, la Commissione monitora l'attuazione del piano d'azione. A tal fine, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione trasmette la relazione di revisione alla Commissione senza indebito ritardo non appena disponibile e tiene aggiornata la Commissione in merito alle misure adottate per l'attuazione del piano d'azione. Se necessario per tale monitoraggio, la Commissione può chiedere al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di fornire informazioni supplementari entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione. La Commissione tiene informati il comitato e i coordinatori dei servizi digitali in merito all'attuazione del piano d'azione e in merito al relativo monitoraggio.

    4. La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82, paragrafo 1, qualora:

    a) il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non fornisca alcun piano d'azione, la relazione di revisione, i necessari aggiornamenti o qualsiasi altra informazione supplementare richiesta, entro il termine applicabile;

    b) la Commissione respinga il piano d'azione proposto in quanto ritiene che le misure ivi previste siano insufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio; oppure

    c) sulla base della relazione di revisione, degli eventuali aggiornamenti o informazioni supplementari fornite o di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, la Commissione ritenga che l'attuazione del piano d'azione non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio.

  • Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 – Penalità di mora

    Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 – Penalità di mora

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:

    a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67;

    b) sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69;

    c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1;

    d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;

    e) conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75.

    2. Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

  • Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 – Non conformità

    Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 – Non conformità

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:

    a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

    b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;

    c) gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.

    2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

    3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.

    4. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.

    5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.

  • Art. 74 Reg. (UE) 2022/2065 – Sanzioni pecuniarie

    Art. 74 Reg. (UE) 2022/2065 – Sanzioni pecuniarie

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Con la decisione di cui all'articolo 73, la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore:

    a) viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

    b) non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70; oppure

    c) non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 71.

    2. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:

    a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'articolo 67;

    b) non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito;

    c) omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;

    d) rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'articolo 69;

    e) non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 72; oppure

    f) non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 79, paragrafo 4.

    3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

    4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

  • Art. 72 Reg. (UE) 2022/2065 – Azioni di monitoraggio

    Art. 72 Reg. (UE) 2022/2065 – Azioni di monitoraggio

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte dei fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi e del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. La Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle sue banche dati e ai suoi algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo. Tali azioni possono comprendere l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    2. Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di esperti e revisori delle autorità nazionali competenti con l'accordo dell'autorità interessata, incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'effettiva attuazione e l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.

  • Art. 70 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure provvisorie

    Art. 70 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure provvisorie

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può ordinare, mediante decisione, misure provvisorie nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sulla base di una constatazione prima facie della sussistenza di una violazione.

    2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.

  • Art. 71 Reg. (UE) 2022/2065 – Impegni

    Art. 71 Reg. (UE) 2022/2065 – Impegni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

    2. La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:

    a) qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;

    b) qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

    c) qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o da un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

    3. Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

  • Art. 66 Reg. (UE) 2022/2065 – Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

    Art. 66 Reg. (UE) 2022/2065 – Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.

    2. Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa. L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.

    3. Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

    4. La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.

  • Art. 65 Reg. (UE) 2022/2065 – Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Art. 65 Reg. (UE) 2022/2065 – Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Ai fini dell'indagine sul rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione può esercitare i poteri di indagine di cui alla presente sezione anche prima di avviare un procedimento a norma dell'articolo 66, paragrafo 2. Essa può esercitare tali poteri di propria iniziativa o a seguito di una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

    2. Qualora un coordinatore dei servizi digitali abbia motivo di sospettare che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia violato le disposizioni del capo III, sezione 5, o abbia violato sistematicamente una delle disposizioni del presente regolamento con gravi ripercussioni per i destinatari del servizio nel suo Stato membro, può presentare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, una richiesta alla Commissione affinché quest'ultima valuti la questione.

    3. La richiesta ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

    a) il punto di contatto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione come previsto all'articolo 11;

    b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta sospetta che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione;

    c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.

  • Art. 145 L. 633/1941

    Art. 145 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

    Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

    Fonte: Normattiva.it.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.