Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La cessione del credito si perfeziona tra cedente e cessionario con il solo accordo, ma per “valere” verso il debitore serve un passaggio in più: la notifica (o l’accettazione). È il momento che stabilisce a chi il debitore deve pagare e che, prima ancora, decide i conflitti tra più cessionari.

A cosa serve la notifica

La cessione è perfetta tra le parti col solo consenso, ma per essere efficace verso il debitore ceduto deve essergli notificata o da lui accettata (art. 1264 c.c.). Finché ciò non avviene, per il debitore il creditore resta il cedente: se paga a lui in buona fede, è liberato. La notifica, quindi, serve a “spostare” l’obbligo di pagamento verso il cessionario.

Notifica o accettazione

La legge mette sullo stesso piano due vie: la notifica al debitore, atto del cessionario (o del cedente), e l’accettazione del debitore (art. 1264 c.c.). Entrambe rendono la cessione efficace verso di lui. L’accettazione può essere espressa o risultare da un comportamento concludente, ma per gli effetti più forti – i conflitti tra cessionari – serve la data certa.

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La forma e la data certa

Non è richiesta una forma solenne, ma è prudente usare strumenti che diano data certa: PEC, raccomandata A/R, atto notificato. La data certa è ciò che permette di stabilire chi, tra più cessionari dello stesso credito, prevale: vince chi ha notificato per primo o ha ottenuto un’accettazione con data certa anteriore (art. 1265 c.c.).

Situazione Effetto Norma
Pagamento al cedente prima della notifica Debitore liberato (se in buona fede) art. 1264 c.c.
Notifica/accettazione Cessione efficace verso il debitore art. 1264 c.c.
Più cessionari Prevale chi notifica/accetta (data certa) prima art. 1265 c.c.
Eccezioni del debitore Opponibili al cessionario art. 1248 c.c. (per la compensazione)

Le eccezioni del debitore

Il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente: il debitore può quindi opporre al cessionario le eccezioni che aveva verso il cedente – il pagamento già eseguito, vizi del contratto, prescrizione. Per la compensazione vale una regola di dettaglio: il debitore che ha accettato puramente la cessione non può opporre in compensazione i crediti anteriori (art. 1248 c.c.); se non ha accettato, può opporre i crediti sorti prima della notifica.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio cede a Sempronio il credito verso Caio, ma non glielo comunica subito. Caio, ignaro, paga in buona fede a Tizio: è liberato (art. 1264 c.c.), e Sempronio potrà solo rivalersi su Tizio. Se invece Sempronio avesse notificato la cessione a Caio con PEC (data certa), Caio avrebbe dovuto pagare a lui; e se Tizio avesse ceduto lo stesso credito anche a un terzo, avrebbe prevalso chi per primo ha notificato (art. 1265 c.c.).

Notifica nel factoring e nelle cessioni in massa

Nelle operazioni d’impresa la cessione spesso riguarda molti crediti in blocco (factoring, cartolarizzazione). Anche qui vale la regola dell’efficacia verso il debitore (art. 1264 c.c.), ma la legge sulla cessione dei crediti d’impresa (legge 52/1991) prevede modalità agevolate di opponibilità ai terzi, ad esempio attraverso il pagamento del corrispettivo con data certa. In pratica, il debitore ceduto riceve comunque una comunicazione che gli indica a chi pagare: da quel momento il pagamento liberatorio è solo quello fatto al cessionario.

Il pagamento liberatorio: a chi e come

Il punto di vista del debitore è speculare a quello del cessionario. Prima della notifica, il debitore si libera pagando al cedente in buona fede (art. 1264 c.c.). Dopo la notifica, deve pagare al cessionario: un pagamento al cedente, a quel punto, non lo libera. Per questo, ricevuta la notifica di una cessione, è prudente verificarne l’autenticità prima di dirottare i pagamenti, conservando la documentazione. In caso di dubbio sull’effettiva titolarità del credito, il debitore può anche ricorrere agli strumenti di liberazione previsti dalla legge, come il deposito.

Conflitti tra più cessionari

Quando il cedente, in modo scorretto, cede lo stesso credito a più persone, la legge stabilisce un criterio chiaro: non prevale chi ha contrattato per primo, ma chi per primo ha notificato la cessione al debitore o ha ottenuto un’accettazione con data certa anteriore (art. 1265 c.c.). È la ragione per cui la data certa della notifica è un elemento da curare con attenzione: può fare la differenza tra incassare e restare a mani vuote, lasciando al cessionario soccombente la sola rivalsa verso il cedente.

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Domande frequenti

Perché va notificata la cessione al debitore?

Perché la cessione sia efficace verso il debitore ceduto e perché questi sappia a chi pagare: prima della notifica o accettazione il pagamento al cedente lo libera (art. 1264 c.c.).

La notifica richiede una forma particolare?

Non una forma solenne, ma conviene un atto con data certa (PEC, raccomandata A/R, atto notificato): è ciò che rende opponibile la cessione e risolve i conflitti tra cessionari (art. 1265 c.c.).

Cosa succede se il debitore paga al cedente prima della notifica?

È liberato, se ha pagato in buona fede (art. 1264 c.c.): il cessionario potrà rivalersi solo sul cedente.

L'accettazione equivale alla notifica?

Sì: la cessione è efficace verso il debitore anche se da lui accettata (art. 1264 c.c.); l'accettazione con data certa rileva pure nei conflitti tra cessionari (art. 1265 c.c.).

Il debitore può opporre al cessionario le sue eccezioni?

Sì: può opporre le eccezioni relative al credito ceduto (ad esempio il pagamento, la compensazione maturata prima della notifica), perché il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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