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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Un credito è un bene che si può vendere o trasferire: è la cessione del credito, alla base di operazioni come il factoring, la cartolarizzazione e tante garanzie. Funziona anche senza il consenso del debitore, ma con regole precise per essere efficace verso di lui. Ecco come.

Cos’è la cessione del credito

Il creditore (cedente) può trasferire il suo credito a un altro soggetto (cessionario), anche senza il consenso del debitore (ceduto), purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260 c.c.). Il cessionario subentra nel credito con i suoi accessori (garanzie, privilegi, interessi).

Quali crediti si possono cedere

In linea generale tutti i crediti, anche futuri. Le parti possono pattuire l’incedibilità, ma tale patto non è opponibile al cessionario che lo ignorava senza colpa (art. 1260, comma 2). Sono escluse le cessioni vietate dalla legge.

L’efficacia verso il debitore ceduto (art. 1264)

La cessione è perfetta tra cedente e cessionario col solo accordo, ma per essere efficace verso il debitore ceduto deve essergli notificata o da lui accettata (art. 1264). Prima della notifica/accettazione, il debitore che paga in buona fede al cedente è liberato. La notifica risolve anche i conflitti tra più cessionari (prevale chi notifica per primo, art. 1265).

Pro soluto e pro solvendo

Tipo Cosa garantisce il cedente
Pro soluto Garantisce l’esistenza del credito (nomen verum), non la solvenza del debitore
Pro solvendo Garantisce anche la solvenza del debitore (nomen bonum): se il debitore non paga, risponde il cedente

È la distinzione chiave per il rischio: nella cessione pro soluto il cedente garantisce solo che il credito esiste (art. 1266); nella pro solvendo garantisce anche che il debitore paghi (art. 1267). Lo approfondiamo a parte.

Le garanzie del cedente (artt. 1266-1267)

Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente garantisce l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266). La garanzia della solvenza del debitore, invece, opera solo se espressamente assunta (pro solvendo), e nei limiti dell’art. 1267 (entro quanto ricevuto, con interessi e spese).

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa cede a una finanziaria i propri crediti verso un cliente. Finché la cessione non è notificata, se il cliente paga all’impresa cedente in buona fede è liberato (art. 1264). Notificata la cessione, il cliente deve pagare alla finanziaria. Se la cessione era pro solvendo e il cliente diventa insolvente, l’impresa cedente risponde verso la finanziaria nei limiti dell’art. 1267.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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