Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Recuperare un credito d’impresa è un percorso a tappe: prima si sollecita e si costituisce in mora il debitore, poi si ottiene un titolo (di norma il decreto ingiuntivo) e infine, se serve, si passa all’esecuzione forzata. Conoscere la sequenza giusta evita di perdere tempo, interessi e – con la prescrizione – il credito stesso.

Le tre fasi del recupero

Il recupero di un credito segue tre fasi logiche, dalla più morbida alla più incisiva:

  1. Fase stragiudiziale: solleciti e lettera di messa in mora (art. 1219 c.c.). Costituire in mora il debitore fa decorrere gli interessi moratori e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).
  2. Fase monitoria: si chiede al giudice un decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.), ordine di pagamento emesso senza contraddittorio quando il credito è provato per iscritto.
  3. Fase esecutiva: ottenuto un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), si notificano titolo e precetto (art. 480 c.p.c.) e si procede al pignoramento (artt. 491 ss. c.p.c.).

Prima di tutto: verifica il credito

Un credito si recupera bene se è certo, liquido ed esigibile: certo nell’esistenza, liquido nell’importo, esigibile perché scaduto e non sottoposto a condizione o termine. Sono questi i requisiti che rendono il credito azionabile in via esecutiva (art. 474 c.p.c.) e idoneo al decreto ingiuntivo. Va inoltre controllata la prescrizione: dieci anni nella regola generale (art. 2946 c.c.), cinque anni per molti crediti che si pagano periodicamente, come canoni e somministrazioni (art. 2948 c.c.).

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La fase stragiudiziale

La messa in mora è un atto scritto con cui si intima il pagamento. Produce tre effetti utili: fa decorrere gli interessi moratori, sposta sul debitore il rischio per il perimento del bene dovuto e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), facendo ripartire da capo il termine. Nei rapporti tra imprese, dal giorno successivo alla scadenza scattano automaticamente gli interessi di mora commerciali (d.lgs. 231/2002), pari al tasso BCE maggiorato di otto punti, oltre ai 40 euro forfettari di costi di recupero (artt. 5 e 6 del decreto).

La fase giudiziale: il decreto ingiuntivo

Se il sollecito non basta, lo strumento principe è il decreto ingiuntivo. Il giudice lo emette su ricorso, senza sentire il debitore, quando il credito è provato per iscritto (artt. 633 e 634 c.p.c.): fatture accompagnate dagli estratti delle scritture contabili, contratti, riconoscimenti di debito. Può essere chiesta la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), che consente di agire subito. Il debitore ha 40 giorni per opporsi (art. 645 c.p.c.); decorsi senza opposizione, il decreto diventa definitivo (art. 647 c.p.c.).

La fase esecutiva

Con un titolo esecutivo in mano si notificano titolo e precetto (artt. 479-480 c.p.c.): il precetto intima il pagamento entro dieci giorni, avvisando che in difetto si procederà a esecuzione forzata. Trascorso il termine si sceglie la forma di pignoramento:

Tipo di pignoramento Su cosa cade Norme
Mobiliare presso il debitore Beni mobili in casa o in azienda artt. 513 ss. c.p.c.
Presso terzi Conti correnti, stipendi, crediti verso clienti del debitore artt. 543 ss. c.p.c.
Immobiliare Case, terreni, capannoni artt. 555 ss. c.p.c.

Le alternative: cessione e factoring

Non sempre conviene attendere i tempi della giustizia. Il creditore può cedere il credito a un terzo (art. 1260 c.c.) o ricorrere al factoring, ottenendo liquidità immediata. Nella cessione pro soluto il cedente garantisce solo l’esistenza del credito (art. 1266 c.c.); nella pro solvendo garantisce anche la solvenza del debitore (art. 1267 c.c.), restando esposto se questi non paga.

Spunti pratici

Esempio pratico

La Alfa S.r.l. di Tizio vanta 12.000 euro per forniture verso la Beta S.r.l. di Caio, scaduti da tre mesi. Tizio invia una messa in mora via PEC (art. 1219 c.c.), che fa decorrere gli interessi 231 e interrompe la prescrizione. Caio non paga: Tizio deposita ricorso per decreto ingiuntivo con fatture ed estratto delle scritture contabili e chiede la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). Caio non si oppone entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.): il decreto diventa definitivo e Tizio, dopo titolo e precetto, pignora il conto corrente di Beta presso la banca (art. 543 c.p.c.).

Le garanzie del credito

Recuperare è più facile se il credito è assistito da garanzie. Le garanzie possono essere personali, come la fideiussione (art. 1936 c.c.), in cui un terzo risponde con il proprio patrimonio, oppure reali, come il pegno sui beni mobili (art. 2784 c.c.) e l’ipoteca sugli immobili (art. 2808 c.c.). Pegno e ipoteca attribuiscono il diritto di far vendere il bene e di essere pagati per primi sul ricavato. Vi sono poi i privilegi, prelazioni che la legge accorda a certi crediti in ragione della loro causa (art. 2745 c.c.), come quelli a tutela dei lavoratori (art. 2751-bis c.c.). Conoscere le garanzie esistenti, e acquisirne di nuove al momento della concessione del credito, è la prima difesa contro l’insolvenza.

La prescrizione: il nemico del tempo

Il tempo gioca contro il creditore. Decorso il termine di prescrizione, il debito diventa inesigibile in via coattiva. La regola generale è di dieci anni (art. 2946 c.c.), ma molti crediti hanno termini più brevi: cinque anni per ciò che si paga periodicamente, come canoni di locazione, interessi e somministrazioni (art. 2948 c.c.), termini ancora minori per alcune prestazioni professionali e commerciali. Ogni atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) e fa ripartire da capo il termine (art. 2945 c.c.). Per questo, anche quando non si è ancora pronti ad agire in giudizio, è essenziale inviare periodicamente solleciti formali a data certa.

Tipo di credito Termine Norma
Regola generale 10 anni art. 2946 c.c.
Canoni, interessi, somministrazioni periodiche 5 anni art. 2948 c.c.
Effetto della messa in mora Interruzione, nuovo decorso artt. 2943-2945 c.c.

Quando il debitore è in crisi

Se il debitore è un’impresa in stato di crisi o insolvenza, il recupero individuale può non bastare e può subentrare la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). In quel contesto i creditori concorrono secondo le regole concorsuali e il rispetto dell’ordine dei privilegi (artt. 2741 e 2745 c.c.) diventa decisivo: il creditore privilegiato è soddisfatto prima dei chirografari. È bene, perciò, monitorare lo stato di salute del debitore e attivarsi tempestivamente, perché chi agisce per primo e con un titolo solido ha maggiori probabilità di recuperare.

Affidare il recupero a professionisti

Per importi rilevanti o debitori complessi può convenire affidarsi a un legale o a una società di recupero crediti. L’avvocato gestisce l’intera filiera – diffida, decreto ingiuntivo, esecuzione – e può iscrivere ipoteca giudiziale dopo una sentenza di condanna (art. 2818 c.c.). Le società di recupero operano soprattutto nella fase stragiudiziale, con solleciti e trattative. In ogni caso, le spese legali dell’azione vittoriosa sono di norma poste a carico del debitore soccombente: un costo che, a recupero avvenuto, ricade su chi non ha pagato.

Prevenire è meglio che recuperare

Il modo migliore di gestire i crediti è ridurre il rischio a monte: valutare l’affidabilità del cliente prima di concedere dilazioni, definire per iscritto termini e condizioni di pagamento, acquisire garanzie (fideiussione, art. 1936 c.c.; pegno, art. 2784 c.c.; ipoteca, art. 2808 c.c.) per le esposizioni più alte, fatturare con regolarità e conservare la prova documentale di ordini e consegne. Una buona prevenzione rende più rapido ed efficace l’eventuale recupero, perché fornisce sin dall’inizio la prova scritta necessaria al decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.).

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Domande frequenti

Da dove conviene iniziare per recuperare un credito?

Quasi sempre da una lettera di messa in mora (art. 1219 c.c.): costituisce in mora il debitore, fa decorrere gli interessi e spesso induce al pagamento senza causa. Se resta senza esito si passa al decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.).

Quanto tempo ho per agire prima della prescrizione?

Dipende dal credito: dieci anni per la regola ordinaria (art. 2946 c.c.), cinque per molti crediti periodici (art. 2948 c.c.). La messa in mora interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine (art. 2943 c.c.).

Cos'è il decreto ingiuntivo?

È un ordine di pagamento che il giudice emette su ricorso del creditore, senza sentire il debitore, se il credito è provato per iscritto (artt. 633 e 634 c.p.c.). Il debitore può fare opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.).

Quando posso pignorare i beni del debitore?

Serve un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), come il decreto ingiuntivo definitivo o provvisoriamente esecutivo, preceduto da notifica del titolo e del precetto (art. 480 c.p.c.). Solo dopo si procede al pignoramento.

Conviene cedere il credito invece di recuperarlo?

Può convenire se serve liquidità subito: con la cessione (art. 1260 c.c.) o il factoring si trasferisce il credito a un terzo. Pro soluto si scarica anche il rischio d'insolvenza, pro solvendo no.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.