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La lettera di messa in mora è il primo passo — spesso decisivo — per recuperare un credito. Ma non è solo un sollecito: ha effetti giuridici precisi su interessi, rischio e prescrizione. Saperla usare bene è essenziale per ogni impresa. Ecco a cosa serve e come scriverla.
Cos’è la costituzione in mora
La messa in mora (o costituzione in mora) è l’atto con cui il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere (art. 1219 c.c.). Trasforma un semplice ritardo in mora del debitore, con conseguenze giuridiche rilevanti.
Gli effetti
| Effetto | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Decorrenza interessi moratori | Da quel momento maturano gli interessi di mora | artt. 1219, 1224 |
| Passaggio del rischio | Il debitore in mora risponde anche dell’impossibilità sopravvenuta | art. 1221 |
| Interruzione della prescrizione | La prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere | art. 2943 |
La forma e il contenuto
La costituzione in mora richiede la forma scritta (art. 1219). In pratica si usa la raccomandata A/R o la PEC (che dà data certa). La lettera dovrebbe contenere: i dati delle parti, l’indicazione del credito (titolo, importo, scadenza), l’intimazione ad adempiere entro un termine, l’avviso che in mancanza si agirà in giudizio, e la richiesta di interessi e spese.
L’interruzione della prescrizione
È uno degli effetti più importanti: la messa in mora interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), che ricomincia a decorrere da capo. Per i crediti vicini alla scadenza del termine prescrizionale, una lettera tempestiva può salvare il credito. Va eventualmente ripetuta se l’inerzia continua.
Quando la mora è automatica (art. 1219, c. 2)
Non sempre serve la lettera: la mora è automatica (mora ex re) quando (art. 1219, comma 2): il debito deriva da fatto illecito; il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; il termine è scaduto e la prestazione va eseguita al domicilio del creditore (debiti “portabili”, come molte obbligazioni di denaro). Inoltre, tra imprese, gli interessi del d.lgs. 231/2002 decorrono comunque automaticamente.
Spunti pratici
- Usa la PEC o la raccomandata A/R: serve la data certa.
- Indica importo, scadenza e interessi: rende la richiesta inequivoca.
- Ricorda la prescrizione: la lettera la interrompe (art. 2943), ripetila se serve.
- Tra imprese: gli interessi 231 corrono comunque, ma la lettera resta utile per la prescrizione.
Esempio pratico
Un’impresa creditrice, con un credito vicino alla prescrizione, invia una PEC di messa in mora indicando fattura, importo e scadenza, intimando il pagamento entro 15 giorni. La lettera fa decorrere gli interessi, sposta il rischio sul debitore (art. 1221) e soprattutto interrompe la prescrizione (art. 2943), che ricomincia da capo, dando tempo per il decreto ingiuntivo.
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Domande frequenti