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Il decreto ingiuntivo è lo strumento più usato dalle imprese per recuperare crediti documentati: una procedura rapida e “a sorpresa”, in cui il giudice ordina di pagare ancor prima di sentire il debitore. Vediamo quando si può chiedere, come funziona e cosa succede dopo.
Cos’è il decreto ingiuntivo
È un provvedimento del giudice che, su ricorso del creditore e senza preventivo contraddittorio, ordina al debitore di pagare una somma (o consegnare una cosa) entro un termine (artt. 633 ss. c.p.c.). È un procedimento sommario e veloce, pensato per i crediti documentati.
I presupposti
| Requisito | Significato |
|---|---|
| Credito certo, liquido ed esigibile | Determinato nell’esistenza e nell’importo, e già scaduto |
| Prova scritta | Documenti che provano il credito (art. 634 c.p.c.) |
Costituiscono prova scritta idonea, tra l’altro: le fatture commerciali, gli estratti autentici delle scritture contabili dell’impresa (art. 634), la corrispondenza, le ricognizioni di debito. Per alcuni titoli (cambiali, assegni, atti pubblici) esiste una via ancora più rapida.
La procedura
Il creditore deposita un ricorso con i documenti; il giudice, se ricorrono i presupposti, emette il decreto, che va notificato al debitore. Da quel momento il debitore ha, di regola, 40 giorni per pagare oppure per fare opposizione (art. 641 c.p.c.).
La provvisoria esecuzione (art. 642)
In certi casi il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo già all’emissione (art. 642 c.p.c.): ad esempio se il credito è fondato su cambiale, assegno o atto pubblico, o se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. La provvisoria esecuzione consente di avviare subito l’esecuzione, anche prima della scadenza dei 40 giorni.
Cosa succede dopo: pagamento, esecutività o opposizione
- Il debitore paga: la vicenda si chiude;
- Non paga né si oppone nei 40 giorni: il decreto diventa definitivamente esecutivo (art. 647) e si può procedere con precetto e pignoramento;
- Fa opposizione (art. 645): si apre un giudizio ordinario in cui si discute il merito del credito. Lo approfondiamo a parte.
Spunti pratici
- Prepara la prova scritta: fatture ed estratti contabili autentici (art. 634).
- Chiedi la provvisoria esecuzione quando ne ricorrono i presupposti (art. 642): guadagni tempo.
- Cura la notifica: da lì decorrono i 40 giorni.
- Preventiva la possibile opposizione: tieni pronta la documentazione di merito.
Esempio pratico
Un’impresa creditrice deposita ricorso per decreto ingiuntivo allegando fatture ed estratto autentico delle scritture contabili. Il giudice emette il decreto e, per il pericolo nel ritardo, lo dichiara provvisoriamente esecutivo (art. 642). Notificato il decreto, il debitore non si oppone nei 40 giorni: il titolo diventa definitivo (art. 647) e l’impresa avvia precetto e pignoramento.
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