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Ottenuto un titolo (decreto ingiuntivo esecutivo, sentenza), il recupero del credito entra nella fase decisiva: l’esecuzione forzata, con cui si aggredisce concretamente il patrimonio del debitore. Precetto e pignoramento sono i suoi due atti chiave. Ecco come funzionano e quale pignoramento scegliere.
Il presupposto: il titolo esecutivo
Per procedere serve un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.): sentenza, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, cambiali e assegni, atti pubblici per le obbligazioni di somme. Senza titolo non si può eseguire.
L’atto di precetto (art. 480)
Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Va notificato insieme (o dopo) al titolo. È l’ultimo avviso prima del pignoramento e perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni.
I tipi di pignoramento
| Tipo | Oggetto | Norma |
|---|---|---|
| Mobiliare | Beni mobili presso il debitore | artt. 513 ss. c.p.c. |
| Immobiliare | Immobili del debitore | artt. 555 ss. c.p.c. |
| Presso terzi | Crediti del debitore verso terzi (conti, stipendi, crediti commerciali) | artt. 543 ss. c.p.c. |
Il pignoramento presso terzi (art. 543)
È spesso il più efficace nel recupero crediti commerciali: consente di aggredire le somme che il debitore vanta verso terzi — il saldo del conto corrente (terzo = banca), lo stipendio (nei limiti di legge), i crediti del debitore verso i suoi clienti (art. 543 c.p.c.). Il terzo rende una dichiarazione su quanto deve al debitore; il giudice poi assegna le somme al creditore procedente.
La conversione e la riduzione
Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), sostituendo ai beni una somma di denaro pari al credito, agli interessi e alle spese; può anche chiedere la riduzione se i beni pignorati eccedono il dovuto. Sono strumenti che limitano l’invasività dell’esecuzione.
Spunti pratici
- Notifica titolo + precetto: 10 giorni di termine, poi si pignora (art. 480).
- Pignoramento presso terzi: spesso il più efficace (conti, crediti commerciali).
- Tempistica: il precetto “scade” se non esegui entro 90 giorni.
- Individua il patrimonio aggredibile prima di procedere (banche, immobili, crediti).
Esempio pratico
Con un decreto ingiuntivo esecutivo, l’impresa creditrice notifica titolo e precetto (10 giorni, art. 480). Il debitore non paga: l’impresa procede al pignoramento presso terzi del conto corrente (art. 543). La banca dichiara il saldo disponibile; il giudice lo assegna all’impresa, soddisfacendo il credito.
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