Testo dell'articoloVigente
Ricevere un decreto ingiuntivo non significa aver perso: il debitore ha 40 giorni per opporsi (art. 645 c.p.c.) e aprire un vero giudizio in cui contestare il credito. Ma il termine è perentorio e va rispettato, perché dopo il decreto diventa definitivo e non più discutibile.
Cos’è l’opposizione
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il rimedio con cui il debitore contesta l’ordine di pagamento ottenuto dal creditore in via monitoria. Poiché il decreto è emesso senza contraddittorio, l’opposizione serve proprio a instaurarlo: si apre un ordinario giudizio di cognizione (art. 645 c.p.c.) in cui il giudice valuta nel merito se il credito esiste davvero.
Il termine di 40 giorni
L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.). È un termine perentorio: scaduto senza opposizione, il creditore chiede la dichiarazione di esecutorietà (art. 647 c.p.c.) e il decreto diventa definitivo. In casi particolari il termine può essere diverso da quello ordinario, perché l’art. 641 c.p.c. consente al giudice di ridurlo o aumentarlo entro certi limiti: va sempre verificato sul decreto ricevuto.
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Come si propone
L’opposizione si propone con atto di citazione notificato al creditore (opposto), davanti allo stesso ufficio che ha emesso il decreto. Da quel momento il rapporto si capovolge sul piano processuale: chi promuove il giudizio è il debitore, ma la prova del credito resta a carico del creditore, secondo la regola generale dell’onere della prova (art. 2697 c.c.). Il decreto opposto è solo l’atto introduttivo; il merito si decide come in qualunque causa.
Sospendere l’esecuzione provvisoria
Se il decreto è stato emesso con provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), il creditore può agire anche durante l’opposizione. Per fermarlo, l’opponente deve chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria, che può essere concessa quando ricorrono gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Specularmente, se il decreto non era provvisoriamente esecutivo, il creditore può chiederne la provvisoria esecuzione in corso di causa quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.).
| Adempimento | Termine / condizione | Norma |
|---|---|---|
| Proporre opposizione | 40 giorni dalla notifica | art. 645 c.p.c. |
| Chiedere la sospensione | Gravi motivi | art. 649 c.p.c. |
| Provvisoria esecuzione in corso di causa | Opposizione non di pronta soluzione | art. 648 c.p.c. |
| Esecutorietà per mancata opposizione | Decorsi i 40 giorni | art. 647 c.p.c. |
Quali difese si possono far valere
Nel giudizio di opposizione il debitore può contestare l’esistenza o l’ammontare del credito, eccepire l’avvenuto pagamento, la prescrizione (artt. 2946 e 2948 c.c.), la compensazione (art. 1241 c.c.), vizi del contratto o, nelle garanzie bancarie, la nullità di clausole. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’opposizione introduca un ordinario giudizio sul rapporto, non un mero controllo del decreto.
Spunti pratici
- Segna subito la scadenza dei 40 giorni dalla notifica: è perentoria.
- Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, chiedi la sospensione (art. 649 c.p.c.) per evitare il pignoramento durante la causa.
- Raccogli le prove dei pagamenti e degli accordi: sarà il creditore a dover provare il credito, ma le tue eccezioni vanno documentate.
- Errore frequente: confondere la PEC informativa con la notifica formale e lasciar scorrere i termini.
- Errore frequente: opporsi senza un motivo concreto, esponendosi alle spese e all’eventuale provvisoria esecuzione (art. 648 c.p.c.).
Esempio pratico
Sempronio riceve un decreto ingiuntivo da 8.000 euro per una fornitura che sostiene di aver già pagato in parte. Entro 40 giorni notifica atto di citazione in opposizione (art. 645 c.p.c.) allegando le ricevute dei bonifici. Poiché il decreto è provvisoriamente esecutivo, chiede anche la sospensione per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). In giudizio sarà il creditore a dover provare l’intero importo (art. 2697 c.c.); le ricevute di Sempronio riducono la pretesa alla parte effettivamente dovuta.
Cosa si può eccepire in concreto
L’opposizione è l’occasione per far valere ogni difesa di merito. Tra le eccezioni più frequenti: l’avvenuto pagamento totale o parziale, da provare con quietanze e bonifici; la prescrizione del credito (artt. 2946 e 2948 c.c.); la compensazione con un controcredito (art. 1241 c.c.); l’inesistenza o l’inesatto ammontare della pretesa; i vizi del contratto da cui nasce il credito o, nelle garanzie bancarie, la nullità di clausole. Nelle forniture si può contestare la non conformità della merce o l’inadempimento del creditore, eccependo l’inadempimento dell’altra parte (art. 1460 c.c.).
Le spese e il rischio dell’opposizione
Opporsi ha un costo e comporta un rischio. Se l’opposizione è respinta, il debitore è condannato alle spese e il decreto, se non lo era già, può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 648 c.p.c.). Un’opposizione meramente dilatoria, priva di fondamento, espone a esiti peggiori. Conviene quindi valutare con realismo le proprie ragioni: l’opposizione è uno strumento prezioso quando vi sono difese concrete, non un modo per guadagnare tempo.
Opposizione tardiva
In casi eccezionali è ammessa l’opposizione tardiva: il debitore che dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore può essere rimesso in termini (art. 650 c.p.c.). È un rimedio stretto, da invocare appena cessa l’impedimento e comunque entro i limiti di legge. Non serve, invece, a recuperare un termine semplicemente lasciato scadere per disattenzione: per questo è essenziale curare e verificare le notifiche.
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Domande frequenti
Entro quando si fa opposizione al decreto ingiuntivo?
Entro 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.). Il termine può essere ridotto o aumentato nei casi previsti dall'art. 641 c.p.c. È perentorio: scaduto, il decreto diventa definitivo.
Come si propone l'opposizione?
Con atto di citazione notificato al creditore, davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.). Si apre così un ordinario giudizio di merito.
L'opposizione sospende l'esecuzione?
Non automaticamente. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, l'opponente deve chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria quando ricorrono gravi motivi (art. 649 c.p.c.).
Cosa succede se non mi oppongo in tempo?
Il creditore chiede che il decreto sia dichiarato esecutivo (art. 647 c.p.c.): diventa titolo esecutivo definitivo e il debito non è più contestabile nel merito.
Chi prova cosa nel giudizio di opposizione?
Pur essendo il debitore a promuovere il giudizio, resta il creditore-opposto a dover provare il proprio credito secondo le regole ordinarie (art. 2697 c.c.): l'opposizione apre un normale giudizio di cognizione.