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Hai ricevuto un decreto ingiuntivo che ritieni ingiusto: non sei senza difese. L’opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un vero processo in cui si discute il merito del credito. Ma i tempi sono stretti e le mosse vanno calibrate. Ecco come funziona, dal lato di chi si difende.
Cos’è l’opposizione
L’opposizione è il rimedio con cui il debitore ingiunto contesta il decreto e provoca l’apertura di un giudizio ordinario di cognizione (art. 645 c.p.c.). Non è un “appello”: è il processo in cui, per la prima volta in contraddittorio, si discute se il credito esiste davvero.
Il termine: 40 giorni
L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto (termine ridotto o ampliato in casi particolari), con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Scaduto il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivamente esecutivo (art. 647) e non è più contestabile nel merito.
L’inversione (sostanziale) delle parti
| Ruolo processuale | Chi è | Ruolo sostanziale |
|---|---|---|
| Opponente (formale attore) | Il debitore ingiunto | Convenuto sostanziale |
| Opposto (formale convenuto) | Il creditore ricorrente | Attore sostanziale: deve provare il credito |
È un punto tecnico ma importante: pur essendo l’opponente a “iniziare” il giudizio, l’onere di provare il credito resta sul creditore (opposto), che è l’attore in senso sostanziale.
La provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione
Durante il giudizio di opposizione:
- se il decreto era provvisoriamente esecutivo, il giudice può sospendere l’esecuzione quando ricorrono gravi motivi (art. 649 c.p.c.);
- se non lo era, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione in corso di causa, in particolare se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.).
L’esito
Il giudizio si chiude con sentenza: se l’opposizione è respinta, il decreto è confermato (e diventa titolo definitivo); se è accolta, il decreto è revocato. La sentenza è appellabile secondo le regole ordinarie.
Spunti pratici
- Rispetta i 40 giorni: oltre, il decreto diventa definitivo (art. 647).
- Chiedi la sospensione (art. 649) se c’è provvisoria esecuzione e gravi motivi.
- Ricorda l’onere della prova: il credito lo deve provare il creditore opposto.
- Valuta il merito: un’opposizione pretestuosa può far concedere l’esecuzione (art. 648).
Esempio pratico
Un’impresa riceve un decreto ingiuntivo per una fornitura che assume difettosa. Entro 40 giorni propone opposizione con citazione (art. 645), eccependo i vizi e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione per gravi motivi (art. 649). Nel giudizio sarà il creditore opposto a dover provare il credito; il giudice deciderà con sentenza confermando o revocando il decreto.
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