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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Le condizioni generali di vendita sono le “regole standard” che un’impresa applica a tutti i clienti. Sono comodissime, ma valgono solo se rispettano precise regole di conoscibilità e, per le clausole più “pesanti”, la doppia firma. Sbagliare significa ritrovarsi con clausole inefficaci proprio quando servono. Ecco come farle valere.

Cosa sono le condizioni generali

Sono le clausole predisposte unilateralmente da una parte (il predisponente) per regolare una serie indefinita di rapporti. Tipiche dei moduli, dei contratti standard, degli ordini e dei siti e-commerce B2B.

Il requisito della conoscibilità (art. 1341, c. 1)

Le condizioni generali predisposte da un contraente sono efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.). Vanno quindi rese effettivamente conoscibili (richiamate, allegate, accessibili) prima o al momento dell’accordo: clausole “nascoste” o comunicate dopo non vincolano.

Le clausole vessatorie e la doppia sottoscrizione (art. 1341, c. 2)

Alcune clausole, particolarmente sfavorevoli all’aderente, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (la cosiddetta doppia sottoscrizione), art. 1341, comma 2. Sono, tra le altre:

L’interpretazione contro il predisponente (art. 1370)

In caso di dubbio, le clausole inserite nelle condizioni generali o in moduli/formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano a favore dell’altro (art. 1370 c.c.): è la regola interpretatio contra proferentem, che premia chi non ha scritto il contratto.

Regola Effetto Norma
Conoscibilità Le clausole vincolano se conoscibili al momento dell’accordo art. 1341, c. 1
Doppia sottoscrizione Le clausole vessatorie valgono solo se approvate per iscritto art. 1341, c. 2
Contra proferentem Nel dubbio, si interpretano contro chi le ha predisposte art. 1370

Attenzione: il consumatore ha tutele in più

Se la controparte è un consumatore, si applica anche il Codice del consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005): le clausole vessatorie sono nulle (nullità di protezione) a prescindere dalla doppia firma. La disciplina degli artt. 1341-1342 riguarda invece soprattutto i rapporti tra imprese.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un fornitore inserisce nelle proprie condizioni una clausola di foro esclusivo e una limitazione di responsabilità. Le invia al cliente con l’ordine ma non le fa approvare specificamente per iscritto: pur conoscibili, quelle clausole vessatorie sono inefficaci senza la doppia sottoscrizione (art. 1341, c. 2). Con la doppia firma, invece, sarebbero pienamente valide tra imprese.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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