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Tra imprese, certe clausole “pesanti” inserite nelle condizioni generali non valgono se non sono firmate due volte. È la regola della doppia sottoscrizione (art. 1341, comma 2): semplice da rispettare, ma se la si ignora le clausole più importanti diventano carta straccia proprio quando servono. Ecco l’elenco e come gestirle.
Cosa sono le clausole vessatorie
Sono clausole, predisposte da una parte nelle condizioni generali, particolarmente sfavorevoli all’aderente. Per essere efficaci richiedono l’approvazione specifica per iscritto — la doppia sottoscrizione — oltre alla firma del contratto (art. 1341, comma 2, c.c.).
L’elenco dell’art. 1341, comma 2
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| Limitazioni di responsabilità | Esonero o limitazione della responsabilità del predisponente |
| Recesso e sospensione | Facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione |
| Decadenze e limiti di difesa | Decadenze a carico dell’aderente, limiti a opporre eccezioni |
| Restrizioni della libertà contrattuale | Limiti nei rapporti coi terzi |
| Rinnovo tacito | Proroga o rinnovazione tacita del contratto |
| Clausole arbitrali e di foro | Clausole compromissorie e deroghe alla competenza del giudice |
Come si fa la doppia sottoscrizione
Non basta una seconda firma “in calce”: occorre un richiamo specifico alle singole clausole vessatorie (di norma indicandone i numeri e l’oggetto) e una seconda firma dedicata. Un richiamo generico (“approvo tutte le clausole”) è considerato dalla giurisprudenza inidoneo: serve la specifica individuazione delle clausole approvate.
Cosa succede senza doppia firma
La clausola vessatoria priva di approvazione specifica è inefficace: si considera come non apposta, mentre il resto del contratto resta valido. Significa, ad esempio, che una clausola di foro esclusivo non sottoscritta due volte non vincola, e si torna ai fori ordinari.
Attenzione: il consumatore è un altro mondo
La doppia sottoscrizione riguarda i rapporti tra imprese/professionisti. Verso il consumatore si applica il Codice del consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005): lì le clausole vessatorie/abusive sono nulle a prescindere dalla firma, e la doppia sottoscrizione non le salva. Sono due discipline distinte.
Spunti pratici
- Richiamo specifico + seconda firma: indica numeri e oggetto delle clausole.
- Niente richiami generici: sono inidonei secondo la giurisprudenza.
- Senza doppia firma: la clausola vessatoria è inefficace (es. foro, recesso, limiti).
- Consumatore: serve il Codice del consumo, la doppia firma non basta.
Esempio pratico
Un’impresa fa firmare al cliente (altra impresa) le condizioni generali con un richiamo specifico, numerato, alle clausole su foro esclusivo, limitazione di responsabilità e rinnovo tacito, seguito da una seconda firma dedicata. Così quelle clausole vessatorie sono valide (art. 1341, c. 2). Con la sola firma del contratto, invece, sarebbero state inefficaci.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti