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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Tra imprese, certe clausole “pesanti” inserite nelle condizioni generali non valgono se non sono firmate due volte. È la regola della doppia sottoscrizione (art. 1341, comma 2): semplice da rispettare, ma se la si ignora le clausole più importanti diventano carta straccia proprio quando servono. Ecco l’elenco e come gestirle.

Cosa sono le clausole vessatorie

Sono clausole, predisposte da una parte nelle condizioni generali, particolarmente sfavorevoli all’aderente. Per essere efficaci richiedono l’approvazione specifica per iscritto — la doppia sottoscrizione — oltre alla firma del contratto (art. 1341, comma 2, c.c.).

L’elenco dell’art. 1341, comma 2

Categoria Esempi
Limitazioni di responsabilità Esonero o limitazione della responsabilità del predisponente
Recesso e sospensione Facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione
Decadenze e limiti di difesa Decadenze a carico dell’aderente, limiti a opporre eccezioni
Restrizioni della libertà contrattuale Limiti nei rapporti coi terzi
Rinnovo tacito Proroga o rinnovazione tacita del contratto
Clausole arbitrali e di foro Clausole compromissorie e deroghe alla competenza del giudice

Come si fa la doppia sottoscrizione

Non basta una seconda firma “in calce”: occorre un richiamo specifico alle singole clausole vessatorie (di norma indicandone i numeri e l’oggetto) e una seconda firma dedicata. Un richiamo generico (“approvo tutte le clausole”) è considerato dalla giurisprudenza inidoneo: serve la specifica individuazione delle clausole approvate.

Cosa succede senza doppia firma

La clausola vessatoria priva di approvazione specifica è inefficace: si considera come non apposta, mentre il resto del contratto resta valido. Significa, ad esempio, che una clausola di foro esclusivo non sottoscritta due volte non vincola, e si torna ai fori ordinari.

Attenzione: il consumatore è un altro mondo

La doppia sottoscrizione riguarda i rapporti tra imprese/professionisti. Verso il consumatore si applica il Codice del consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005): lì le clausole vessatorie/abusive sono nulle a prescindere dalla firma, e la doppia sottoscrizione non le salva. Sono due discipline distinte.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa fa firmare al cliente (altra impresa) le condizioni generali con un richiamo specifico, numerato, alle clausole su foro esclusivo, limitazione di responsabilità e rinnovo tacito, seguito da una seconda firma dedicata. Così quelle clausole vessatorie sono valide (art. 1341, c. 2). Con la sola firma del contratto, invece, sarebbero state inefficaci.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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