← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La vendita con riserva di proprietà dà il meglio di sé proprio nel momento peggiore: quando il compratore entra in crisi. Se il patto è fatto bene, il venditore può recuperare il bene anche nel fallimento del cliente. Ma serve un requisito che molti trascurano: la data certa. Vediamo come funziona nelle procedure concorsuali.

Il punto di forza: il venditore resta proprietario

Finché il compratore non paga l’ultima rata, il bene resta di proprietà del venditore (art. 1523 c.c.). Questo significa che, in caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento) del compratore, il bene non entra automaticamente nella massa dei creditori: il venditore può, in linea di principio, rivendicarlo.

Il requisito decisivo: la data certa (art. 1524)

La riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore (e quindi alla procedura) solo se il patto risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento o all’apertura della procedura (art. 1524 c.c.). Senza data certa, la riserva non è opponibile: il bene viene trattato come del compratore e finisce nella massa. La data certa (PEC, registrazione, autentica) è quindi tutto.

Scenario Esito per il venditore
Patto con data certa anteriore Riserva opponibile: può recuperare il bene
Patto senza data certa Riserva inopponibile: il bene entra nella massa

Fallimento (liquidazione giudiziale) del compratore

Nelle procedure concorsuali, il curatore valuta i contratti pendenti: può subentrare (pagando le rate residue e acquisendo il bene alla massa) oppure sciogliersi dal contratto, restituendo il bene al venditore. La disciplina di sospensione, subentro e scioglimento dei contratti pendenti è oggi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha sostituito la vecchia legge fallimentare.

Fallimento del venditore

Se è il venditore a essere assoggettato a procedura, il compratore che continua a pagare le rate conserva il diritto ad acquistare la proprietà al saldo: la riserva non può essere usata a suo danno, e i pagamenti regolari portano comunque all’acquisto del bene.

Il conguaglio in caso di restituzione (art. 1526)

Se il contratto si scioglie e il bene torna al venditore, restano fermi i criteri dell’art. 1526: il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso e al risarcimento del danno, evitando ingiustificati arricchimenti.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un fornitore vende un macchinario con riserva di proprietà documentata da atto con data certa (PEC). Il compratore viene ammesso a liquidazione giudiziale: poiché la riserva è opponibile (art. 1524), il bene non entra nella massa e il curatore deve scegliere se subentrare pagando le rate residue o restituire il macchinario al fornitore. Senza data certa, il bene sarebbe finito tra gli attivi da liquidare.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.