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La vendita con riserva di proprietà dà il meglio di sé proprio nel momento peggiore: quando il compratore entra in crisi. Se il patto è fatto bene, il venditore può recuperare il bene anche nel fallimento del cliente. Ma serve un requisito che molti trascurano: la data certa. Vediamo come funziona nelle procedure concorsuali.
Il punto di forza: il venditore resta proprietario
Finché il compratore non paga l’ultima rata, il bene resta di proprietà del venditore (art. 1523 c.c.). Questo significa che, in caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento) del compratore, il bene non entra automaticamente nella massa dei creditori: il venditore può, in linea di principio, rivendicarlo.
Il requisito decisivo: la data certa (art. 1524)
La riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore (e quindi alla procedura) solo se il patto risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento o all’apertura della procedura (art. 1524 c.c.). Senza data certa, la riserva non è opponibile: il bene viene trattato come del compratore e finisce nella massa. La data certa (PEC, registrazione, autentica) è quindi tutto.
| Scenario | Esito per il venditore |
|---|---|
| Patto con data certa anteriore | Riserva opponibile: può recuperare il bene |
| Patto senza data certa | Riserva inopponibile: il bene entra nella massa |
Fallimento (liquidazione giudiziale) del compratore
Nelle procedure concorsuali, il curatore valuta i contratti pendenti: può subentrare (pagando le rate residue e acquisendo il bene alla massa) oppure sciogliersi dal contratto, restituendo il bene al venditore. La disciplina di sospensione, subentro e scioglimento dei contratti pendenti è oggi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha sostituito la vecchia legge fallimentare.
Fallimento del venditore
Se è il venditore a essere assoggettato a procedura, il compratore che continua a pagare le rate conserva il diritto ad acquistare la proprietà al saldo: la riserva non può essere usata a suo danno, e i pagamenti regolari portano comunque all’acquisto del bene.
Il conguaglio in caso di restituzione (art. 1526)
Se il contratto si scioglie e il bene torna al venditore, restano fermi i criteri dell’art. 1526: il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso e al risarcimento del danno, evitando ingiustificati arricchimenti.
Spunti pratici
- Data certa sempre: senza, la riserva non è opponibile alla procedura (art. 1524).
- Usa PEC/registrazione per dare data certa al patto.
- Contratti pendenti: il curatore può subentrare o sciogliersi (Codice della crisi).
- Restituzione: ricorda l’equo compenso e la restituzione delle rate (art. 1526).
Esempio pratico
Un fornitore vende un macchinario con riserva di proprietà documentata da atto con data certa (PEC). Il compratore viene ammesso a liquidazione giudiziale: poiché la riserva è opponibile (art. 1524), il bene non entra nella massa e il curatore deve scegliere se subentrare pagando le rate residue o restituire il macchinario al fornitore. Senza data certa, il bene sarebbe finito tra gli attivi da liquidare.
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