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La liquidazione giudiziale è la procedura che, nel Codice della crisi, ha sostituito il fallimento: accertata l’insolvenza e tramontato il risanamento, si liquida il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori secondo le regole del concorso.
Cos’è e da dove nasce
Introdotta dagli artt. 121 e seguenti del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), la liquidazione giudiziale ha preso il posto del fallimento (r.d. 267/1942), eliminandone anche il nome e lo stigma. La funzione resta: liquidare in modo ordinato e paritario il patrimonio dell’imprenditore insolvente.
I presupposti e le soglie
Si apre nei confronti dell’imprenditore commerciale in stato di insolvenza (art. 2 CCII) che superi almeno una delle soglie dimensionali dell’art. 121 (attivo annuo oltre 300.000 euro, ricavi lordi oltre 200.000 euro, debiti anche non scaduti oltre 500.000 euro) e con debiti scaduti e non pagati di ammontare non irrisorio. Può chiederla il debitore, uno o più creditori o il pubblico ministero. Sotto le soglie si applicano le procedure di sovraindebitamento.
Gli organi
Aperta la procedura con sentenza, operano: il tribunale, il giudice delegato (vigila e autorizza), il curatore (amministra e liquida il patrimonio, forma lo stato passivo, predispone il programma di liquidazione) e il comitato dei creditori (rappresenta i creditori ed esprime pareri).
Lo spossessamento
Con l’apertura, il debitore è spossessato: perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che confluiscono nella massa attiva gestita dal curatore (art. 142 CCII). Gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori.
Le azioni revocatorie
Il curatore può recuperare alla massa beni e pagamenti usciti prima dell’apertura tramite le azioni revocatorie (artt. 163 ss. CCII): possono essere dichiarati inefficaci atti a titolo gratuito, pagamenti anomali e atti pregiudizievoli compiuti nel cosiddetto “periodo sospetto”, a tutela della par condicio creditorum.
Accertamento del passivo e riparto
I creditori presentano domanda di insinuazione al passivo; il curatore forma lo stato passivo, reso esecutivo dal giudice. Liquidato l’attivo (vendita di beni e azienda), il ricavato è distribuito secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione (spese di giustizia, privilegi, pegno, ipoteca) e, per il residuo, in proporzione tra i creditori chirografari.
L’esdebitazione finale
La persona fisica, al termine, può accedere all’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), liberandosi dei debiti residui non soddisfatti: è la “seconda chance” che consente di ripartire. Le società, invece, di regola si estinguono con la chiusura.
Spunti pratici
- Se sei creditore, insinua il credito nei termini, allegando bene titoli e prelazioni: incide sul riparto.
- Se sei il debitore persona fisica, prepara la strada all’esdebitazione tenendo una condotta corretta.
- Attenzione al periodo sospetto: pagamenti e atti anomali possono essere revocati.
Esempio pratico
Una SRL insolvente, senza prospettive di risanamento, viene dichiarata in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Il curatore prende in carico i beni, esercita una revocatoria su un pagamento anomalo, vende l’azienda e gli immobili, forma lo stato passivo e ripartisce il ricavato secondo le prelazioni. I soci, in linea di massima, non rispondono oltre il conferimento.
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