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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Imitare i segni di un concorrente, screditarlo con notizie false, vantare pregi non propri, sviare i suoi dipendenti: sono atti di concorrenza sleale. L’art. 2598 c.c. li vieta e offre rimedi efficaci anche quando non c’è un marchio registrato da far valere. Ecco la mappa di ciò che è vietato e come reagire.

Cos’è la concorrenza sleale

Compie atti di concorrenza sleale chiunque, nell’esercizio di un’attività economica in rapporto di concorrenza con altri, adotta una delle condotte vietate dall’art. 2598 c.c. La norma tutela la lealtà della competizione, a prescindere dall’esistenza di titoli di proprietà industriale.

Le tre categorie (art. 2598)

N. Condotta Esempi
1 Atti di confusione Uso di nomi o segni confondibili, imitazione servile dei prodotti
2 Denigrazione e appropriazione di pregi Diffondere notizie screditanti; vantarsi di pregi (qualità, premi) altrui
3 Atti contrari alla correttezza professionale Storno di dipendenti, sviamento, violazione di segreti, boicottaggio, dumping sleale

1) Atti di confusione

Chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie atti idonei a creare confusione con prodotti e attività altrui (art. 2598, n. 1). È la tutela del marchio “di fatto” e contro l’imitazione pedissequa delle forme distintive.

2) Denigrazione e appropriazione di pregi

Chi diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598, n. 2): es. attribuirsi falsamente certificazioni, premi o caratteristiche di un concorrente.

3) La clausola generale (correttezza professionale)

Chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (art. 2598, n. 3). È la categoria “aperta”: vi rientrano lo storno di dipendenti con animus nocendi, la violazione di segreti, il boicottaggio, la pubblicità ingannevole/parassitaria.

I rimedi (artt. 2599-2600)

Accertata la concorrenza sleale, il giudice può disporre l’inibitoria e l’adozione di provvedimenti per eliminare gli effetti (art. 2599). Se gli atti sono compiuti con dolo o colpa, è dovuto il risarcimento del danno; la colpa si presume una volta accertati gli atti (art. 2600). Può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un concorrente diffonde tra i clienti la falsa notizia che i prodotti di un’azienda sono difettosi e ne imita il packaging. Sono atti di denigrazione (art. 2598, n. 2) e confusione (n. 1). L’azienda ottiene l’inibitoria (art. 2599) e il risarcimento (art. 2600), con la colpa presunta una volta provati gli atti. Può chiedere anche la pubblicazione della sentenza.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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