Testo dell'articoloVigente
Qualcuno usa un segno uguale o simile al tuo marchio: è contraffazione. Il Codice della proprietà industriale offre strumenti rapidi e incisivi per fermarla e ottenere il risarcimento, e in certi casi scatta anche la tutela penale. Ecco cosa puoi fare e come.
Quando c’è contraffazione (art. 20 CPI)
Il titolare del marchio può vietare ai terzi di usare nell’attività economica (art. 20 CPI):
- un segno identico per prodotti/servizi identici (tutela “assoluta”);
- un segno identico o simile per prodotti identici o affini, se c’è rischio di confusione, che comprende il rischio di associazione;
- per i marchi rinomati, anche un segno simile per prodotti non affini, se l’uso trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o reca pregiudizio (tutela allargata).
Le azioni civili (artt. 124 ss.)
| Strumento | Funzione |
|---|---|
| Inibitoria | Ordine di cessare l’uso del segno contraffatto (art. 124) |
| Descrizione e sequestro | Misure per acquisire prove e bloccare i prodotti (artt. 129-130) |
| Ritiro dal commercio / distruzione | Rimozione dei prodotti contraffatti |
| Risarcimento del danno | Danno emergente, lucro cessante, retroversione degli utili (art. 125) |
Il risarcimento del danno (art. 125)
Il danno si liquida secondo i criteri dell’art. 125 CPI: tenendo conto del lucro cessante, dei benefici realizzati dal contraffattore (retroversione degli utili) e, come parametro minimo, del giusto prezzo del consenso (la “royalty” che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza).
Le misure cautelari urgenti
Prima e durante la causa si possono chiedere misure cautelari: descrizione, sequestro e inibitoria urgente, spesso decisive perché bloccano la contraffazione in tempi brevi e cristallizzano le prove. Competenti sono le sezioni specializzate in materia di impresa.
La tutela penale (art. 473 c.p.)
La contraffazione può integrare reato: l’art. 473 c.p. punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi registrati; l’art. 474 c.p. punisce l’introduzione e il commercio di prodotti con marchi contraffatti. Sono procedibili d’ufficio e si affiancano alle tutele civili.
Spunti pratici
- Agisci in fretta: le misure cautelari (descrizione/sequestro) sono l’arma più efficace.
- Documenta l’uso del segno contraffatto (acquisti, foto, web) per le prove.
- Chiedi la retroversione degli utili (art. 125): spesso più conveniente del solo lucro cessante.
- Valuta la via penale (artt. 473-474 c.p.) nei casi più gravi.
Esempio pratico
Un’impresa scopre che un concorrente vende prodotti con un logo quasi identico al proprio marchio registrato, creando confusione tra i clienti. Chiede in via cautelare la descrizione e il sequestro della merce, poi l’inibitoria e il risarcimento ex art. 125 (compresa la retroversione degli utili). Trattandosi di marchio registrato contraffatto, valuta anche la denuncia ex art. 473 c.p.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti