Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Si può vantare un diritto su un marchio anche senza averlo mai registrato? Sì, ma a condizioni precise e con una protezione molto più debole. Capire la differenza tra marchio registrato e marchio di fatto evita errori costosi: dal nome che credi tuo e non lo è, alla registrazione che ti soffia un concorrente.

Il marchio registrato

Nasce dalla registrazione presso l’UIBM (o l’EUIPO per l’UE) ed è un diritto titolato (art. 2 CPI). Conferisce un’esclusiva forte, con data certa, valida su tutto il territorio nazionale, opponibile a tutti e facilmente provabile esibendo il certificato. Dura dieci anni rinnovabili (art. 16 CPI) e dà pieno accesso agli strumenti di tutela del CPI.

Il marchio di fatto (preuso)

È il segno usato nel commercio senza registrazione. La sua tutela poggia sull’art. 2571 c.c. e sugli artt. 12 e 28 CPI: chi ha fatto preuso di un marchio non registrato ha diritto di continuare a usarlo, nei limiti in cui lo faceva. La protezione, però, dipende dalla notorietà acquisita ed è sempre da provare.

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Notorietà locale o generale: la differenza decisiva

La giurisprudenza distingue due scenari, con conseguenze opposte sul requisito della novità di un marchio registrato successivo (art. 12 CPI):

La Cassazione ha ribadito questa distinzione: il preuso con notorietà generale costituisce causa di nullità del marchio successivo, mentre quello con notorietà meramente locale consente solo la prosecuzione dell’uso nei limiti locali (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 12326/2015 e Cass. n. 9889/2016).

Tabella di confronto

Aspetto Marchio registrato Marchio di fatto
Come nasce Registrazione UIBM/EUIPO Uso effettivo nel commercio
Prova del diritto Certificato, data certa Va provata la notorietà
Ambito Tutto il territorio Limiti dell’uso/notorietà
Durata 10 anni rinnovabili Finché persiste l’uso
Tutela Piena (artt. 124 ss. CPI) Più debole, spesso solo locale

Errori frequenti

Il principio della registrazione (first to file)

L’ordinamento italiano premia, di regola, chi registra per primo (sistema first to file): la data di deposito fissa la priorità e l’opponibilità ai terzi. Il marchio di fatto introduce un’eccezione fondata sul preuso, ma è un’eccezione che vive di prova: chi vanta il preuso deve dimostrarlo, mentre chi ha il certificato di registrazione si limita a esibirlo. È la ragione pratica per cui registrare conviene quasi sempre.

La convalidazione del marchio (art. 28 CPI)

Il tempo gioca un ruolo decisivo. L’art. 28 CPI prevede la convalidazione: il titolare di un diritto anteriore (marchio registrato o di fatto a notorietà generale) che tolleri per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio registrato posteriore, non può più chiederne la nullità né opporsi al suo uso, salvo che la domanda posteriore sia stata depositata in malafede. Chi tace troppo a lungo, dunque, consolida la posizione altrui.

Coesistenza dei segni

Quando il preuso ha notorietà puramente locale, marchio di fatto e marchio registrato successivo coesistono: il preutente continua nell’ambito locale, il titolare registrato opera altrove. La giurisprudenza ha precisato i limiti di questa coesistenza, evitando che il preutente espanda l’uso oltre l’ambito in cui aveva acquisito notorietà. È un equilibrio delicato, spesso fonte di contenzioso.

Tabella: cosa serve per ciascuna tutela

Tutela Cosa occorre
Marchio registrato Domanda e registrazione UIBM/EUIPO
Marchio di fatto locale Prova dell’uso e della notorietà locale
Marchio di fatto generale Prova della notorietà estesa, per togliere novità al successivo
Azione di nullità Diritto anteriore + tempestività (no convalidazione)

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio gestisce da otto anni il bar «Aurora», noto solo nel suo quartiere. Caio registra «Aurora» come marchio nazionale per bar. Poiché la notorietà di Tizio è puramente locale, non rende nullo il marchio di Caio: Tizio potrà continuare a usare l’insegna nel suo ambito, ma non oltre. Se invece «Aurora» fosse stata nota a livello nazionale, Tizio avrebbe potuto chiedere la nullità del marchio di Caio per difetto di novità.

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Domande frequenti

Che differenza c'è tra marchio registrato e marchio di fatto?

Il registrato nasce dalla registrazione, ha data certa e tutela piena; il marchio di fatto nasce dall'uso e ha tutela più debole, da provare in base alla notorietà.

Il marchio di fatto è tutelato?

Sì, in base all'art. 2571 c.c. e agli artt. 12 e 28 CPI, ma la protezione dipende dalla notorietà acquisita e va sempre provata.

Il preuso impedisce a un altro di registrare lo stesso marchio?

Solo se la notorietà è generale: in tal caso toglie novità al marchio successivo. Se la notorietà è locale, i marchi coesistono.

Conviene registrare il marchio se lo uso già da anni?

Sì: la registrazione dà data certa, ambito nazionale e tutela piena, evitando che un terzo lo registri prima di te.

Cosa serve per provare il marchio di fatto?

Prove d'uso datate: fatture, cataloghi, pubblicità, presenza sul mercato, idonee a dimostrare la notorietà del segno.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.