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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il marchio è spesso l’asset più prezioso di un’impresa: è ciò con cui i clienti la riconoscono. Registrarlo trasforma un nome in un diritto esclusivo, opponibile a chiunque. Vediamo cosa si può registrare, con quali requisiti e come si presenta la domanda.

Cos’è il marchio e cosa può esserlo

Il marchio è il segno che distingue i prodotti o servizi di un’impresa da quelli altrui. Possono costituire marchio tutti i segni rappresentabili — parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o della confezione, colori — purché idonei a distinguere e a essere rappresentati nel registro in modo chiaro e preciso (art. 7 CPI).

I requisiti di validità

Requisito Significato Norma
Capacità distintiva Non descrittivo né generico del prodotto art. 13 CPI
Novità Non confondibile con marchi anteriori art. 12 CPI
Liceità Non contrario a legge, ordine pubblico, buon costume; non ingannevole art. 14 CPI

Un segno puramente descrittivo (“Pane” per il pane) o generico non è registrabile; lo diventa solo se ha acquisito capacità distintiva con l’uso (secondary meaning).

Le classi (Classificazione di Nizza)

La registrazione copre determinati prodotti/servizi, raggruppati in 45 classi (Classificazione di Nizza). Si sceglie in quali classi proteggere il marchio: la tutela è limitata, in linea di principio, ai settori indicati (salvo la tutela allargata dei marchi rinomati).

La domanda all’UIBM e l’esame

La domanda di marchio nazionale si deposita presso l’UIBM (anche online, tramite le Camere di Commercio). L’Ufficio verifica i requisiti formali e gli impedimenti assoluti; pubblica la domanda per consentire opposizioni da parte dei titolari di diritti anteriori. È vivamente consigliata una ricerca di anteriorità prima del deposito.

Durata e rinnovo

La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per periodi di dieci anni all’infinito (art. 16 CPI). Attenzione però alla decadenza per non uso: il marchio non utilizzato per cinque anni può decadere.

Nazionale, UE e internazionale

Si può proteggere il marchio: a livello nazionale (UIBM); a livello europeo con il marchio UE (EUIPO), valido in tutta l’Unione con un’unica registrazione; a livello internazionale con il sistema di Madrid (WIPO), estendendolo ai Paesi aderenti.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa vuole registrare il nome di un nuovo prodotto cosmetico. Sceglie un segno di fantasia (forte capacità distintiva), fa la ricerca di anteriorità, individua le classi di Nizza dei cosmetici e deposita all’UIBM. Ottenuta la registrazione, ha l’esclusiva per dieci anni, rinnovabile; dovrà però usare il marchio per non incorrere nella decadenza.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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