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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Per i marchi più noti la legge fa un’eccezione importante: li protegge anche oltre i prodotti per cui sono registrati. È la tutela allargata del marchio rinomato, pensata contro chi vuole “agganciarsi” alla notorietà altrui. Vediamo quando scatta e cosa vieta.

Il principio di specialità e la sua deroga

Di regola il marchio è protetto solo per i prodotti/servizi affini a quelli per cui è registrato (principio di specialità). Per il marchio rinomato, invece, la protezione si estende anche a prodotti non affini (art. 20, comma 1, lett. c, CPI): è la deroga al principio di specialità.

Cos’è un marchio rinomato

Non esiste una soglia fissa: è rinomato il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. Rilevano la quota di mercato, l’intensità e la durata dell’uso, gli investimenti pubblicitari, la diffusione geografica. La rinomanza va provata da chi la invoca.

Cosa vieta la tutela allargata

Condotta vietata Significato
Indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza Parassitismo: agganciarsi alla notorietà altrui (“free riding”)
Pregiudizio al carattere distintivo Diluizione (blurring): il marchio perde unicità
Pregiudizio alla rinomanza Offuscamento (tarnishment): associazione a contesti svilenti

Il titolare del marchio rinomato può vietare l’uso di un segno identico o simile anche per prodotti non affini quando ciò consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza, o reca loro pregiudizio (art. 20, lett. c). Non serve necessariamente il rischio di confusione: basta il “nesso” che il pubblico stabilisce tra i segni.

Esempi tipici

Usare un marchio celebre dell’automotive per vendere capi d’abbigliamento senza alcun legame, sfruttandone il richiamo; oppure associare un marchio di lusso a prodotti scadenti, danneggiandone l’immagine. In entrambi i casi può scattare la tutela allargata, pur senza concorrenza diretta.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un noto marchio di bevande scopre che un’azienda di tutt’altro settore usa un segno quasi identico per agganciarsi alla sua immagine. Pur non essendoci concorrenza diretta né rischio di confusione sui prodotti, il marchio — provando la propria rinomanza — può vietare quell’uso ex art. 20, lett. c, perché trae indebito vantaggio dalla sua notorietà.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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