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La maggior parte dei brevetti che falliscono cade su due requisiti: la novità e l’attività inventiva. Capire esattamente cosa significano — e l’errore fatale della divulgazione anticipata — fa la differenza tra un brevetto solido e uno facilmente annullabile. Ecco la guida tecnica.
Lo stato della tecnica
Il punto di partenza è lo stato della tecnica: tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito, con qualsiasi mezzo (scritto, orale, uso, esposizione), art. 46 CPI. È il “metro” con cui si misurano novità e inventività.
La novità (art. 46)
Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica (art. 46 CPI). Basta che l’invenzione, identica, sia già stata divulgata anche una sola volta per distruggere la novità. La novità è un requisito oggettivo e assoluto.
L’errore fatale: la predivulgazione
È l’insidia più comune: parlare dell’invenzione (in una fiera, un articolo, un’offerta commerciale, persino una tesi) prima del deposito la fa entrare nello stato della tecnica e ne distrugge la novità. A differenza del design, per i brevetti non esiste, in Italia, un generale periodo di grazia: salvo casi eccezionali (abuso evidente), la divulgazione anticipata è fatale. Regola d’oro: prima si deposita, poi si parla (eventualmente con NDA).
L’attività inventiva (art. 48)
| Domanda | Criterio |
|---|---|
| È nuova? | Non compresa nello stato della tecnica (art. 46) |
| È inventiva? | Non ovvia per il tecnico del ramo (art. 48) |
| È industriale? | Fabbricabile/utilizzabile in un settore (art. 49) |
L’invenzione implica attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI). È il requisito più “qualitativo”: non basta la novità, serve un salto non ovvio. Si valuta spesso con il metodo “problema-soluzione”.
L’applicazione industriale (art. 49)
L’invenzione è atta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 49 CPI). È un requisito di norma agevole da soddisfare.
Spunti pratici
- Deposita prima di divulgare: la predivulgazione è l’errore più frequente e fatale.
- Usa NDA se devi mostrare l’invenzione prima del deposito.
- Cura l’attività inventiva: la novità non basta, serve la non ovvietà (art. 48).
- Fai una ricerca brevettuale per mappare lo stato della tecnica.
Esempio pratico
Un inventore presenta il prototipo in fiera entusiasta, poi deposita la domanda. Troppo tardi: l’esposizione ha reso l’invenzione parte dello stato della tecnica, distruggendo la novità (art. 46). Avrebbe dovuto depositare prima, o quantomeno mostrare il prototipo solo sotto NDA.
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