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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La maggior parte dei brevetti che falliscono cade su due requisiti: la novità e l’attività inventiva. Capire esattamente cosa significano — e l’errore fatale della divulgazione anticipata — fa la differenza tra un brevetto solido e uno facilmente annullabile. Ecco la guida tecnica.

Lo stato della tecnica

Il punto di partenza è lo stato della tecnica: tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito, con qualsiasi mezzo (scritto, orale, uso, esposizione), art. 46 CPI. È il “metro” con cui si misurano novità e inventività.

La novità (art. 46)

Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica (art. 46 CPI). Basta che l’invenzione, identica, sia già stata divulgata anche una sola volta per distruggere la novità. La novità è un requisito oggettivo e assoluto.

L’errore fatale: la predivulgazione

È l’insidia più comune: parlare dell’invenzione (in una fiera, un articolo, un’offerta commerciale, persino una tesi) prima del deposito la fa entrare nello stato della tecnica e ne distrugge la novità. A differenza del design, per i brevetti non esiste, in Italia, un generale periodo di grazia: salvo casi eccezionali (abuso evidente), la divulgazione anticipata è fatale. Regola d’oro: prima si deposita, poi si parla (eventualmente con NDA).

L’attività inventiva (art. 48)

Domanda Criterio
È nuova? Non compresa nello stato della tecnica (art. 46)
È inventiva? Non ovvia per il tecnico del ramo (art. 48)
È industriale? Fabbricabile/utilizzabile in un settore (art. 49)

L’invenzione implica attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI). È il requisito più “qualitativo”: non basta la novità, serve un salto non ovvio. Si valuta spesso con il metodo “problema-soluzione”.

L’applicazione industriale (art. 49)

L’invenzione è atta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 49 CPI). È un requisito di norma agevole da soddisfare.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un inventore presenta il prototipo in fiera entusiasta, poi deposita la domanda. Troppo tardi: l’esposizione ha reso l’invenzione parte dello stato della tecnica, distruggendo la novità (art. 46). Avrebbe dovuto depositare prima, o quantomeno mostrare il prototipo solo sotto NDA.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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