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Chi inventa qualcosa mentre lavora per un’azienda: di chi è il brevetto? Del dipendente o del datore? L’art. 64 CPI risolve la questione distinguendo tre situazioni, con conseguenze molto diverse su titolarità e compensi. È un tema cruciale per imprese innovative e per i loro tecnici. Vediamolo.
Le tre categorie di invenzioni
| Tipo | Quando ricorre | Diritti |
|---|---|---|
| Invenzione di servizio | L’attività inventiva è oggetto del contratto ed è retribuita a tale scopo | Diritti al datore; al dipendente il solo diritto morale |
| Invenzione d’azienda | Invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, ma senza retribuzione specifica per inventare | Diritti al datore, ma al dipendente spetta l’equo premio |
| Invenzione occasionale | Fuori dalle mansioni, ma nel campo di attività dell’azienda | Diritti al dipendente; il datore ha diritto di opzione/prelazione |
1) Invenzione di servizio (art. 64, c. 1)
Quando l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro; al dipendente resta il diritto morale di essere riconosciuto autore (art. 64, comma 1). Non spetta un compenso ulteriore, perché già remunerato dalla retribuzione.
2) Invenzione d’azienda e l’equo premio (art. 64, c. 2)
Se l’invenzione è fatta nell’esecuzione del rapporto ma non era prevista una retribuzione specifica per inventare, i diritti sono comunque del datore, ma al dipendente spetta, se il datore brevetta o utilizza l’invenzione, un equo premio (art. 64, comma 2). Per la determinazione si tiene conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni e della retribuzione.
3) Invenzione occasionale (art. 64, c. 3)
Se l’invenzione rientra nel campo di attività dell’azienda ma è fatta al di fuori dei compiti, i diritti spettano al dipendente; il datore di lavoro ha però un diritto di opzione per l’uso o l’acquisto del brevetto, o per la facoltà di chiederlo all’estero, verso un canone (art. 64, comma 3).
Il caso di università e ricerca
Per ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca la disciplina è stata più volte modificata: oggi, in linea generale, la titolarità delle invenzioni è ricondotta in capo alla struttura di appartenenza secondo i rispettivi regolamenti, superando il precedente “privilegio del professore”. Vanno verificati i regolamenti specifici dell’ente.
Spunti pratici
- Definisci in contratto se l’attività inventiva è oggetto e come è retribuita: cambia tutto.
- Equo premio: nelle invenzioni d’azienda spetta al dipendente (art. 64, c. 2).
- Diritto morale: l’inventore va sempre riconosciuto come autore.
- Università/enti: consulta i regolamenti interni sulla titolarità.
Esempio pratico
Un ingegnere assunto proprio per l’attività di R&S inventa un dispositivo: è un’invenzione di servizio, i diritti sono dell’azienda e lui ha il diritto morale (art. 64, c. 1). Se invece fosse un tecnico non addetto alla ricerca a realizzare l’invenzione nel lavoro, sarebbe un’invenzione d’azienda, con diritto all’equo premio (art. 64, c. 2).
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Domande frequenti