← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Non tutto si brevetta: ricette, processi produttivi, liste clienti, algoritmi, dati commerciali sono spesso protetti meglio tenendoli segreti. Il Codice della proprietà industriale tutela i segreti commerciali, ma solo se l’impresa adotta misure adeguate. Vediamo come funziona questa protezione “senza titolo”.

Cos’è il segreto commerciale

Sono protette le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore (art. 98 CPI). È una tutela non titolata: non serve registrazione, ma servono precisi requisiti.

I tre requisiti (art. 98 CPI)

Requisito Significato
Segretezza Non generalmente note né facilmente accessibili agli esperti del settore
Valore economico Hanno valore proprio in quanto segrete
Misure di protezione Sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete

Mancando anche uno solo dei requisiti — in particolare le misure di protezione — non c’è segreto tutelabile. La protezione, di fatto, se la costruisce l’impresa.

Cosa è vietato (art. 99 CPI)

È vietato, salvo consenso del detentore, acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo abusivo i segreti commerciali (art. 99 CPI). Sono illeciti, ad esempio, lo spionaggio industriale, la sottrazione da parte di un ex dipendente, l’uso di informazioni ottenute violando un obbligo di riservatezza. Resta lecita l’acquisizione indipendente (chi arriva alla stessa soluzione da solo) e il reverse engineering di un prodotto lecitamente in commercio, salvo patto contrario.

Le tutele

Il detentore può avvalersi delle azioni del CPI (inibitoria, sequestro, descrizione, risarcimento, artt. 124 ss.). Sul piano penale possono rilevare gli artt. 622 (rivelazione di segreto professionale) e 623 c.p. (rivelazione di segreti scientifici o industriali).

Segreto o brevetto?

È una scelta strategica: il brevetto dà un’esclusiva forte ma temporanea (20 anni) e pubblica; il segreto dura finché resta segreto (potenzialmente per sempre, come certe ricette famose) ma non protegge contro chi arriva alla stessa soluzione autonomamente. Dipende dal tipo di innovazione e dalla facilità di reverse engineering.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’azienda alimentare protegge la propria ricetta come segreto: accesso limitato, NDA con i dipendenti chiave, dati frazionati. Così ricorrono i requisiti dell’art. 98. Se un ex dipendente la rivelasse a un concorrente, l’azienda potrebbe agire ex art. 99 CPI (inibitoria e risarcimento) e valutare la via penale (art. 623 c.p.). Avrebbe perso la tutela, invece, se non avesse adottato alcuna misura di riservatezza.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.