Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi vende un’azienda non può, subito dopo, aprirne una concorrente e portarsi via i clienti: l’art. 2557 c.c. impone al cedente un divieto di concorrenza per cinque anni dal trasferimento. È la norma che protegge l’avviamento pagato dall’acquirente. Vediamo durata, ambito, deroghe pattizie, applicazione a usufrutto e affitto, estensione agli schermi societari e gli errori frequenti, con le norme commentate.

Il divieto di concorrenza (art. 2557)

L’art. 2557, comma 1, stabilisce che chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. La ratio è proteggere l’avviamento, cioè quella capacità di attrarre clientela che costituisce gran parte del valore (e del prezzo) di un’azienda: senza il divieto, il cedente potrebbe svuotare di valore ciò che ha appena venduto.

Durata, ambito e patti modificativi (comma 2)

Le parti possono ampliare il divieto (per oggetto, zona o modalità), ma con un duplice limite: il patto non può impedire ogni attività professionale del cedente e non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento (art. 2557, comma 2). Se il patto prevede una durata maggiore o non la indica, il divieto vale comunque per cinque anni. È quindi possibile restringere o estendere l’oggetto entro questi confini, ma non comprimere del tutto la libertà economica dell’alienante.

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Profilo Regola Norma
Soggetto vincolato Il cedente (alienante) dell’azienda art. 2557, c. 1
Durata Cinque anni dal trasferimento (massimo inderogabile) art. 2557, c. 1-2
Oggetto Nuova impresa idonea a sviare la clientela art. 2557, c. 1
Patti Ampliabile, ma senza azzerare l’attività e oltre i 5 anni art. 2557, c. 2
Usufrutto e affitto Il divieto grava su chi concede il godimento, per la durata art. 2557, u.c.

Usufrutto, affitto e ipotesi assimilate

Il divieto si applica anche nel caso di usufrutto e affitto d’azienda: l’art. 2557, ultimo comma, lo pone a carico di chi concede il godimento (nudo proprietario o locatore) per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. La giurisprudenza, inoltre, applica il principio in via estensiva ogni volta che si verifica la sostituzione di un imprenditore a un altro nell’esercizio dell’impresa, per evitare che il divieto sia aggirato. In questa linea, è stato affermato che il divieto può operare anche quando il cedente svolga attività concorrente attraverso uno schermo societario creato per occultare la propria posizione di competitore (Cass. n. 14471/2014).

Violazione e rimedi

Se il cedente viola il divieto, l’acquirente può chiedere la cessazione dell’attività concorrente (inibitoria) e il risarcimento del danno per lo sviamento di clientela subito. Nei casi più gravi è configurabile anche una responsabilità per concorrenza sleale (artt. 2598 ss.), quando alla violazione si accompagnino condotte tipiche di slealtà. La prova del danno e del nesso con lo sviamento è onere dell’acquirente, ma il giudice può procedere a una valutazione equitativa.

Quando il divieto non opera e cessione di partecipazioni

Il divieto presuppone il trasferimento di un’azienda dotata di avviamento: non opera, di regola, quando ciò che si cede è privo di clientela da proteggere, o quando l’oggetto del contratto è una partecipazione sociale e non l’azienda. Tuttavia, quando la cessione di quote o azioni realizza in concreto il trasferimento del controllo e dell’attività d’impresa — mascherando una vera e propria cessione d’azienda — la giurisprudenza ammette l’applicazione analogica dell’art. 2557, perché ciò che conta è la sostanza economica dell’operazione e la sostituzione di un imprenditore a un altro. È quindi prudente, nei contratti di cessione di partecipazioni di controllo, disciplinare espressamente il divieto di concorrenza del venditore con una clausola dedicata, così da evitare incertezze interpretative e da definirne con chiarezza oggetto, durata e ambito territoriale entro i limiti dell’art. 2557, comma 2.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio vende a Caio la propria gelateria, avviata e ben frequentata; nel prezzo è compreso l’avviamento. Sei mesi dopo, Tizio apre una nuova gelateria a poche centinaia di metri, attirando i vecchi clienti. Caio può agire per la chiusura dell’attività e per il risarcimento (art. 2557): il divieto quinquennale opera anche senza una clausola espressa. Se Tizio avesse intestato la nuova gelateria a una S.r.l. costituita ad hoc, il divieto si applicherebbe ugualmente, perché lo schermo societario non vale a eludere la norma (Cass. n. 14471/2014).

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Domande frequenti

Quanto dura il divieto di concorrenza del cedente d'azienda?

Cinque anni dal trasferimento dell'azienda (art. 2557, comma 1). Le parti possono ampliarne l'oggetto, ma non superare i cinque anni né impedire ogni attività professionale del cedente.

Cosa è vietato esattamente al cedente?

Iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, così da proteggere l'avviamento pagato dall'acquirente (art. 2557, comma 1).

Il divieto vale anche per affitto e usufrutto d'azienda?

Sì: grava su chi concede il godimento (locatore o nudo proprietario) per la durata dell'affitto o dell'usufrutto (art. 2557, ultimo comma).

Si può aggirare il divieto usando una società?

No: il divieto può operare anche quando il cedente svolge l'attività concorrente tramite uno schermo societario creato per occultare la propria posizione di competitore (Cass. n. 14471/2014).

Cosa rischia chi viola il divieto?

L'acquirente può ottenere l'inibitoria dell'attività concorrente e il risarcimento del danno da sviamento di clientela; nei casi gravi può configurarsi anche concorrenza sleale (artt. 2598 ss.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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