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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando si compra un’azienda, cosa succede ai contratti in corso: la locazione del negozio, le forniture, il leasing del macchinario, i contratti con i clienti? La risposta dell’art. 2558 c.c. è netta e spesso sorprende: di regola passano automaticamente al compratore, senza bisogno del consenso del terzo. Ma ci sono eccezioni che contano.

La regola: subentro automatico

Salvo patto contrario, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1, c.c.). È una deroga importante alla regola generale per cui la cessione di un contratto richiede il consenso del contraente ceduto (art. 1406): qui il subentro opera per il solo fatto del trasferimento d’azienda.

Quali contratti passano e quali no

Contratto Passa all’acquirente?
Forniture, somministrazioni, leasing, locazione Sì, automaticamente (non personali)
Contratti con la clientela non ancora esauriti Sì, se inerenti all’azienda
Contratti a carattere personale (intuitu personae) No, restano col cedente
Contratti già esauriti (prestazioni eseguite) No: restano rapporti del cedente

I contratti a carattere personale — quelli scelti in considerazione delle qualità specifiche dell’imprenditore cedente (es. un incarico fiduciario, certe collaborazioni intuitu personae) — non si trasferiscono automaticamente.

Il recesso del terzo per giusta causa

Il terzo contraente non resta indifeso: può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa (art. 2558, comma 2). In tal caso resta ferma la responsabilità del cedente verso il terzo. La giusta causa va valutata in concreto (es. dubbi sull’affidabilità o solvibilità del nuovo titolare).

Il caso della locazione commerciale

La locazione dei locali in cui si svolge l’attività segue questa logica: in caso di cessione (o affitto) dell’azienda, il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione insieme all’azienda anche senza il consenso del locatore, purché gli venga comunicato (art. 36 L. 392/1978). Il locatore può opporsi solo per gravi motivi.

I crediti d’azienda (art. 2559)

Strettamente collegata è la sorte dei crediti: la cessione dei crediti relativi all’azienda ha effetto verso i terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, anche senza notifica al debitore; il debitore ceduto è però liberato se paga in buona fede al cedente (art. 2559 c.c.).

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio acquista l’azienda di Caio e subentra automaticamente nel contratto di leasing del forno e nelle forniture (art. 2558), oltre che nella locazione del locale (art. 36 L. 392/1978). Un fornitore strategico, nutrendo dubbi sulla solidità di Tizio, recede entro tre mesi per giusta causa: in quel caso Caio risponde verso il fornitore del pregiudizio causato (art. 2558, c. 2).

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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