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Fusioni e scissioni cambiano gli equilibri patrimoniali su cui i creditori facevano affidamento. Per questo la legge concede loro una finestra per reagire: l’opposizione ex art. 2503 c.c. È il principale freno temporale di queste operazioni, ed è importante saperlo gestire da entrambi i lati. Vediamo come funziona.
La regola dei 60 giorni
La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’ultima delibera di approvazione (art. 2503, comma 1, c.c.). In questo termine i creditori anteriori all’iscrizione del progetto possono fare opposizione davanti al tribunale. La stessa disciplina si applica alla scissione, per il rinvio dell’art. 2506-ter, ultimo comma.
Chi può opporsi
Sono legittimati i creditori sociali anteriori all’iscrizione (o pubblicazione) del progetto di fusione/scissione. L’opposizione tutela la loro garanzia patrimoniale: il timore tipico è che la società risultante sia meno solvibile, o che nella scissione i debiti finiscano su una società “leggera”.
Come si evita l’attesa dei 60 giorni
| Via | Effetto |
|---|---|
| Consenso di tutti i creditori anteriori | Fusione/scissione attuabile subito |
| Pagamento dei creditori dissenzienti | Attuabile subito |
| Deposito delle somme presso una banca | Attuabile subito |
| Relazione di esperto unico che attesta che la situazione non rende necessarie garanzie | Esonero dall’opposizione |
Se ricorre una di queste condizioni (art. 2503, comma 1), l’operazione può essere attuata senza attendere i 60 giorni.
Cosa fa il tribunale
Anche in presenza di opposizione, il tribunale può disporre che la fusione/scissione abbia comunque luogo, previa prestazione da parte della società di idonea garanzia, quando ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (richiamo all’art. 2445, ultimo comma). L’opposizione, quindi, non blocca necessariamente l’operazione: bilancia gli interessi.
Differenza con la trasformazione eterogenea
Un meccanismo analogo (60 giorni di opposizione) opera anche nella trasformazione eterogenea (art. 2500-novies): segno che il legislatore, ogni volta che cambia in modo sostanziale l’assetto patrimoniale o la responsabilità, riconosce ai creditori questa tutela.
Spunti pratici
- Pianifica il timing: senza accorgimenti, l’operazione slitta di 60 giorni.
- Per accelerare: raccogli i consensi, paga o deposita le somme dei dissenzienti.
- Valuta la relazione dell’esperto che esonera dall’opposizione (art. 2503).
- Se sei creditore: monitora le iscrizioni al Registro Imprese per non perdere il termine.
Esempio pratico
Alfa SPA delibera la fusione per incorporazione di Beta SPA. Un creditore di Beta teme che la fusione riduca la garanzia del suo credito e fa opposizione entro 60 giorni. Alfa chiede al tribunale di procedere prestando una fideiussione bancaria a copertura del credito: ritenuto non concreto il pericolo, il tribunale autorizza la fusione previa garanzia (art. 2503 in combinato con l’art. 2445).
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Domande frequenti