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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Fusioni e scissioni cambiano gli equilibri patrimoniali su cui i creditori facevano affidamento. Per questo la legge concede loro una finestra per reagire: l’opposizione ex art. 2503 c.c. È il principale freno temporale di queste operazioni, ed è importante saperlo gestire da entrambi i lati. Vediamo come funziona.

La regola dei 60 giorni

La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’ultima delibera di approvazione (art. 2503, comma 1, c.c.). In questo termine i creditori anteriori all’iscrizione del progetto possono fare opposizione davanti al tribunale. La stessa disciplina si applica alla scissione, per il rinvio dell’art. 2506-ter, ultimo comma.

Chi può opporsi

Sono legittimati i creditori sociali anteriori all’iscrizione (o pubblicazione) del progetto di fusione/scissione. L’opposizione tutela la loro garanzia patrimoniale: il timore tipico è che la società risultante sia meno solvibile, o che nella scissione i debiti finiscano su una società “leggera”.

Come si evita l’attesa dei 60 giorni

Via Effetto
Consenso di tutti i creditori anteriori Fusione/scissione attuabile subito
Pagamento dei creditori dissenzienti Attuabile subito
Deposito delle somme presso una banca Attuabile subito
Relazione di esperto unico che attesta che la situazione non rende necessarie garanzie Esonero dall’opposizione

Se ricorre una di queste condizioni (art. 2503, comma 1), l’operazione può essere attuata senza attendere i 60 giorni.

Cosa fa il tribunale

Anche in presenza di opposizione, il tribunale può disporre che la fusione/scissione abbia comunque luogo, previa prestazione da parte della società di idonea garanzia, quando ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (richiamo all’art. 2445, ultimo comma). L’opposizione, quindi, non blocca necessariamente l’operazione: bilancia gli interessi.

Differenza con la trasformazione eterogenea

Un meccanismo analogo (60 giorni di opposizione) opera anche nella trasformazione eterogenea (art. 2500-novies): segno che il legislatore, ogni volta che cambia in modo sostanziale l’assetto patrimoniale o la responsabilità, riconosce ai creditori questa tutela.

Spunti pratici

Esempio pratico

Alfa SPA delibera la fusione per incorporazione di Beta SPA. Un creditore di Beta teme che la fusione riduca la garanzia del suo credito e fa opposizione entro 60 giorni. Alfa chiede al tribunale di procedere prestando una fideiussione bancaria a copertura del credito: ritenuto non concreto il pericolo, il tribunale autorizza la fusione previa garanzia (art. 2503 in combinato con l’art. 2445).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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