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La fusione è l’operazione con cui due o più società si uniscono in una sola. È il principale strumento di aggregazione e crescita esterna, ma anche un procedimento formale, scandito da progetto, relazioni, opposizione dei creditori e atto finale. Ecco le tappe e le tutele.
Cos’è la fusione e le sue forme
Con la fusione i patrimoni e i soci di più società confluiscono in un unico ente. Due forme (art. 2501 c.c.):
- Fusione propria: due o più società si estinguono e ne nasce una nuova;
- Fusione per incorporazione: una società (incorporante) assorbe una o più società incorporate, che si estinguono. È la forma più diffusa.
Il procedimento: le tappe
| Fase | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Progetto di fusione | Documento unico con tipo, rapporto di cambio, statuto; iscritto al Registro Imprese | art. 2501-ter |
| Situazione patrimoniale | Riferita a una data non oltre 120 giorni prima del progetto | art. 2501-quater |
| Relazioni | Degli amministratori (sul rapporto di cambio) e degli esperti | artt. 2501-quinquies / 2501-sexies |
| Decisione | Delibera di approvazione delle società partecipanti | art. 2502 |
| Opposizione creditori | 60 giorni dall’iscrizione della delibera | art. 2503 |
| Atto di fusione | Atto pubblico, iscritto; da qui gli effetti | artt. 2504 / 2504-bis |
Il rapporto di cambio
Il rapporto di cambio stabilisce quante quote/azioni della società risultante spettano ai soci delle società che si fondono, in base ai valori dei rispettivi patrimoni. È il cuore economico dell’operazione: dev’essere congruo e motivato nella relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies), con il giudizio di congruità degli esperti (art. 2501-sexies).
L’opposizione dei creditori (art. 2503)
La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione dell’ultima delibera, per consentire ai creditori anteriori di fare opposizione (art. 2503 c.c.). Il termine può essere evitato se consta il consenso dei creditori, il pagamento dei dissenzienti o il deposito delle somme; il tribunale può comunque autorizzare la fusione prestando idonea garanzia.
Gli effetti e la continuità (art. 2504-bis)
Con l’atto di fusione la società risultante o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis c.c.). È una vicenda evolutiva, non estintiva: i rapporti non si interrompono.
La fusione semplificata e il leveraged buy-out
Per l’incorporazione di società interamente possedute (100%) o possedute al 90% sono previste semplificazioni procedurali (artt. 2505 e 2505-bis): si può omettere, ad esempio, la relazione degli esperti. La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy-out) è ammessa ma soggetta a cautele informative specifiche (art. 2501-bis).
Spunti pratici
- Cura il rapporto di cambio: è il punto più sensibile e il più contestabile dai soci.
- Pianifica i 60 giorni di opposizione dei creditori (art. 2503).
- Verifica le semplificazioni per le incorporazioni di controllate al 90-100% (artt. 2505/2505-bis).
- LBO? Rispetta gli obblighi informativi rafforzati dell’art. 2501-bis.
Esempio pratico
La società Alfa SRL incorpora Beta SRL, sua controllata al 100%. Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, si applicano le semplificazioni (art. 2505): non serve la relazione degli esperti né il rapporto di cambio. Decorsi i 60 giorni per l’opposizione dei creditori (art. 2503), si stipula l’atto di fusione: Alfa subentra in tutti i rapporti di Beta (art. 2504-bis).
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Domande frequenti