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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La fusione è l’operazione con cui due o più società si uniscono in una sola. È il principale strumento di aggregazione e crescita esterna, ma anche un procedimento formale, scandito da progetto, relazioni, opposizione dei creditori e atto finale. Ecco le tappe e le tutele.

Cos’è la fusione e le sue forme

Con la fusione i patrimoni e i soci di più società confluiscono in un unico ente. Due forme (art. 2501 c.c.):

Il procedimento: le tappe

Fase Contenuto Norma
Progetto di fusione Documento unico con tipo, rapporto di cambio, statuto; iscritto al Registro Imprese art. 2501-ter
Situazione patrimoniale Riferita a una data non oltre 120 giorni prima del progetto art. 2501-quater
Relazioni Degli amministratori (sul rapporto di cambio) e degli esperti artt. 2501-quinquies / 2501-sexies
Decisione Delibera di approvazione delle società partecipanti art. 2502
Opposizione creditori 60 giorni dall’iscrizione della delibera art. 2503
Atto di fusione Atto pubblico, iscritto; da qui gli effetti artt. 2504 / 2504-bis

Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio stabilisce quante quote/azioni della società risultante spettano ai soci delle società che si fondono, in base ai valori dei rispettivi patrimoni. È il cuore economico dell’operazione: dev’essere congruo e motivato nella relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies), con il giudizio di congruità degli esperti (art. 2501-sexies).

L’opposizione dei creditori (art. 2503)

La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione dell’ultima delibera, per consentire ai creditori anteriori di fare opposizione (art. 2503 c.c.). Il termine può essere evitato se consta il consenso dei creditori, il pagamento dei dissenzienti o il deposito delle somme; il tribunale può comunque autorizzare la fusione prestando idonea garanzia.

Gli effetti e la continuità (art. 2504-bis)

Con l’atto di fusione la società risultante o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis c.c.). È una vicenda evolutiva, non estintiva: i rapporti non si interrompono.

La fusione semplificata e il leveraged buy-out

Per l’incorporazione di società interamente possedute (100%) o possedute al 90% sono previste semplificazioni procedurali (artt. 2505 e 2505-bis): si può omettere, ad esempio, la relazione degli esperti. La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy-out) è ammessa ma soggetta a cautele informative specifiche (art. 2501-bis).

Spunti pratici

Esempio pratico

La società Alfa SRL incorpora Beta SRL, sua controllata al 100%. Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, si applicano le semplificazioni (art. 2505): non serve la relazione degli esperti né il rapporto di cambio. Decorsi i 60 giorni per l’opposizione dei creditori (art. 2503), si stipula l’atto di fusione: Alfa subentra in tutti i rapporti di Beta (art. 2504-bis).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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