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In sintesi
- Clausola penale: predetermina il risarcimento in caso di inadempimento (art. 1382 c.c.).
- Caparra confirmatoria: somma data alla conclusione, con effetti in caso di inadempimento (art. 1385 c.c.).
- Caparra penitenziale: corrispettivo del diritto di recedere (art. 1386 c.c.).
- Riduzione: la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice (art. 1384 c.c.).
La clausola penale
La clausola penale è il patto con cui le parti stabiliscono in anticipo la somma dovuta in caso di inadempimento o di ritardo (art. 1382 c.c.). Ha il vantaggio di liquidare preventivamente il danno: il creditore non deve provarne l’entità, e la penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno effettivo (salvo patto sul risarcimento del danno ulteriore).
La riducibilità della penale
A tutela dell’equilibrio del contratto, il giudice può ridurre equamente la penale se è manifestamente eccessiva, avuto riguardo all’interesse del creditore, o se l’obbligazione è stata in parte eseguita (art. 1384 c.c.). È un controllo che evita penali sproporzionate e vessatorie.
La caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è una somma (o quantità di cose fungibili) che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto (art. 1385 c.c.). Se la parte che l’ha data è inadempiente, l’altra può recedere trattenendo la caparra; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigerne il doppio. In alternativa, si può chiedere l’esecuzione o la risoluzione con il risarcimento ordinario.
La caparra penitenziale
La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è invece il corrispettivo del diritto di recesso: se è pattuito un diritto di recedere, la caparra ne rappresenta il “prezzo”. Chi recede perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta, senza che si discuta di inadempimento. Va distinta nettamente da quella confirmatoria.
Quale scegliere
La clausola penale serve a scoraggiare e liquidare l’inadempimento; la caparra confirmatoria rafforza l’impegno e semplifica il recesso in caso di inadempimento; la caparra penitenziale “prezza” un diritto di recesso. La scelta e la formulazione vanno calibrate sugli obiettivi del contratto.
Esempio pratico
In un preliminare di vendita, l’acquirente versa una caparra confirmatoria. Se poi non conclude il contratto, il venditore può recedere e trattenere la caparra; se invece è il venditore a non vendere, l’acquirente può pretendere il doppio. Se nel contratto fosse stata prevista una penale per il ritardo, il giudice potrebbe ridurla se manifestamente eccessiva.
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Domande frequenti